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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo riconoscimento di idonea misura cautelare - limitatamente alle prescrizioni e disposizioni oggetto di espressa censura nei motivi di ricorso di seguito esposti, del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria, RAS AOO 09-01-00 Determinazione n. 685 prot. uscita n. 37352 del 31 luglio 2025, recante “Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 Dlgs 387/2003 e s.m.i. e delle Linee Guida per l'Autorizzazione Unica di cui all'allegato A della D.G.R: n. 3/25 del 23.01.2018, per il potenziamento del parco eolico di Nulvi-Ploaghe (SS), n. 27 nuovi aerogeneratori da 4,5 MW per complessivi 121,50 MW - comuni di Nulvi e Ploaghe. Cod. rintr. E-distribuzione: 201900064. Proponente: ERG WIND ENERGY S.r.l. Codice SUAPEE identificativo n. 496419. Rif. Pratica n. 501”, - dell'art. 12 comma 7 dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018, nella parte in cui prevede che l'Autorizzazione unica di esercizio dell'impianto abbia durata non superiore a 20 anni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 14 ottobre 2025: per l’annullamento - della nota prot. n. 37204 del 11 settembre 2025, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei lavori pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio civile di Sassari, ha affermato che “la pratica è improcedibile e consequenzialmente le opere così come rappresentate nel progetto reso disponibile con nota pec del 01.09.2025 del SUAPE energia sono inammissibili” a causa della asserita sussistenza di alcune interferenze del progetto di impianto eolico con il reticolo idrografico (doc. 18).

Giustizia amministrativa202500782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica regionale per il potenziamento del parco eolico di Nulvi-Ploaghe, nella parte in cui applicava la l.r. Sardegna n. 20/2024 e subordinava l’efficacia del titolo a plurimi adempimenti, nonché nota regionale che dichiarava improcedibile e inammissibile il progetto per interferenze con il reticolo idrografico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, secondo precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, un’autorizzazione unica formatasi tacitamente il 14 giugno 2024 per il repowering del parco eolico, prima dell’entrata in vigore della l.r. Sardegna n. 20/2024. Ha impugnato il successivo provvedimento regionale adottato in esecuzione del giudicato, deducendo anzitutto la violazione delle precedenti decisioni giurisdizionali, il travisamento dei presupposti, lo sviamento dalla funzione dell’autorizzazione unica e la violazione del principio tempus regit actum, poiché la Regione aveva applicato retroattivamente la l.r. n. 20/2024, qualificando l’area come non idonea, prospettando l’inefficacia del titolo già formato, imponendo il rispetto dei nuovi limiti per il potenziamento degli impianti eolici e subordinando l’efficacia dell’autorizzazione alla prestazione di una garanzia di euro 139.684.234,32. La ricorrente ha inoltre contestato le clausole che subordinavano l’efficacia del titolo al rispetto di condizioni ambientali già contenute nei provvedimenti VIA, all’acquisizione di concessioni demaniali, alla conclusione del procedimento espropriativo e al raggiungimento di accordi con i Comuni interessati sulle opere di compensazione. Ha censurato anche la durata ventennale dell’autorizzazione, ritenendola incompatibile con il diritto dell’Unione e con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Ha infine dedotto l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024 per violazione degli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost., dei principi di tutela dell’affidamento, certezza del diritto, proporzionalità e dei vincoli eurounitari in materia di energie rinnovabili. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del Genio civile di Sassari che dichiarava improcedibile la pratica e inammissibili le opere per interferenze con il reticolo idrografico, deducendo violazione dell’art. 7 d.l. n. 50/2022, travisamento e difetto di istruttoria, anche perché l’Amministrazione non aveva considerato la relazione idrologica prodotta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale, salvo la censura relativa alla durata ventennale dell’autorizzazione, e ha accolto anche i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il titolo autorizzativo tacito si fosse già formato il 14 giugno 2024 e che il successivo intervento regionale, adottato in sede di ottemperanza, dovesse limitarsi a rendere concretamente utilizzabile l’autorizzazione, senza sospenderne o condizionarne gli effetti e senza introdurre nuove valutazioni ostative. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, il giudice ha escluso la possibilità di applicare alla fattispecie la l.r. Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui pretendeva di travolgere o rendere inefficaci titoli già formati, qualificare l’area come non idonea, imporre nuovi limiti tecnici al progetto e richiedere una garanzia non prevista né prevedibile al momento della presentazione del progetto. Tali previsioni sono state ritenute lesive del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della ragionevolezza e della libertà di iniziativa economica, oltre che incompatibili con i principi eurounitari di decarbonizzazione e massima diffusione delle energie rinnovabili. Il TAR ha inoltre annullato le clausole che subordinavano l’efficacia dell’autorizzazione al rispetto delle condizioni ambientali già previste dalla VIA, all’acquisizione di concessioni demaniali, alla conclusione del procedimento espropriativo e al raggiungimento di accordi con i Comuni sulle opere di compensazione. Ha affermato che la disponibilità delle aree può essere sostituita dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; il vincolo deve precedere la procedura espropriativa e non può essere subordinato alla sua conclusione. La Regione dovrà integrare il provvedimento con l’espressa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. È stata invece respinta la censura sulla durata ventennale dell’autorizzazione, ritenuta conforme all’art. 12, comma 7, delle Linee guida regionali, compresa nel margine di discrezionalità amministrativa e idonea a garantire un adeguato ritorno economico, anche in ragione della possibilità di proroga. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha annullato la nota sul reticolo idrografico perché il relativo parere avrebbe dovuto essere acquisito nel procedimento unico e perché l’Amministrazione non aveva esaminato puntualmente la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente, limitandosi ad affermarne l’incompletezza. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisce il titolo unitario per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e deve essere reso concretamente utilizzabile senza essere subordinato a condizioni estranee alla sua funzione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 387/2003

    La procedura di autorizzazione unica può comprendere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

  • art. 12, comma 7, Linee guida di cui all’Allegato A alla D.G.R. Sardegna n. 3/25 del 23 gennaio 2018

    La durata dell’autorizzazione unica può essere stabilita tra dieci e venti anni; la previsione del termine massimo ventennale è stata ritenuta legittima e riconducibile alla discrezionalità amministrativa.

  • l.r. Sardegna n. 20/2024, art. 1, commi 2, 5, 8 e 13

    Le disposizioni regionali sopravvenute non possono essere applicate per travolgere o rendere inefficaci titoli autorizzativi già formati né per imporre retroattivamente nuovi limiti tecnici o garanzie non prevedibili al momento dell’avvio del progetto.

  • l.r. Sardegna n. 20/2024, art. 3, comma 13

    La previsione della garanzia per interventi non ancora iniziati non può essere applicata retroattivamente a un progetto già autorizzato, quando comporti un aggravamento imprevedibile e lesivo della libertà di iniziativa economica.

  • art. 7 d.l. n. 50/2022

    Le questioni inerenti alla formazione dell’autorizzazione unica non possono essere nuovamente rimesse in discussione mediante un successivo atto amministrativo incompatibile con il titolo già formato.

  • art. 93 r.d. n. 523/1904

    Il parere relativo alle interferenze con il reticolo idrografico deve essere acquisito nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico e non può essere utilizzato successivamente per negare o rendere improcedibile un titolo già formato senza adeguata istruttoria.

  • d.P.R. n. 327/2001

    L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è presupposto della procedura espropriativa e non può essere subordinata alla conclusione della stessa.

  • artt. 3, 9, 41 e 117 Cost.

    I principi di ragionevolezza, tutela dell’affidamento, libertà di iniziativa economica, riparto delle competenze legislative e rispetto dei vincoli eurounitari impediscono l’applicazione retroattiva di discipline regionali che vanifichino titoli autorizzativi già formati.

  • sentenza Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025

    È costituzionalmente illegittima la disciplina regionale che, salvo la modifica irreversibile dello stato dei luoghi, travolge o rende inefficaci autorizzazioni già rilasciate per impianti da fonti rinnovabili, in violazione dell’affidamento, della certezza del diritto, della ragionevolezza e della libertà di iniziativa economica.

Massime di principio

  • Quando un’autorizzazione unica per un impianto da fonti rinnovabili si è già perfezionata, anche tacitamente, l’Amministrazione chiamata a completarne il contenuto in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale deve adottare soltanto le statuizioni necessarie a renderla utilizzabile, senza sospenderne o condizionarne gli effetti mediante nuove verifiche o prescrizioni incompatibili con il titolo già formato.
  • Una disciplina regionale sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente a un titolo autorizzativo già perfezionato per rendere inefficace l’autorizzazione, qualificare l’area come non idonea, imporre nuovi limiti tecnici o richiedere garanzie non previste né prevedibili al momento della presentazione del progetto, quando ciò leda il legittimo affidamento, la certezza del diritto, la ragionevolezza e la libertà di iniziativa economica.
  • La disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili non costituisce necessariamente presupposto per il rilascio dell’autorizzazione unica, potendo essere sostituita dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; il vincolo deve precedere la procedura espropriativa e non può essere subordinato alla sua conclusione.
  • L’efficacia di un’autorizzazione unica già formata non può essere subordinata all’acquisizione successiva di concessioni demaniali o al raggiungimento di accordi con enti terzi sulle opere di compensazione, quando tali condizioni rendano il titolo dipendente da eventi estranei alla disponibilità del titolare e ne impediscano l’utilizzazione.
  • Le condizioni ambientali stabilite nell’ambito del procedimento di VIA non possono essere trasformate, mediante il successivo provvedimento di autorizzazione unica, in condizioni sospensive dell’efficacia del titolo; esse possono essere richiamate come obblighi da rispettare secondo le modalità e i tempi propri del procedimento ambientale.
  • Il parere relativo alle interferenze con il reticolo idrografico deve essere acquisito e valutato nel procedimento autorizzatorio unico; un successivo atto che dichiari improcedibile la pratica o inammissibili le opere deve fornire un’istruttoria puntuale e confrontarsi con la documentazione tecnica prodotta dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDichiarazione di pubblica utilitàAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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