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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09012/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF notificati a un contribuente, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo per gli anni 2007 e 2008 ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di indici di capacità contributiva quali un’imbarcazione, un’abitazione principale in locazione e un’abitazione secondaria con box. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello del contribuente annullando gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c., dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e del D.L. n. 78/2010. L’Ufficio sostiene che la CTR abbia illegittimamente privato i beni-indice del loro valore presuntivo legale, consentendo al contribuente di opporre che i costi di gestione e manutenzione dei beni erano inferiori a quelli risultanti dal redditometro, senza imporre la prova della provenienza non imponibile delle somme utilizzate per sostenere tali spese. La Corte ritiene invece fondato il motivo solo in parte: per l’imbarcazione la CTR ha errato perché il reddito sintetico fondato sul possesso e mantenimento del bene non può essere neutralizzato dalla sola considerazione dell’esiguità del canone leasing e del prezzo di riscatto, in assenza di prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme; per gli immobili, invece, la CTR ha ritenuto provata la riferibilità delle spese al coniuge e alla società immobiliare di proprietà del coniuge, valutazione che non viene utilmente scalfita dal ricorso, perché mira a una rivalutazione del merito istruttorio.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti della censura relativa all’imbarcazione e al valore presuntivo dei beni-indice nel redditometro, mentre reputa infondate e in parte inammissibili, perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove, le doglianze concernenti le spese relative agli immobili. La sentenza della CTR Lombardia è quindi cassata e la causa è rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione sul redditometro introduce una presunzione legale relativa: gli indici di capacità contributiva e le spese per consumi o incrementi patrimoniali consentono di presumere il reddito, salvo prova contraria documentale del contribuente sulla provenienza non imponibile delle somme o sull’insussistenza/inferiorità del reddito presunto.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria della non imponibilità delle somme utilizzate per sostenere la capacità di spesa resta a carico del contribuente; il giudice non può invertire tale onere.

  • DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

    Richiamati come atti attuativi per la valutazione degli indici e dei coefficienti del redditometro.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato quale intervento normativo nel quadro della disciplina del redditometro, rilevante ratione temporis.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso, ossia violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul redditometro, la disponibilità di beni o servizi individuati dalla legge costituisce presunzione legale relativa di capacità contributiva: il giudice tributario, accertata l’effettiva sussistenza dell’elemento indice, non può neutralizzarne il valore presuntivo con una diversa valutazione economica del costo di gestione del bene.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del transito di denaro, ma richiede idonea documentazione anche di dati sintomatici della durata e dell’entità di tali redditi, così da rendere plausibile la loro destinazione alla copertura delle spese contestate.
  • In tema di accertamento sintetico, la contestazione dell’ufficio circa la mancata prova della provenienza non imponibile delle somme impiegate per mantenere o acquisire il bene è fondata se il contribuente non fornisce una prova documentale specifica; al contrario, una censura che miri soltanto a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • La rideterminazione del reddito mediante redditometro richiede di distinguere tra spese per consumi e spese per incrementi patrimoniali, cumulando i relativi valori secondo la disciplina vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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