Cassazione Civile, Ordinanza n. 33793/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, tutti addetti con qualifica di macchinisti, volta a ottenere l’inclusione nella retribuzione dovuta durante le ferie di alcune voci previste dalla disciplina aziendale: gli incentivi per attività di condotta oraria, per attività di riserva e i compensi correlati all’assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che tali emolumenti fossero collegati alle mansioni svolte e allo status professionale dei lavoratori e che la loro esclusione dalla retribuzione feriale fosse idonea a dissuadere dal godimento delle ferie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito eccessiva vincolatività all’interpretazione della Corte di giustizia e confuso la disciplina comunitaria con quella interna; 2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e delle clausole collettive aziendali, assumendo che la contrattazione collettiva avesse legittimamente escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; 3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che il diritto unionale imporrebbe solo una retribuzione non dissuasiva ma non necessariamente identica a quella ordinaria, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 l. 300/1970, come modificato, contestando che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse dalla cessazione del rapporto e non già durante il suo svolgimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi tre, osservando che la questione era già stata risolta in precedenti conformi riguardanti la medesima vicenda e che il giudice di merito si era correttamente attenuto al principio secondo cui la retribuzione feriale deve comprendere gli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, purché la loro esclusione sia idonea a dissuadere dal godimento delle ferie. La Corte ha escluso anche la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, dato che la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la valutazione concreta spettava al giudice nazionale. Ha infine respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, con distrazione, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La retribuzione durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e non può essere tale da dissuadere il lavoratore dall’esercizio del diritto al riposo annuale.
art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003
È la norma interna di recepimento richiamata nel contenzioso sulla retribuzione feriale, da leggere in coerenza con la disciplina eurounitaria.
art. 36 Cost.
Invocato come parametro sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione dovuta nel periodo feriale.
art. 2109 c.c.
Richiamato quale base della disciplina delle ferie retribuite e della loro fruizione effettiva.
art. 20.3 del contratto collettivo aziendale Trenord
La società vi faceva leva per sostenere l’esclusione delle voci controverse dalla retribuzione feriale; la Corte non ha accolto tale lettura.
art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Disciplinava gli incentivi per attività di condotta oraria e di riserva, ritenuti dalla Corte voci connesse alla mansione e allo status professionale.
art. 77 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Riguardava i compensi correlati all’assenza dalla residenza, anch’essi considerati dalla Corte rilevanti ai fini della retribuzione feriale.
art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Richiamato per evidenziare che le attività di scorta e di riserva erano ordinarie e previste dalla disciplina collettiva come lavoro effettivo.
art. 2948 c.c.
Per i crediti retributivi non già prescritti al momento della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
Concorre con l’art. 2948 c.c. a individuare il momento iniziale della decorrenza della prescrizione nel nuovo assetto dei rapporti di lavoro.
art. 18 della legge n. 300 del 1970
La riforma del 2012 è richiamata per spiegare il venir meno della stabilità piena del rapporto, con riflessi sulla decorrenza della prescrizione.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ferie annuali retribuite, la nozione di retribuzione rilevante ai fini dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE comprende tutte le voci pecuniarie intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, non solo quelle fisse.
- La verifica se l’esclusione di una determinata voce dalla retribuzione feriale sia idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie è una valutazione in concreto rimessa al giudice di merito, purché sorretta da motivazione logica e coerente con la finalità protettiva del diritto unionale.
- La contrattazione collettiva non può essere letta in modo da svuotare la garanzia delle ferie retribuite: le clausole collettive vanno interpretate in modo conforme alla disciplina eurounitaria che impone una retribuzione sostanzialmente paragonabile a quella ordinaria.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte chiarita dalla giurisprudenza europea e il punto controverso riguardi soprattutto l’applicazione al caso concreto, riservata al giudice nazionale.
- Per i crediti di lavoro non già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, nel rapporto a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, poiché la riforma ha inciso sui presupposti di effettiva stabilità del rapporto precedentemente rilevanti per la decorrenza del termine.
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