Cassazione Civile, Ordinanza n. 09012/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF notificati a un contribuente, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo per gli anni 2007 e 2008 ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di indici di capacità contributiva quali un’imbarcazione, un’abitazione principale in locazione e un’abitazione secondaria con box. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello del contribuente annullando gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c., dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e del D.L. n. 78/2010. L’Ufficio sostiene che la CTR abbia illegittimamente privato i beni-indice del loro valore presuntivo legale, consentendo al contribuente di opporre che i costi di gestione e manutenzione dei beni erano inferiori a quelli risultanti dal redditometro, senza imporre la prova della provenienza non imponibile delle somme utilizzate per sostenere tali spese. La Corte ritiene invece fondato il motivo solo in parte: per l’imbarcazione la CTR ha errato perché il reddito sintetico fondato sul possesso e mantenimento del bene non può essere neutralizzato dalla sola considerazione dell’esiguità del canone leasing e del prezzo di riscatto, in assenza di prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme; per gli immobili, invece, la CTR ha ritenuto provata la riferibilità delle spese al coniuge e alla società immobiliare di proprietà del coniuge, valutazione che non viene utilmente scalfita dal ricorso, perché mira a una rivalutazione del merito istruttorio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti della censura relativa all’imbarcazione e al valore presuntivo dei beni-indice nel redditometro, mentre reputa infondate e in parte inammissibili, perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove, le doglianze concernenti le spese relative agli immobili. La sentenza della CTR Lombardia è quindi cassata e la causa è rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
La disposizione sul redditometro introduce una presunzione legale relativa: gli indici di capacità contributiva e le spese per consumi o incrementi patrimoniali consentono di presumere il reddito, salvo prova contraria documentale del contribuente sulla provenienza non imponibile delle somme o sull’insussistenza/inferiorità del reddito presunto.
art. 2697 c.c.
La prova contraria della non imponibilità delle somme utilizzate per sostenere la capacità di spesa resta a carico del contribuente; il giudice non può invertire tale onere.
DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992
Richiamati come atti attuativi per la valutazione degli indici e dei coefficienti del redditometro.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Richiamato quale intervento normativo nel quadro della disciplina del redditometro, rilevante ratione temporis.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso, ossia violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio sul redditometro, la disponibilità di beni o servizi individuati dalla legge costituisce presunzione legale relativa di capacità contributiva: il giudice tributario, accertata l’effettiva sussistenza dell’elemento indice, non può neutralizzarne il valore presuntivo con una diversa valutazione economica del costo di gestione del bene.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del transito di denaro, ma richiede idonea documentazione anche di dati sintomatici della durata e dell’entità di tali redditi, così da rendere plausibile la loro destinazione alla copertura delle spese contestate.
- In tema di accertamento sintetico, la contestazione dell’ufficio circa la mancata prova della provenienza non imponibile delle somme impiegate per mantenere o acquisire il bene è fondata se il contribuente non fornisce una prova documentale specifica; al contrario, una censura che miri soltanto a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
- La rideterminazione del reddito mediante redditometro richiede di distinguere tra spese per consumi e spese per incrementi patrimoniali, cumulando i relativi valori secondo la disciplina vigente ratione temporis.
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