Cassazione Penale, Sentenza n. 12146/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contesta alla ricorrente la partecipazione, in concorso con oltre quindici persone dell'area anarchica, alla resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt. 110, 81, secondo comma, 337, 339, primo e secondo comma, 61 n.2 c.p.), in particolare per avere caricato e spinto un carrello della spesa contro agenti della DIGOS durante una manifestazione contro l'applicazione dell'art. 41-bis O.P. La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto il divieto di dimora a Torino e Provincia; deduceva in cassazione errata applicazione del concorso di persone, carenza di motivazione circa l'efficacia causale delle singole condotte, sopravvalutazione probatoria delle annotazioni di polizia rispetto alle immagini, e insufficiente e contraddittoria valutazione delle esigenze cautelari (disproporzione della misura, mancata considerazione dello stato di incensuratezza e delle misure meno afflittive applicate ai coindagati).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. Sul piano della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza i motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato la possibilità di configurare concorso morale nel reato di resistenza quando la condotta di un soggetto rafforza o aggrava l'azione altrui nell'ambito di un 'fatto collettivo' unitario; ha ritenuto attendibili le annotazioni di polizia giudiziaria che identificavano Dodo come una delle persone che spingevano il carrello contro le forze dell'ordine. Tuttavia la Corte ha censurato la scelta e la motivazione circa la misura cautelare (divieto di dimora): il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la necessità e la proporzionalità della misura rispetto a misure meno afflittive e rispetto al trattamento riservato ai coindagati, né ha considerato sufficientemente lo stato di incensuratezza e la distanza temporale dei fatti; perciò l'ordinanza è stata annullata e rinviata per nuovo esame limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il principio del concorso di persone è stato interpretato in senso estensivo: integra concorso morale la condotta di chi, partecipando a un'azione collettiva, rafforza o aggrava l'azione violenta altrui anche senza accordo preventivo
art. 81, secondo comma cod. pen.
Norma richiamata tra le circostanze rilevanti nella contestazione delle fattispecie aggregate; non è stata oggetto di un'interpretazione specifica autonoma nella motivazione della sentenza
art. 337 cod. pen.
Articolo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha confermato che può operare il concorso morale quando la condotta individuale contribuisce all'azione collettiva
art. 339, primo e secondo comma cod. pen.
Norma richiamata nell'insieme delle fattispecie contestate (devastazione/altre azioni connesse); dalla sentenza emerge che tali contestazioni servivano a contestualizzare la manifestazione violenta, senza un'ulteriore interpretazione giuridica dettagliata
art. 61 n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante menzionata nella contestazione; utilizzata per qualificare la gravità del fatto in sede di valutazione complessiva
art. 41-bis O.P.
Richiamato solo come motivo della manifestazione di protesta (oggetto della contestazione), non come norma oggetto di interpretazione penale nella decisione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione alla sintetica esposizione dei motivi di impugnazione in cassazione; funzione procedurale per la sintesi dei motivi
Massime di principio
- Il concorso morale non richiede un accordo preventivo: basta un comportamento esteriore che, pur non essendo l'azione materiale principale, fornisca un apprezzabile contributo all'azione collettiva violenta.
- La valutazione del "fatto collettivo" è postuma e unitaria: se le condotte concorrenti concorrono a un medesimo obiettivo, ciascun partecipante può essere ritenuto concorrente anche con conoscenza unilaterale del contributo altrui.
- Annotazioni di polizia giudiziaria possono avere rilievo decisivo nell'identificazione dei responsabili quando contengono indicazioni precise sui ruoli e sulle condotte; tuttavia tali risultanze vanno valutate insieme alle immagini e ad altri elementi probatori.
- Le misure cautelari devono essere adeguate e proporzionate: il giudice deve motivare perché una misura più afflittiva sia necessaria rispetto a misure meno gravose, e spiegare la differenza di trattamento rispetto ai coindagati.
- La distanza temporale dai fatti e lo stato personale dell'indagato (es. incensuratezza) sono fattori che attenuano il giudizio prognostico di pericolosità e devono essere adeguatamente valutati nella motivazione delle esigenze cautelari.
- Il giudice d'appello (Tribunale del riesame) è tenuto a confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del G.I.P. che ha rigettato le misure; l'omessa considerazione compiuta dal primo giudice può costituire motivo di annullamento e rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →