Cassazione Penale, Ordinanza n. 11040/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con pena rideterminata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino nella sola parte in cui non gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo implicitamente l'illogicità o l'insufficienza del diniego del beneficio ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse un apprezzamento di merito adeguatamente motivato e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, логicamente coerente e fondata sulle emergenze processuali, sicché la doglianza del ricorrente non era deducibile in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come titolo del concorso di persone nei reati patrimoniali contestati in appello
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato
art. 625 n. 2 c.p.
richiamato come circostanza aggravante del furto
art. 625 n. 5 c.p.
richiamato come circostanza aggravante del furto
art. 62-bis c.p.
norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione insindacabile in cassazione se logica e coerente
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dalla deduzione di vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione, ma la decisione afferma che la censura non è deducibile in sede di legittimità quando mira a rivalutare il merito
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito fornisce una motivazione congrua, logicamente coerente e aderente alle emergenze processuali.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del giudizio di merito sulla concedibilità delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di una diversa lettura del materiale probatorio o dei criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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