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Ordinanza

Ordinanza n. 90/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottati dalla Questura di Firenze con il quale veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 3 per -OMISSIS- ed anni cinque per -OMISSIS- ed -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei divieti impugnati né ha disposto la loro sospensione. Ha ritenuto che l'esigenza cautelare rappresentata dai ricorrenti potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti della Questura di Firenze recanti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, per la durata di tre o cinque anni, anche relativamente a incontri disputati in altri Stati dell'Unione europea

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Tre persone fisiche hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, i provvedimenti con cui la Questura di Firenze ha vietato loro di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio relativi a campionati nazionali professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli e partite della nazionale italiana, prevedendo durate rispettivamente di tre e cinque anni e un'estensione anche agli incontri disputati sul territorio di altri Stati dell'Unione europea. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della valutazione dell'esigenza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Rilevato che l’esigenza cautelare rappresentata da parte ricorrente può essere adeguatamente tutelata con la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice può fissare con priorità l’udienza di merito quando tale misura assicura adeguata tutela all’esigenza cautelare, senza pronunciarsi sulla sospensione dell’atto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l'esigenza di tutela può essere adeguatamente soddisfatta dalla fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare tale misura ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e senza anticipare la decisione sulla sua legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMisure prefettizie di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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