Cassazione Penale, Sentenza n. 4426/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 81 cod. pen., denunciando la motivazione della Corte d'appello che aveva rigettato il motivo di appello sulla presunta assorbimento di una delle imputazioni (capo a-ter) nel capo a-bis). Il difensore deduce che le imputazioni erano formulate in modo generico e non hanno distinto le condotte (stesso lasso temporale e stessa sostanza), e che la Corte ha ingiustamente posto sull'imputato l'onere di dimostrare l'unicità delle condotte invece che l'accusa dovesse distinguerle
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta morte dell'imputato (certificato di morte del 22/10/2024). La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; non è stata pronunciata alcuna valutazione di merito sul motivo di cassazione, e non è stata resa alcuna pronuncia di proscioglimento per il merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale sulla detenzione e traffico di stupefacenti: il ricorso denunciava errata applicazione rispetto alla pluralità o assorbimento delle condotte, ma la Corte di cassazione non ha valutato la questione di merito a causa della sopravvenuta morte dell'imputato
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella censura congiunta al art. 73; la Corte non ha affrontato l'interpretazione sostanziale a seguito dell'improcedibilità del ricorso
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento procedurale per il motivo di cassazione volto a denunciare violazione di norme sulla motivazione (inosservanza o erronea applicazione)
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato alternativamente per un motivo relativo alla insufficienza/motivazione della sentenza impugnata
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle possibili censure di motivazione sull'appello; anche questo non è stato esaminato nel merito per la sopravvenuta morte
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione (atto formale menzionato negli atti)
art. 150 cod. pen.
Principio applicato dalla Corte: la morte dell'imputato estingue il reato e rende improcedibile il ricorso; ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che non è possibile una pronuncia di proscioglimento nel merito dopo la sopravvenuta morte dell'imputato quando il procedimento è estinto
Giurisprudenza: Sez. U. n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)
Principio consolidato: morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per Cassazione comporta annullamento senza rinvio con enunciazione della causa nel dispositivo, poiché il rapporto processuale si è esaurito
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo avere proposto ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità diventa inammissibile/improcedibile e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con indicazione della causa; i reati sono estinti per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 c.p.
- In caso di sopravvenuta morte, la Corte di cassazione non entra nel merito delle censure (non può pronunciarsi né per proscioglimento né per conferma), sicché le questioni sostanziali restano irrilevanti procedimentalmente
- Quando si deduce l'assorbimento di una imputazione in un'altra (stessa sostanza, stesso lasso temporale), l'onere di specificazione delle diverse condotte grava sull'accusa: la contestazione deve essere sufficientemente dettagliata per distinguere le condotte e permettere l'accertamento della pluralità di reati
- Il difensore, in presenza di vizi di formulazione dell'imputazione (generiche indicazioni senza elementi di distinzione), può sollevare la questione in appello e in cassazione tramite motivi che denuncino carenza o contraddittorietà della motivazione; tuttavia, se sopravviene l'estinzione del reato per morte, non si otterrà una pronuncia sul merito
- In situazioni analoghe è utile che il difensore comunichi tempestivamente al giudice la sopravvenuta morte con idonea certificazione e richieda la declaratoria di estinzione del reato per consentire l'immediata cessazione del procedimento
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