Cassazione Penale, Sentenza n. 44338/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione dovuta per ingiusta detenzione dal 23/10/2012 al 14/07/2014, dopo essere stato assolto definitivamente dalla Corte di cassazione il 1/02/2021. L'ordinanza impugnata della Corte d'appello di Torino aveva negato l'indennizzo ritenendo che la condotta del Benedetto fosse gravemente colposa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., essendosi egli reso parte di una colletta destinata a detenuti affiliati a una cosca di 'ndrangheta e avendo frequenti contatti ambigui con soggetti criminali. Il ricorrente deduce che la condotta non è stata eclatantemente negligente o imprudente, limitandosi a ricevere quote di denaro e che tale comportamento non giustificava l'esclusione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, in termini ex ante, se il comportamento dell'imputato abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, giustificando l'adozione della misura cautelare. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto che la partecipazione alla colletta (con importo predeterminato e non marginale) e le ulteriori prove di vicinanza al gruppo mafioso costituissero indizi gravi e una condotta gravemente colposa tale da avere efficienza causale rispetto alla detenzione; pertanto è stato escluso il diritto alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non sono state liquidate spese a favore del Ministero perché la sua memoria non ha contribuito alla dialettica sulle ragioni del ricorso.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Limita l'accesso all'equa riparazione quando la privazione della libertà deriva dalla colposa induzione dell'autorità, valutata come "grave" negligenza o imprudenza; la Corte l'ha interpretata come norma che esclude l'indennizzo se il comportamento dell'imputato ha contribuito causalmente alla rappresentazione di un agire illecito che ha determinato la detenzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per la formulazione del motivo di cassazione; riguarda i rimedi e i vizi deducibili in sede di cassazione. La Corte non ha ritenuto fondato il motivo posto ai sensi di questa norma.
art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamato in relazione al diritto alla libera personale e all'indennizzo: la Corte ha ritenuto che la previsione dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui limita l'indennizzo, non contrasta con l'art. 5 CEDU, poiché la giurisprudenza europea impone l'indennizzo per detenzioni formalmente illegittime mentre l'art. 314 disciplina l'esclusione dell'indennizzo in presenza di grave colpa dell'interessato.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed ex ante delle risultanze processuali: non valuta se sussiste reato, ma se il comportamento dell'imputato abbia creato l'apparenza della fondatezza delle accuse e abbia così favorito l'adozione della misura cautelare.
- La riparazione può essere esclusa quando sussiste una 'grave colpa' (negligenza o imprudenza eclatante) dell'imputato che abbia avuto efficacia causale rispetto alla detenzione; comportamenti extraprocessuali o processuali che oggettivamente si prestano a essere interpretati come indizi di complicità possono integrare tale grave colpa.
- Frequentazioni ambigue o partecipazione a meccanismi di solidarietà tipici di associazioni mafiose (ad es. raccolte di denaro con carattere obbligatorio e finalità assistenziali per affiliati detenuti) possono essere valutate come elementi idonei a escludere il diritto all'indennizzo, se non giustificate da rapporti familiari o altre giustificazioni plausibili.
- La mera ricezione di somme o un comportamento apparente non è automaticamente sufficiente a escludere l'indennizzo: occorre che la condotta, valutata secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, sia tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria e creare una situazione di allarme sociale.
- La doglianza processuale del resistente che si limita a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi del ricorso può essere valutata non meritevole di liquidazione di spese a suo favore.
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