Cassazione Civile, Sentenza n. 193/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Nel 1984, con la prima alienazione di un complesso edilizio originariamente appartenente a un unico proprietario, fu stabilito che il cortile interno restasse in proprietà esclusiva della società venditrice e fosse concesso in uso esclusivo alla società acquirente e ai suoi aventi causa, senza limitazioni salvo il transito pedonale per accedere a un locale e al servizio del negozio presenti nel cortile. La clausola specificava che l’area apparteneva urbanisticamente al corpo di fabbrica esterno e prevedeva una prelazione a favore dell’acquirente qualora venissero meno le esigenze urbanistiche che giustificavano la proprietà della venditrice. In seguito alle alienazioni, il corpo interno, concesso in leasing alla ricorrente, apparteneva alla società di leasing, mentre il corpo esterno, comprensivo del cortile, apparteneva agli attori. Questi ultimi, insieme alla società immobiliare, proposero azione di accertamento negativo del diritto reale d’uso. Il Tribunale respinse la domanda, qualificò la clausola come costituzione di un diritto reale d’uso cedibile agli aventi causa e, poiché costituito a favore di una persona giuridica, limitato a trent’anni, con scadenza indicata al 31 gennaio 2014. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3101/2015 depositata il 15 luglio 2015, confermò la decisione. La società utilizzatrice ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1021 e 1362 c.c., sostenendo che la clausola, interpretata secondo il suo tenore e la comune intenzione, non configurasse un diritto reale d’uso tipico, ma un diritto atipico, trasmissibile e perpetuo, oppure un rapporto obbligatorio; 2) violazione dell’art. 113 c.p.c., deducendo che i giudici non avessero sussunto correttamente la fattispecie e non avessero valutato la configurabilità di un rapporto obbligatorio atipico, richiamando anche la previsione nel regolamento condominiale trascritto e contestando l’affermazione, resa in motivazione, circa il rilascio e la rimessione in pristino del cortile; 3) violazione degli artt. 92, comma 2, e 102 c.p.c., contestando la condanna alle spese in favore della società di leasing, che non aveva impugnato l’omessa pronuncia sulla manleva e la cui partecipazione al giudizio era stata disposta per integrazione del contraddittorio. I proprietari avevano inoltre proposto ricorso incidentale per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., lamentando la temerarietà del ricorso principale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Sul primo e sul secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura fondata sull’art. 113 c.p.c., perché l’eventuale errore di sussunzione o di individuazione degli effetti giuridici va denunciato come violazione o falsa applicazione di legge e non come decisione secondo equità. Ha giudicato ammissibile ma infondato il nucleo della censura interpretativa: il testo della clausola lasciava la proprietà del cortile all’alienante e attribuiva all’acquirente soltanto una prelazione subordinata al venir meno delle esigenze urbanistiche, con prezzo e modalità da convenire. Non era quindi configurabile un diritto d’uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che avrebbe svuotato la proprietà di ogni utilità; neppure era ammissibile ricondurre la pretesa a una servitù personale o irregolare, attribuita a vantaggio di un soggetto e non di un fondo. Le ulteriori doglianze ermeneutiche sono state ritenute mere enunciazioni, non specificamente correlate allo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato respinto: la società di leasing era proprietaria esclusiva del bene e l’azione di accertamento negativo doveva reputarsi rivolta prioritariamente anche nei suoi confronti; avendo assunto una posizione contrastante con quella della ricorrente, non era una mera terza chiamata e aveva diritto alla rifusione delle spese secondo il principio di soccombenza. Il ricorso incidentale ex art. 96 c.p.c. è stato respinto perché i richiedenti non avevano indicato il pregiudizio economico né spiegato la consapevole pretestuosità o la mala fede o colpa grave nell’iniziativa processuale. La Corte ha precisato che il rigetto della domanda accessoria di responsabilità aggravata non determina, da solo, soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché tale domanda presuppone l’integrale soccombenza della controparte. La ricorrente principale è stata condannata a pagare a ciascuna delle due parti controricorrenti 7.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1021 c.c.
In sintesi, deve affermarsi, enunciando principio di diritto, che il diritto reale d’uso, istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio; non essendo, inoltre, compatibile con l’ordinamento la ipotizzabilità di un diritto perpetuo di natura obbligatoria a favore di un soggetto, nè che un tal diritto possa privare del tutto d’utilità la proprietà.
Il diritto reale d’uso costituito a favore di una persona giuridica non può durare oltre trent’anni; la pretesa a un diritto perpetuo, anche se prospettata come rapporto obbligatorio a vantaggio di un soggetto, non può comportare il completo svuotamento dell’utilità della proprietà.
art. 1026 c.c.
In sintesi, deve affermarsi, enunciando principio di diritto, che il diritto reale d’uso, istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio; non essendo, inoltre, compatibile con l’ordinamento la ipotizzabilità di un diritto perpetuo di natura obbligatoria a favore di un soggetto, nè che un tal diritto possa privare del tutto d’utilità la proprietà.
In relazione alla disciplina richiamata dall’art. 1026 c.c., il diritto reale d’uso costituito a favore di una persona giuridica è soggetto al limite massimo trentennale.
art. 979 c.c.
In sintesi, deve affermarsi, enunciando principio di diritto, che il diritto reale d’uso, istituito in favore di una persona giuridica, a mente degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio; non essendo, inoltre, compatibile con l’ordinamento la ipotizzabilità di un diritto perpetuo di natura obbligatoria a favore di un soggetto, nè che un tal diritto possa privare del tutto d’utilità la proprietà.
Il limite trentennale previsto per i diritti reali di godimento costituiti a favore di persone giuridiche è applicato anche al diritto d’uso per il rinvio operato dall’art. 1026 c.c.
art. 1362 c.c.
Di talchè deve convenirsi che proprio nel rispetto delle regole sull’ermeneutica negoziale s’impone un’interpretazione incompatibile con quella sostenuta dalla ricorrente.
L’interpretazione della clausola deve rispettare le regole legali di ermeneutica negoziale e, nel caso concreto, il suo contenuto non consente di ricavare un diritto esclusivo e perpetuo sul cortile.
art. 113 c.p.c.
Fermo restando che l’eventuale errore di sussunzione (positivo o negativo che esso sia) o di perimetrazione e individuazione degli effetti giuridici potrà costituire motivo di denunzia di violazione o falsa applicazione di legge.
L’eventuale errore del giudice nella sussunzione della fattispecie o nell’individuazione degli effetti giuridici va denunciato come violazione o falsa applicazione di legge; non può essere dedotto, per ciò solo, come decisione secondo equità.
art. 92 c.p.c.
La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all’effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria – anche se non sufficiente – per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l’illecito processuale), nel caso – come quello all’esame – di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell’appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.
Il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra, di per sé, soccombenza reciproca né giustifica la compensazione delle spese quando la domanda di merito della parte che l’ha proposta sia stata accolta; la domanda per lite temeraria presuppone l’integrale soccombenza della parte cui è imputato l’illecito processuale.
art. 102 c.p.c.
Non è controverso che l’immobile venne acquistato da Mediocredito Italiano, già Leasint s.p.a., in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria in lease-back, e consegnato immediatamente alla società utilizzatrice. Ne consegue che correttamente risulta essere stato disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società di leasing, esclusiva proprietaria del bene, nei confronti della quale doveva reputarsi rivolta in via prioritaria l’azione di accertamento negativo del diritto reale d’uso sul cortile interno del complesso edilizio.
La partecipazione al giudizio della società di leasing, proprietaria esclusiva del bene inciso dal diritto controverso, era necessaria: l’azione di accertamento negativo doveva reputarsi rivolta prioritariamente anche nei suoi confronti.
art. 96 c.p.c.
Non solo i ricorrenti incidentali non hanno dedotto quale pregiudizio economico avrebbero patito, ma ancor prima, non hanno neppure spiegato in cosa sia consistita l’addotta temerarietà dell’impugnazione, che, ovviamente, si caratterizza per la consapevole pretestuosità dell’azione giudiziaria intrapresa, occorrendo che la parte soccombente abbia agito o resistito “in giudizio con mala fede o colpa grave” (art. 96 c.p.c., comma 1).
La responsabilità aggravata richiede la deduzione del pregiudizio e la dimostrazione della mala fede o colpa grave, caratterizzata dalla consapevole pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria; la sola soccombenza non basta.
art. 88 c.p.c.
Infine, non dovrebbero sorgere ostacoli ad una condanna ai sensi dell’art. 92 c.p.c., seconda parte, a carico dell’istante per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., ove, a sua volta, abbia trasgredito al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.
La violazione del dovere di lealtà e probità processuale da parte di chi ha proposto un’istanza di responsabilità aggravata può rilevare ai fini della condanna alle spese secondo l’art. 92 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
L’ulteriore contributo unificato, quando dovuto, è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il diritto reale d’uso costituito a favore di una persona giuridica non può eccedere il trentennio, in forza del rinvio dell’art. 1026 c.c. alla disciplina richiamata dall’art. 979 c.c.
- Non è ammissibile configurare un diritto perpetuo, anche di natura obbligatoria, a vantaggio esclusivo di un soggetto quando esso privi integralmente il proprietario di ogni utilità del bene.
- La qualificazione della clausola negoziale deve rispettarne il contenuto complessivo e le regole di ermeneutica; la previsione che il bene resti in piena proprietà dell’alienante e che all’acquirente spetti soltanto una prelazione condizionata non fonda un diritto perpetuo di godimento esclusivo.
- Una limitazione del godimento attribuita a vantaggio di una persona, anziché di un fondo, non può essere ricondotta a una servitù prediale personale o irregolare; la servitù presuppone un’utilità reale a vantaggio del fondo dominante.
- L’errore di sussunzione o di individuazione degli effetti giuridici va censurato come violazione o falsa applicazione di legge e non come inosservanza del dovere di decidere secondo diritto ai sensi dell’art. 113 c.p.c.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è accessoria e presuppone l’integrale soccombenza della parte accusata di lite temeraria; il suo rigetto non determina, da solo, soccombenza reciproca né giustifica la compensazione delle spese.
- La condanna per responsabilità aggravata richiede l’allegazione del pregiudizio e la dimostrazione della mala fede o colpa grave, intesa come consapevole pretestuosità dell’azione o della resistenza.
- Quando l’azione riguarda un diritto incidente su un bene di proprietà esclusiva di una società di leasing, la società proprietaria è parte interessata in via prioritaria e la sua partecipazione al giudizio può richiedere l’integrazione del contraddittorio; se assume una posizione contraria alla parte soccombente, le spese sostenute possono esserle rifuse secondo il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 286/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 287/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 288/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 277/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 278/2020 del 09/01/2020
- Sentenza civile · 9 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 265/2020 del 09/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →