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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32984/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dalla parte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di evasione. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dalla parte imputata, senza l'intermediazione difensiva richiesta. La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso limitatamente al profilo di ammissibilità e lo ha dichiarato inammissibile proprio perché presentato personalmente dalla parte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, quando non consentito, è inammissibile senza esame del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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