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Sentenza

Sentenza n. 9218/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202512628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale e provvedimenti di prima assegnazione d’autorità alla Legione Carabinieri Sardegna e alla Stazione Carabinieri di Bono

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al termine del 12° corso triennale per allievi marescialli, aveva indicato come sedi preferite Firenze, Bologna e Genova e aveva dichiarato di possedere i requisiti per la tutela prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, essendo l’unico familiare in grado di assistere la nonna materna, affetta da grave handicap e residente in Toscana. L’Amministrazione lo aveva invece assegnato d’autorità alla Legione Carabinieri Sardegna e, successivamente, alla Stazione di Bono. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 33 l. 104/1992, della direttiva 2000/78/CE, degli artt. 976 e 981 del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 2, 3 e 32 Cost., sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare una sede quanto più vicina al domicilio della persona assistita. Con il secondo motivo sono stati dedotti il difetto di motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria. In corso di giudizio, a seguito della tutela cautelare, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento che ha confermato l’assegnazione a Bono e ha disposto un trasferimento temporaneo, revocabile, presso una stazione in Toscana ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992. Il ricorrente ha contestato che tale atto costituisse una reale rinnovazione dell’istruttoria, poiché si sarebbe limitato a confermare l’assegnazione originaria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. In via preliminare, il TAR ha ritenuto procedibile il gravame, qualificando la parte del provvedimento del 15 gennaio 2026 relativa alla conferma dell’assegnazione a Bono come atto meramente confermativo: l’Amministrazione non aveva svolto una nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi, limitandosi a ribadire la precedente assegnazione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché il bene della vita richiesto, consistente nell’assegnazione a una delle sedi indicate dal ricorrente, non era stato conseguito; il trasferimento temporaneo in Toscana era infatti provvisorio e revocabile. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che la prima assegnazione dei militari deve normalmente considerare le direttive d’impiego, le esigenze organizzative e operative della Forza armata e l’ordine della graduatoria, secondo l’art. 976 del codice dell’ordinamento militare. Tali criteri, tuttavia, non sono esclusivi: l’Amministrazione deve rispettare anche i parametri di ragionevolezza e imparzialità e le norme poste a tutela di situazioni personali meritevoli di protezione, tra cui l’art. 33, comma 5, l. 104/1992, applicabile al personale militare nei limiti previsti dall’art. 981, comma 1, lett. b), del codice dell’ordinamento militare. Nel caso concreto, il ricorrente era collocato al posto 685 su 690 e la Sardegna presentava una maggiore scopertura percentuale; tuttavia, anche le sedi richieste presentavano rilevanti carenze di marescialli, con deficit assoluti persino superiori a quello della Sardegna. Pertanto, non risultavano specifiche ragioni di servizio incompatibili con l’assegnazione in una delle sedi richieste, né un’impossibilità di proficuo impiego del militare. L’Amministrazione avrebbe dovuto bilanciare concretamente la posizione in graduatoria e le esigenze della Forza armata con le esigenze di assistenza familiare, anziché fondarsi soltanto sulla graduatoria e sulle scoperture organiche. Sono stati annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di € 3.305,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base dei benefici fruiti dal militare per assistere la familiare con grave handicap.

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    La tutela si applica anche nella fase di prima assegnazione, imponendo all’Amministrazione di valutare una sede quanto più vicina al domicilio della persona assistita, salvo specifiche e concrete esigenze di servizio e purché esista una posizione organica compatibile.

  • art. 976, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito.

    La prima assegnazione deve considerare prioritariamente le direttive d’impiego e le esigenze funzionali della Forza armata, tenendo conto della graduatoria; tali criteri devono però essere coordinati con le ulteriori norme che tutelano situazioni personali protette.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ((, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione))

    L’art. 33, comma 5, l. 104/1992 si applica al personale dell’Arma dei Carabinieri nei limiti delle posizioni organiche vacanti per il ruolo e il grado nella sede richiesta.

  • direttiva 2000/78/CE

    È indicata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della direttiva.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Sono indicati tra i parametri costituzionali invocati, senza una specifica autonoma elaborazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Nella prima assegnazione di sede di un militare, l’Amministrazione deve contemperare le direttive d’impiego, le esigenze organizzative e operative della Forza armata e l’ordine della graduatoria con le norme che tutelano situazioni personali meritevoli di protezione, tra cui l’art. 33, comma 5, l. 104/1992.
  • Il diritto del militare che assiste una persona con disabilità a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio dell’assistito è subordinato alla disponibilità di una posizione organica compatibile con ruolo e grado, ma può essere negato soltanto sulla base di esigenze di servizio puntuali, concrete e specificamente riferite alla sede richiesta e alla possibilità di proficuo impiego del dipendente.
  • Il generico richiamo alla posizione deteriore in graduatoria o alle scoperture di organico non è sufficiente a giustificare l’assegnazione del militare lontano dalla persona assistita quando anche le sedi richieste presentino posizioni organiche vacanti o significative carenze di personale compatibile.
  • In presenza di una tutela cautelare che impone il riesame, l’Amministrazione deve svolgere una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; la mera conferma dell’assegnazione originaria, accompagnata da un trasferimento temporaneo e revocabile, non soddisfa il bene della vita richiesto e non determina la cessazione della materia del contendere.
  • Un provvedimento successivo è meramente confermativo quando, senza nuova istruttoria né autonoma valutazione degli interessi, si limita a ribadire il contenuto dell’atto precedente; in tal caso il ricorrente non è tenuto a impugnare nuovamente la conferma per mantenere la procedibilità del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoResponsabile del procedimento e competenzaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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