Sentenza n. 2309/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della nota prot. n. 11268 del 03.09.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 18 ore di sostegno, su 30 ore settimanali di frequenza, per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato la nota con cui il dirigente scolastico aveva indicato, in via preventiva, 18 ore settimanali di sostegno per la minore. La contestazione riguardava la quantificazione delle ore senza previa elaborazione e approvazione del PEI e senza l'intervento dell'organo competente, ossia il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. L'atto era stato adottato prima della scadenza del termine ordinario per la redazione definitiva del PEI e sulla base dell'organico di fatto, anziché delle specifiche necessità della minore. Le doglianze relative alla mancata o inesatta assegnazione delle ore di sostegno mediante il PEI erano state comunque proposte dalla parte con separato ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la nota impugnata non avesse natura provvedimentale, ma costituisse una risposta meramente interlocutoria e una ricognizione previsionale. In assenza del PEI, la quantificazione definitiva delle ore di sostegno non poteva essere legittimamente effettuata dal dirigente scolastico. La disciplina vigente prevede che le ore siano individuate nel PEI, elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con redazione definitiva, di norma, entro il mese di ottobre. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la correttezza del numero di ore indicato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017
Le ore di sostegno da assegnare annualmente all’alunno con disabilità devono essere previste nel PEI; il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione ed è redatto in via provvisoria entro giugno e, di norma, in via definitiva non oltre il mese di ottobre.
La quantificazione annuale delle ore di sostegno deve avvenire nell’ambito del PEI, adottato dall’organo competente secondo il procedimento previsto dalla legge; una quantificazione preventiva del dirigente scolastico, estranea a tale procedimento, non costituisce determinazione definitiva impugnabile.
art. 12, comma 5, l. 104/1992
Il PEI costituisce l'atto nel quale devono essere individuati gli interventi necessari per l'inclusione scolastica, comprese le ore di sostegno.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La quantificazione annuale delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere effettuata nel PEI e non può essere definitivamente stabilita mediante una ricognizione preventiva del dirigente scolastico fondata sull'organico disponibile.
- Il PEI deve essere elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione; la mancata partecipazione o proposta dell'organo competente incide sulla legittimità dell'atto di determinazione delle misure di sostegno.
- Prima dell'elaborazione e approvazione del PEI, una comunicazione scolastica meramente previsionale sull'entità delle ore di sostegno non ha natura provvedimentale definitiva e non è utilmente impugnabile con azione di annullamento.
- La valutazione giudiziale sulla mancata o inesatta assegnazione delle ore di sostegno deve riguardare l'effettiva determinazione contenuta nel PEI, ovvero l'atto definitivo adottato secondo il procedimento previsto dalla disciplina sull'inclusione scolastica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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