Cassazione Penale, Ordinanza n. 25912/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per bancarotta documentale semplice pronunciata in appello in riforma della sentenza di primo grado. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in riforma della decisione del Tribunale di Padova, lo ha condannato per bancarotta documentale semplice, dopo che il fatto era stato originariamente contestato come bancarotta documentale fraudolenta. Con l'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle prove utilizzabili e utilizzate ai fini della decisione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe valorizzato elementi non correttamente acquisiti o comunque non utilizzabili. La Corte rileva tuttavia che la mancata allegazione, da parte dell'imputato, di vizi di notifica nel procedimento civile introdotto con il ricorso per la dichiarazione di fallimento non integra un elemento di prova non acquisito, ma costituisce un argomento di prova di carattere logico, utilizzabile per desumere la conoscenza, in capo all'imputato, dell'obbligo di deposito dei libri sociali e della contabilità; inoltre, la sentenza impugnata aveva dato conto che la curatela aveva comunque effettuato le verifiche concretamente esigibili.
Norme richiamate
art. 6 l. fall.
Richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice, in relazione all'omessa tenuta o esibizione della documentazione contabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che contesti l'utilizzazione di un argomento di prova logico tratto da circostanze processuali e non l'acquisizione di una vera e propria prova estranea al dibattimento.
- La mancata deduzione, in un procedimento rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, di vizi di notifica può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento logico da cui desumere la consapevolezza dell'imputato circa gli obblighi inerenti al deposito dei libri sociali e della contabilità.
- Ai fini della bancarotta documentale semplice, la motivazione è sufficiente quando il giudice spieghi in termini logicamente coerenti perché ritiene che la documentazione non sia stata messa a disposizione degli organi della procedura e che le verifiche della curatela siano state comunque svolte.
- Quando il ricorso si risolve in una critica meramente assertiva alla valutazione delle prove, senza effettiva confutazione della ratio decidendi, esso è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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