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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4426/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 81 cod. pen., denunciando la motivazione della Corte d'appello che aveva rigettato il motivo di appello sulla presunta assorbimento di una delle imputazioni (capo a-ter) nel capo a-bis). Il difensore deduce che le imputazioni erano formulate in modo generico e non hanno distinto le condotte (stesso lasso temporale e stessa sostanza), e che la Corte ha ingiustamente posto sull'imputato l'onere di dimostrare l'unicità delle condotte invece che l'accusa dovesse distinguerle

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta morte dell'imputato (certificato di morte del 22/10/2024). La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.; non è stata pronunciata alcuna valutazione di merito sul motivo di cassazione, e non è stata resa alcuna pronuncia di proscioglimento per il merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale sulla detenzione e traffico di stupefacenti: il ricorso denunciava errata applicazione rispetto alla pluralità o assorbimento delle condotte, ma la Corte di cassazione non ha valutato la questione di merito a causa della sopravvenuta morte dell'imputato

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella censura congiunta al art. 73; la Corte non ha affrontato l'interpretazione sostanziale a seguito dell'improcedibilità del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento procedurale per il motivo di cassazione volto a denunciare violazione di norme sulla motivazione (inosservanza o erronea applicazione)

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato alternativamente per un motivo relativo alla insufficienza/motivazione della sentenza impugnata

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle possibili censure di motivazione sull'appello; anche questo non è stato esaminato nel merito per la sopravvenuta morte

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione (atto formale menzionato negli atti)

  • art. 150 cod. pen.

    Principio applicato dalla Corte: la morte dell'imputato estingue il reato e rende improcedibile il ricorso; ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che non è possibile una pronuncia di proscioglimento nel merito dopo la sopravvenuta morte dell'imputato quando il procedimento è estinto

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)

    Principio consolidato: morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per Cassazione comporta annullamento senza rinvio con enunciazione della causa nel dispositivo, poiché il rapporto processuale si è esaurito

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo avere proposto ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità diventa inammissibile/improcedibile e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con indicazione della causa; i reati sono estinti per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 c.p.
  • In caso di sopravvenuta morte, la Corte di cassazione non entra nel merito delle censure (non può pronunciarsi né per proscioglimento né per conferma), sicché le questioni sostanziali restano irrilevanti procedimentalmente
  • Quando si deduce l'assorbimento di una imputazione in un'altra (stessa sostanza, stesso lasso temporale), l'onere di specificazione delle diverse condotte grava sull'accusa: la contestazione deve essere sufficientemente dettagliata per distinguere le condotte e permettere l'accertamento della pluralità di reati
  • Il difensore, in presenza di vizi di formulazione dell'imputazione (generiche indicazioni senza elementi di distinzione), può sollevare la questione in appello e in cassazione tramite motivi che denuncino carenza o contraddittorietà della motivazione; tuttavia, se sopravviene l'estinzione del reato per morte, non si otterrà una pronuncia sul merito
  • In situazioni analoghe è utile che il difensore comunichi tempestivamente al giudice la sopravvenuta morte con idonea certificazione e richieda la declaratoria di estinzione del reato per consentire l'immediata cessazione del procedimento

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