Sentenza n. 11625/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso per studio, n. prot. 2576/2023, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano in data 30 ottobre 2023 e notificato in data 3.11.2023; - di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Libano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, oltre all'annullamento degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non espone analiticamente i motivi dedotti nel ricorso. Nel corso dell'udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, poiché era ampiamente decorso il termine per l'immatricolazione all'anno accademico 2023/2024; ciò rendeva necessarie una nuova domanda dell'interessato e una nuova valutazione amministrativa, previa rinnovazione e aggiornamento dell'istruttoria. Il TAR ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato infondato nel merito, con riguardo alla carenza di mezzi economici di sostentamento e al tempo trascorso dal completamento degli studi, risalente al 2019.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. L'interesse all'annullamento del diniego è venuto meno perché, essendo trascorso il termine per l'immatricolazione all'anno accademico 2023/2024, l'eventuale accoglimento non avrebbe consentito il conseguimento dell'utilità originaria senza la presentazione di una nuova domanda e una nuova istruttoria. Il Collegio ha escluso che potesse mantenere l'interesse processuale un accertamento incidentale dell'illegittimità a fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché il ricorrente non aveva formulato una specifica istanza in tal senso nei termini e nelle forme previste dall'art. 73 c.p.a., avendo chiesto soltanto l'annullamento. L'infondatezza nel merito è stata rilevata solo ad abundantiam e non costituisce la ragione decisoria principale. Le spese sono state compensate in considerazione della definizione esclusivamente in rito.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
eventuale accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori
L'accertamento incidentale dell'illegittimità a fini risarcitori non può essere utilizzato per conservare l'interesse all'annullamento se la parte non ha formulato una specifica istanza risarcitoria nei termini e nelle forme processuali previste.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
dichiara l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda proposta.
art. 73 c.p.a.
nei termini e nelle forme di cui all’art.73 cpa
L'eventuale domanda di accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori deve essere proposta secondo i termini e le forme processuali applicabili.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro un diniego di visto per studio, sia definitivamente decorso il termine utile per l'immatricolazione all'anno accademico cui la domanda si riferiva, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego, se l'eventuale accoglimento richiederebbe comunque una nuova domanda e una nuova istruttoria aggiornata.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento non può essere superata mediante il rilievo officioso di un possibile interesse risarcitorio: l'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone una specifica istanza della parte, proposta nei termini e nelle forme processuali previste.
- La mancata proposizione di una domanda risarcitoria impedisce di conservare l'interesse alla decisione sul solo annullamento mediante un accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto.
- Quando la controversia viene definita esclusivamente per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della natura della decisione in rito.
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