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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell'1.2.2022, notificato dal Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 9.3.2022, con cui i ricorrenti sono stati nominati, al termine del periodo di prova, Agente della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27.11.2021, e di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente o comunque connesso, tra cui il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 24.11.2021 e notificato dal Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 9.3.2022, con cui i ricorrenti, provenienti dal 212° corso allievi agenti, sono stati nominati agente in prova della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27.7.2021; per l’accertamento del danno ingiustamente subito dai ricorrenti a seguito dell'attuazione delle previsioni normative di cui all'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e condanna al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'articolo 30 c.p.a. e dell'articolo 2058 c.c.; previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale - dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (…) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (…), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (…) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento; - e/o dell'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto, in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, dopo aver disposto che “Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, ha omesso di prevedere che gli effetti giuridici della nomina ad agente della Polizia di Stato decorrono dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione riservato al contingente di allievi agenti assunti ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12;

Giustizia amministrativa202200671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di nomina ad agente in prova e ad agente della Polizia di Stato, con decorrenza rispettivamente dal 27 luglio 2021 e dal 27 novembre 2021

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

I ricorrenti, risultati idonei ma non vincitori del concorso del 2017 per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, contestavano la decorrenza giuridica della nomina, fissata alla conclusione del 212° corso di formazione e al successivo superamento del periodo di prova. Sostenevano che, in ragione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lettera b), del d.l. n. 135/2018 e dell'art. 260-bis del d.l. n. 34/2020, la decorrenza avrebbe dovuto essere retrodatata alla conclusione del 208° corso, dal quale erano stati esclusi per il possesso di requisiti più stringenti introdotti per lo scorrimento della graduatoria. Chiedevano inoltre il risarcimento del danno in forma specifica mediante retrodatazione dell'anzianità giuridica. All'udienza il TAR ha prospettato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'incompetenza territoriale, rispetto alla quale i ricorrenti sostenevano la competenza del TAR Toscana in quanto sede di servizio degli interessati.

La decisione

Il TAR Toscana non ha esaminato il merito delle censure, né ha deciso la questione di legittimità costituzionale o la domanda risarcitoria. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti unitari di nomina, originati da una procedura concorsuale e dallo scorrimento di una graduatoria nazionale, adottati da un organo centrale dello Stato e idonei a produrre effetti ultraregionali. Un eventuale accoglimento avrebbe inciso sull'anzianità di ruolo di una pluralità di soggetti assunti tra il 208° e il 212° corso, con conseguenze sull'intero territorio nazionale. Il foro della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. non è stato ritenuto applicabile, poiché riguarda controversie attinenti alla vita di uno specifico rapporto di lavoro e non controversie incidenti sugli esiti di procedure concorsuali centrali e su graduatorie uniche nazionali. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2-bis, lettera b), d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12

    purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145

    Norma che aveva subordinato l'assunzione mediante scorrimento della graduatoria al possesso, a una determinata data, dei requisiti più stringenti previsti per l'accesso alla Polizia di Stato.

  • art. 260-bis d.l. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

    Norma sopravvenuta che ha disciplinato l'assunzione e l'avvio ai corsi di formazione dei soggetti coinvolti nel contenzioso sui requisiti di partecipazione.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il foro della sede di servizio del dipendente pubblico opera per controversie relative alla vita di uno specifico rapporto di lavoro e non per controversie riguardanti procedure concorsuali centrali e graduatorie uniche nazionali.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al collegio di prospettare d'ufficio alle parti il possibile profilo di incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Le controversie relative ad atti unitari adottati da un organo centrale dello Stato nell'ambito di procedure concorsuali nazionali e graduatorie uniche, i cui effetti incidono sulla posizione di una pluralità di soggetti su scala nazionale o ultraregionale, rientrano nella competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, anche se gli interessati prestano servizio in altre regioni.
  • Il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. è riferibile alle controversie concernenti la vita di uno specifico rapporto di lavoro del dipendente pubblico; non si applica alle controversie che contestano gli esiti o gli effetti di procedure concorsuali centralizzate e graduatorie nazionali.
  • Quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di altro TAR, la causa può proseguire davanti al giudice indicato come competente mediante riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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