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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9460/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con tre motivi principali: 1) critica della motivazione ritenuta illogica e insufficiente a provare un sodalizio criminale, sostenendo che gli elementi (numero di clienti, durata limitata marzo-maggio 2019, presenza di un luogo di riferimento) non dimostrerebbero la stabile organizzazione e la volontarietà dell'adesione; 2) censura sulla mancata attualità del pericolo di reiterazione, dato il breve e remoto periodo delle condotte e la loro antecedenza temporale, con riferimento all'art. 274 c.p.p.; 3) contestazione della idoneità della custodia cautelare, richiamando la presunzione di non automaticità della detenzione e sostenendo che si potessero adottare misure meno afflittive dato l'assenza di precedenti specifici e la databilità dei reati al 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondati e adeguatamente motivati i rilievi del Tribunale del riesame circa il fumus del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, valorizzando la base logistica, i ruoli direttivi attribuiti all'imputato, i rapporti stabili con fornitori, la clientela fidelizzata e l'organizzazione delle piazze di spaccio. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato che la distanza temporale non esclude di per sé l'attualità e che il Tribunale ha adeguatamente motivato gli indicatori prognostici (ruolo di vertice, precedenti, mancanza di stabile attività lavorativa, continuità delle movimentazioni). Il terzo motivo è stato ritenuto inidoneo a superare la presunzione di idoneità della custodia per i reati indicati dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Riconosciuto come fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; ai fini del fumus non è necessario provare la consumazione dei reati-fine da parte del singolo partecipante se sussiste una struttura organizzata, base logistica, ruoli, fornitori e clientela stabile

  • art. 275 cod. proc. pen. (terzo comma)

    Previsione di una presunzione di idoneità della custodia cautelare per taluni reati, tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/1990; la difesa deve apportare elementi concreti per superare tale presunzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per contestare l'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte osserva che la distanza temporale non esclude l'attualità ma impone una motivazione approfondita sulle circostanze personali e di contesto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di riproduzione del ricorso in cassazione rispetto all'atto impugnato; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La presenza di elementi quali base logistica, punti di riferimento per la clientela, fornitori stabili, ruoli direttivi e gestione delle piazze di spaccio può essere valutata come fumus per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti anche se non sono provate le singole consumazioni dei reati-fine da parte del singolo imputato.
  • La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non esclude di per sé l'attualità del pericolo di reiterazione; tuttavia il giudice deve motivare specificamente su personalità, modalità delle condotte e contesto socio-ambientale per superare il dubbio derivante dal tempo trascorso.
  • Per i reati indicati nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p. opera una presunzione di idoneità della custodia cautelare: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per confutarla e dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
  • La mancata conferma di misure cautelari rispetto ai reati-fine non impedisce che sia comunque riconosciuto, in sede successiva, il fumus dell'azione associativa nei confronti dello stesso soggetto; partecipazione e consumazione dei reati-fine sono profili autonomi.
  • In cassazione le censure meramente generiche o non gravate da puntuale confutazione degli elementi di fatto indicati dal giudice di merito risultano normalmente inammissibili; la difesa deve dunque contestare specificamente le pieghe argomentative e le evidenze probatorie utilizzate dal giudice.

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