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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31190/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in rito, senza esaminare nel merito la doglianza sull'erroneo riconoscimento dell'attenuante. Il ricorso è stato qualificato come proposto "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ma fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

Il procedimento riguarda una pluralità di imputati e anche alcune società, nei cui confronti il giudice dell'udienza preliminare ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le pene concordate con il consenso del pubblico ministero in relazione a reati indicati come "art. 416 cod. pen. e altro". Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, perché il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto una circostanza attenuante, indicata come riconducibile all'art. 62 n. 6 c.p. e all'art. 12, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2001. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi non è scrutinabile nel merito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli casi in cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; fuori da tali casi il ricorso è inammissibile

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la trattazione de plano del ricorso

  • art. 62 n. 6 c.p.

    norma evocata dal ricorrente come base dell'asserito erroneo riconoscimento di un'attenuante

  • art. 12, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2001

    norma evocata dal ricorrente in relazione all'erroneo riconoscimento di un'attenuante

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dalla legge; se proposto al di fuori di tali casi è inammissibile.
  • Le doglianze relative all'erroneo riconoscimento di circostanze attenuanti non possono essere esaminate in cassazione contro il patteggiamento quando il ricorso non rientri tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto del presupposto legale di proponibilità, la Corte non procede al merito della censura e lascia ferma la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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