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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26350/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un immobile sito in Castel San Pietro Terme, di proprietà del ricorrente, che aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con l'indagato; con successiva integrazione contrattuale, l'indagato era stato immesso nel godimento anticipato del bene con obbligo di corrispondere un canone mensile, ma aveva versato solo quattro mensilità e l'occupazione era proseguita senza stipula del definitivo. Nel procedimento per il reato di occupazione arbitraria di immobile ex art. 634-bis c.p., il pubblico ministero chiedeva al G.i.p. la reintegrazione nel possesso dell'immobile ex art. 321-bis c.p.p.; il G.i.p. rigettava la richiesta, ritenendo la vicenda di natura civilistica e non sussistente il fumus del reato. Il proprietario-persona offesa proponeva appello ex art. 322-bis c.p.p., ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 322-bis e 321-bis c.p.p. in relazione all'art. 634-bis c.p., sostenendo: che la reintegrazione nel possesso sarebbe concettualmente assimilabile al sequestro preventivo, con conseguente applicabilità del regime impugnatorio degli artt. 322 ss. c.p.p.; che la persona offesa-proprietario avrebbe diritto alla restituzione/reintegrazione del bene; che la distinzione tra dissequestro e facere sarebbe infondata; e che l'esclusione della legittimazione determinerebbe un vuoto di tutela e una disparità di trattamento rispetto al terzo avente diritto alla restituzione nel sequestro preventivo, in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la persona offesa dal reato di occupazione arbitraria non sia legittimata ad appellare, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., il decreto con cui il G.i.p. rigetti la richiesta di reintegrazione nel possesso avanzata dal pubblico ministero ex art. 321-bis c.p.p.; di conseguenza, ha escluso anche la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile quell'appello. La Corte ha valorizzato il principio di tassatività delle impugnazioni, la diversità strutturale e funzionale tra sequestro preventivo e reintegrazione nel possesso, e l'assenza di una previsione espressa che attribuisca alla persona offesa il potere di impugnazione. Ha inoltre escluso i prospettati profili di incostituzionalità, richiamando la giurisprudenza costituzionale e osservando che la tutela del proprietario resta affidata agli strumenti civilistici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321-bis c.p.p.

    Introduce la reintegrazione nel possesso dell'immobile oggetto di occupazione arbitraria; è misura cautelare a iniziativa del pubblico ministero, strutturalmente diversa dal sequestro preventivo e finalizzata a imporre un facere di trasferimento del possesso, non a vincolare un bene già sequestrato.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Disciplina in modo tassativo i soggetti legittimati all'appello in materia di sequestro; non include la persona offesa e non è estensibile in via analogica alla reintegrazione nel possesso ex art. 321-bis c.p.p.

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari reali presuppone la legittimazione all'impugnazione del provvedimento presupposto; se l'appello è inammissibile per difetto di legittimazione, manca anche la legittimazione al ricorso per cassazione.

  • art. 568, comma 3, c.p.p.

    Il diritto a impugnare spetta solo a chi sia espressamente legittimato dalla legge; opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'impugnazione proposta da chi non è legittimato è inammissibile, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato come misura del sequestro preventivo, rispetto alla quale la reintegrazione nel possesso presenta affinità funzionali ma non identità strutturale.

  • art. 634-bis c.p.

    Individua il reato presupposto del procedimento cautelare; la persona offesa del reato è il proprietario dell'immobile occupato arbitrariamente.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e inosservanza/falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla asserita disparità di trattamento; la Corte esclude il contrasto costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale; la Corte ritiene sufficiente la tutela civilistica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte non ravvisa profili di incostituzionalità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni penali vige il principio di tassatività: il potere di impugnare sussiste solo quando la legge lo conferisca espressamente, senza possibilità di applicazione analogica a soggetti o provvedimenti non previsti.
  • La reintegrazione nel possesso ex art. 321-bis c.p.p. è istituto autonomo e distinto dal sequestro preventivo: non presuppone l'apprensione di un bene né la rimozione di un vincolo reale, ma ordina un facere di trasferimento del possesso in favore della persona offesa.
  • La legittimazione a impugnare in materia cautelare reale presuppone l'esistenza di un sequestro o, comunque, di un provvedimento tipologicamente riconducibile a uno schema normativo che attribuisca espressamente il mezzo di impugnazione; non basta un interesse sostanziale alla restituzione o al recupero del bene.
  • La persona offesa, anche quando sia proprietaria del bene oggetto dell'illecito, conserva nel processo penale poteri di impulso e sollecitazione, ma non un potere autonomo di promuovere o proseguire l'azione cautelare in sostituzione del pubblico ministero.
  • La mancata previsione di un potere di impugnazione della persona offesa contro il rigetto della reintegrazione nel possesso non determina, di per sé, un vuoto di tutela costituzionalmente rilevante, ove restino praticabili gli strumenti civilistici di tutela del possesso e della proprietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

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