Cassazione Penale, Sentenza n. 17474/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per plurimi profili: 1) la qualificazione come "servizio pubblico" (art. 358 c.p.) della mensa universitaria gestita da Elior S.p.a. e, conseguentemente, la configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.); 2) la sussistenza e prova della violenza privata (artt. 110, 610 c.p.) in relazione al cd. picchettaggio/ostruzionismo e la mancata individualizzazione del contributo causale di ciascun imputato; 3) carenza probatoria e travisamento nei confronti di Vallari circa il danneggiamento della porta antisfondamento (capo E); 4) rilevanza della scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393‑bis c.p.), anche in forma putativa, rispetto alle accuse di resistenza; 5) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, c.p. (numero degli agenti) per la resistenza; 6) questioni relative alla prescrizione dei reati e al loro impatto sul giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in larga parte rigettato i ricorsi, ma ha disposto l'annullamento senza rinvio — per estinzione dei reati per prescrizione — limitatamente: al capo B) (interruzione di pubblico servizio/violenza privata connessa) per Carlo Campailla, Dario Sanna ed Enrico Mussomeli; e al capo E) (danneggiamento della porta) per Morgan Vallari. Ha confermato le restanti condanne e statuizioni di merito: - Carlo Campailla: riduzione della pena a 5 mesi di reclusione (restano confermati gli altri capi per i quali era stato condannato, salvo il capo B annullato per prescrizione); - Emiliano Fenara: condanna confermata a mesi 6 di reclusione per resistenza aggravata (capo 3); - Dario Sanna: condanna confermata e pena finale rideterminata a mesi 6 di reclusione (dopo annullamento per prescrizione del capo B); - Enrico Mussomeli: condanna confermata e pena finale rideterminata a mesi 7 di reclusione (dopo annullamento per prescrizione del capo B); - Andre Alexi Alberi Crisà: ricorso respinto, pena di mesi 6 di reclusione per resistenza aggravata confermata; - Morgan Vallari: pena confermata per danneggiamento e resistenza, beneficio della non menzione nel casellario giudiziale riconosciuto; tuttavia il capo E) è annullato per prescrizione e la pena finale rideterminata a mesi 6. I ricorsi di Fenara e Crisà sono stati integralmente respinti e condannati al pagamento delle spese processuali. La Cassazione ha motivato l'affermazione della natura pubblicistica del servizio mensa in ragione della disciplina pubblicistica regionale e del collegamento con il diritto allo studio; ha però rilevato carenze probatorie e argomentative sui contributi individuali in relazione alla violenza privata e al danneggiamento, questioni comunque superate dalla declaratoria della prescrizione per i capi indicati.
Norme richiamate
art. 358 cod. pen.
la locuzione "a qualunque titolo" inserita nella disposizione
si interpreta la nozione di incaricato di pubblico servizio in senso oggettivo‑funzionale: rileva la disciplina pubblicistica dell'attività (criterio di disciplina) più che la natura privatistica dell'ente erogatore
art. 340 cod. pen.
applicata alla interruzione di pubblico servizio relativamente alla mensa universitaria qualificata come servizio pubblico ai sensi della normativa regionale e del collegamento con il diritto allo studio
art. 610 cod. pen.
la violenza privata si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione; occorre prova dell'azione costrittiva, non bastano mere condotte ostruzionistiche occasionali
art. 393‑bis cod. pen.
la scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale è esclusa se le forze dell'ordine hanno agito per respingere condotte offensive o di sfondamento; la percezione putativa non è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto
art. 339, comma 2, cod. pen.
l'aggravante per il numero degli agenti richiede non solo la presenza di oltre dieci persone ma la partecipazione al fatto comune, anche nella forma del rafforzamento morale o materiale della condotta
art. 635, secondo comma, n. 3 cod. pen.
utilizzata nella contestazione del danneggiamento (ipotesi richiamata nei capi E)
legge regionale Emilia Romagna 27/07/2007, n. 15
norma di fonte pubblicistica che disciplina il servizio di ristorazione universitario con finalità di attuazione del diritto allo studio; dalla sua disciplina la Corte trae la qualificazione pubblicistica del servizio mensa
legge 26/04/1990, n. 86
richiamata per evidenziare la modifica della nozione di incaricato di pubblico servizio e il passaggio al criterio oggettivo‑funzionale
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato nei rapporti tra declaratoria di estinzione per prescrizione e giudicato; la prescrizione prevale anche se emergono dubbi probatori che avrebbero potuto portare ad assoluzione
Massime di principio
- Per qualificare un'attività come "pubblico servizio" non conta la forma giuridica del gestore (privato o spa) ma la disciplina pubblicistica dell'attività e il suo collegamento funzionale a finalità pubbliche (criterio oggettivo‑funzionale). Se la prestazione è regolata da norme pubblicistiche e orientata all'attuazione di diritti costituzionali (es. diritto allo studio), può rientrare fra i pubblici servizi.
- Nel contesto di proteste collettive, per integrare violenza privata o altri reati contro la libertà altrui è necessario dimostrare l'azione costrittiva concreta e l'effetto impeditivo sulla libertà di determinazione delle vittime; il semplice ostruzionismo o un contrasto fisico sporadico non è automaticamente sufficiente.
- In reati commessi da gruppi numerosi, la responsabilità individuale può essere affermata anche per il 'rafforzamento' morale della condotta altrui (concorso morale), ma occorre almeno provare la presenza e la partecipazione dell'individuo nel contesto spazio‑temporale e la sua adesione all'azione collettiva.
- La scriminante della reazione a comportamenti arbitrari di pubblico ufficiale richiede che la percezione dell'arbitrarietà sia ragionevole e che la condotta dell'agente sia effettivamente ingiustificata; la mera percezione soggettiva o l'argomentazione putativa è spesso insufficiente se le forze dell'ordine intervennero per contrastare condotte offensive.
- Quando sussiste la prescrizione intervenuta durante il giudizio di impugnazione, la declaratoria della causa estintiva prevale e determina l'annullamento senza rinvio per quei capi, salvo che ricorrano specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nella valutazione probatoria di azioni collettive (picchetti, manifestazioni), la Corte d'appello deve adeguatamente motivare l'individuazione del contributo causale di ciascun imputato; carenze argomentative su questo punto possono costituire motivo di censura, ma l'effetto pratico può essere superato da questioni di prescrizione.
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