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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-923/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021. — Van Ameyde España SA contro GES, Seguros y Reaseguros SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, punti 1 e 2 – Articolo 3, primo, secondo e ultimo comma – Nozione di “veicolo” – Obbligo di copertura dei danni alle cose – Portata – Incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato i cui elementi sono oggetto di assicurazioni obbligatorie distinte – Danni causati al semirimorchio da parte del trattore stradale al quale quest’ultimo era agganciato quando tale incidente si è prodotto – Interpretazione della normativa nazionale che esclude la copertura di tali danni da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale trattore stradale. — Causa C-923/19

Giurisprudenza europea62019CJ0923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un semirimorchio non perde la qualità di "veicolo" quando è agganciato a un trattore stradale e che non diventa una "cosa trasportata" né parte di un veicolo unico ai fini dell’articolo 1 della direttiva 2009/103. Ciò nonostante, la direttiva non impone che i danni subiti dal semirimorchio siano necessariamente coperti dall’assicurazione del trattore se il diritto nazionale li esclude dalla copertura. La pronuncia delimita quindi la nozione UE di veicolo, ma lascia al diritto interno la disciplina del risarcimento in casi come quello dell’autoarticolato.

Assicurazione obbligatoria auto: la direttiva 2009/103/CE osta oppure no a escludere dalla copertura del trattore stradale i danni al semirimorchio agganciato danneggiato nello stesso incidente.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, primo, secondo e ultimo comma, della direttiva 2009/103/CE, letto con l’articolo 1, punti 1 e 2, osti a una norma nazionale che, in caso di incidente con autoarticolato, esclude dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria del trattore stradale i danni causati al semirimorchio agganciato, qualificando il semirimorchio come cosa trasportata o come parte di un unico veicolo con il trattore.

Principio di diritto

La direttiva 2009/103/CE non osta a una normativa nazionale che escluda dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del trattore stradale i danni da esso causati al semirimorchio ad esso agganciato al momento dell’incidente. Ai fini della direttiva, trattore e semirimorchio restano veicoli distinti anche quando sono collegati; tuttavia, la direttiva non armonizza il regime nazionale di responsabilità civile né impone che il proprietario o detentore del semirimorchio sia sempre risarcito dall’assicuratore del veicolo trainante, salvo che una normativa nazionale diversa lo preveda nel rispetto del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 1, punti 1 e 2, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, primo, secondo e ultimo comma, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 12, direttiva 2009/103/CE

Assicurazione obbligatoria e danni al semirimorchio agganciato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è stata chiamata a stabilire se la direttiva 2009/103/CE impedisca una disciplina nazionale che escluda dalla copertura dell’assicurazione del trattore stradale i danni causati al semirimorchio agganciato al momento dell’incidente.

Fatti e procedimento principale

Nel 2014 si è verificato un incidente che ha coinvolto un autoarticolato composto da trattore stradale e semirimorchio. È pacifico che il sinistro sia dipeso dalla condotta negligente del conducente del trattore e che i danni al semirimorchio siano esclusivamente imputabili a tale veicolo. Il semirimorchio era assicurato per la propria responsabilità civile obbligatoria, mentre la GES Seguros aveva risarcito il danneggiato e agiva in rivalsa contro la Van Ameyde, rappresentante dell’assicuratore del trattore.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama la direttiva 2009/103/CE, in particolare:

  • articolo 1, punto 1, che definisce "veicolo" come qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e azionato da forza meccanica, nonché i rimorchi, anche non agganciati;
  • articolo 1, punto 2, relativo alla nozione di "persona lesa";
  • articolo 3, primo, secondo e ultimo comma, che impone l’obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile e afferma espressamente che l’assicurazione copre obbligatoriamente i danni alle cose e alle persone;
  • articolo 5, paragrafo 2, sulle deroghe all’obbligo di assicurazione;
  • articolo 12, sulle categorie specifiche di vittime.

Questione interpretativa sollevata

Il giudice del rinvio chiedeva se fosse compatibile con la direttiva un’interpretazione della legge spagnola secondo cui i danni subiti dal semirimorchio sono esclusi dalla copertura del trattore perché il semirimorchio sarebbe assimilabile al carico trasportato oppure perché, ai fini dei danni materiali, trattore e semirimorchio costituirebbero un unico veicolo.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "veicolo"

La Corte osserva innanzitutto che, secondo il tenore letterale dell’articolo 1, punto 1, trattore stradale e semirimorchio costituiscono entrambi un "veicolo" e restano tali anche se agganciati. La qualità di veicolo del semirimorchio non dipende dal fatto che sia o meno collegato a un altro mezzo.

La Corte esclude quindi che un semirimorchio agganciato possa essere considerato:

  • una cosa trasportata dal trattore;
  • un elemento che, unito al trattore, forma un unico veicolo ai fini della direttiva.

Tale lettura sarebbe incompatibile con la nozione oggettiva di veicolo e con l’esigenza di certezza del diritto, poiché l’obbligo assicurativo deve essere determinabile in anticipo e non in funzione dell’evento dannoso.

Limiti dell’armonizzazione europea in materia di responsabilità civile

La Corte distingue però tra:

  • l’obbligo, imposto dal diritto UE, di assicurare la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli;
  • la determinazione, rimessa in linea di principio al diritto nazionale, del regime di responsabilità civile, dei danni risarcibili e delle persone aventi diritto al risarcimento.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la direttiva non armonizza i regimi nazionali di responsabilità civile. Gli Stati membri restano liberi di stabilire, nel loro ordinamento, quali danni debbano essere risarciti e a chi spetti il risarcimento, purché non privino la direttiva del suo effetto utile e rispettino gli obblighi minimi di copertura previsti dal diritto dell’Unione.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, la qualificazione del semirimorchio come veicolo distinto non è decisiva per imporre la copertura da parte dell’assicurazione del trattore. La controversia riguarda infatti la portata del diritto al risarcimento del proprietario o detentore del semirimorchio nei confronti dell’assicuratore del trattore, questione che rientra nella disciplina nazionale della responsabilità civile.

La Corte rileva anche che il proprietario o detentore del semirimorchio non rientra tra le categorie di vittime particolarmente protette dall’articolo 12 della direttiva. Di conseguenza, non vi è un obbligo, derivante direttamente dalla direttiva, di far gravare sull’assicurazione del trattore il risarcimento dei danni al semirimorchio.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 3, primo, secondo e ultimo comma, della direttiva 2009/103/CE, letto con l’articolo 1, punti 1 e 2, non osta a una normativa nazionale che escluda dalla copertura e dal risarcimento, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria del trattore stradale, i danni causati dal trattore al semirimorchio agganciato al momento dell’incidente.

Principio di diritto

Il semirimorchio, anche quando è agganciato al trattore stradale, conserva la propria autonoma qualità di "veicolo" ai sensi della direttiva 2009/103/CE; tuttavia, la direttiva non impone che i danni subiti dal semirimorchio siano coperti dall’assicurazione obbligatoria del trattore, potendo il diritto nazionale escludere tale copertura senza violare il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autocircolazione stradaleresponsabilità civilediritto dei trasporti

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