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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21676/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998 con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente maggiori imposte ai fini IRPEG, IRAP e IVA, assumendo l'indebita detrazione IVA e la contabilizzazione di fatture emesse da un terzo ritenute relative a operazioni inesistenti, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L'atto fu impugnato dal contribuente; in pendenza di giudizio fu emessa anche cartella di pagamento, anch'essa impugnata. Riuniti i ricorsi, il primo giudice annullava l'accertamento. In appello l'Agenzia deduceva, tra l'altro, che la decisione penale di archiviazione non aveva efficacia di giudicato nel processo tributario, che la CTR non aveva correttamente valutato le dichiarazioni e gli accertamenti contenuti nel PVC, e che tali atti avevano fede privilegiata quanto ai fatti attestati dai verbalizzanti. In Cassazione l'Agenzia articolava tre motivi: 1) motivazione apparente in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione all'art. 360 c.p.c.; 3) ulteriore motivazione apparente e nullità della sentenza per violazione delle norme sul contenuto della motivazione e dell'art. 111 Cost. La parte intimata non svolgeva difese in Cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e lo ha accolto, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era solo graficamente esistente ma in realtà apparente, perché composta da enunciati assertivi e non sorretta da un percorso argomentativo idoneo a far comprendere il thema decidendum e le ragioni della decisione. In particolare, la CTR aveva svalutato in modo apodittico il PVC, senza spiegare in concreto perché le fatture potessero essere ritenute attendibili rispetto alle capacità commerciali e di immagazzinamento del contribuente, né aveva illustrato quali depositi fossero effettivamente disponibili e se potessero assorbire acquisti di tale entità. Inoltre, la Corte ha rilevato che il decreto di archiviazione penale non può essere equiparato a giudicato né produrre automaticamente preclusioni nel giudizio tributario; il giudice tributario avrebbe dovuto valutare autonomamente gli eventuali atti penali ritualmente prodotti, tenendo conto che illecito tributario e illecito penale non coincidono e che possono divergere finalità e regole probatorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione solo assertiva integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza sostanziale determina motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è ricondotto al n. 4 quale nullità della sentenza.

  • art. 654 c.p.p.

    Il provvedimento di archiviazione non equivale a sentenza penale irrevocabile e non produce giudicato nel giudizio tributario.

  • art. 408 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione è un provvedimento che non fonda, di per sé, preclusioni o giudicato esterno.

  • art. 2700 c.c.

    Gli atti dei verbalizzanti fanno fede privilegiata nei limiti dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, non delle valutazioni soggettive.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione è presidio costituzionale del giusto processo e deve rendere intelligibile la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistendo formalmente, è composta da affermazioni meramente assertive e non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
  • Il giudice tributario non può attribuire al decreto di archiviazione penale efficacia di giudicato: deve invece valutare autonomamente gli elementi probatori eventualmente acquisiti in sede penale e ritualmente prodotti nel processo tributario.
  • Gli illeciti tributari e quelli penali non coincidono necessariamente; pertanto l'esito del procedimento penale non esaurisce l'accertamento della pretesa fiscale.
  • Il PVC e gli atti dei verbalizzanti vanno esaminati criticamente dal giudice, che non può disattenderli o svalutarli con mere formule di stile, ma deve spiegare in concreto le ragioni dell'eventuale inattendibilità.
  • La fede privilegiata dell'atto pubblico copre i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, non le sue valutazioni o inferenze.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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