Sentenza n. 10695/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 31664 del 3 settembre 2025, pubblicato sul bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 35/2025 in data 8 settembre 2025, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, relativamente all'operazione di concentrazione C12726 – Poste Italiane/Telecom Italia; di tutti gli atti e provvedimenti facenti parte del fascicolo istruttorio del procedimento C12726 – Poste Italiane/Telecom Italia; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM") del 28 agosto 2025, richiamato nel Provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM n. 31664 del 3 settembre 2025, con cui è stato deliberato di non avviare l’istruttoria sulla concentrazione Poste Italiane/Telecom Italia, ritenendo l’operazione non idonea a ostacolare significativamente la concorrenza o a creare o rafforzare una posizione dominante
Esito
Favorevole al resistente (autorità e imprese controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Iliad ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 287/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta. In particolare, ha contestato la valutazione degli effetti orizzontali e verticali dell’operazione, sostenendo che l’AGCM avrebbe sottovalutato la posizione di TIM nel mercato della telefonia fissa, la transizione alla fibra, il Progetto Polis, l’importanza della rete fisica di vendita e il possibile accesso privilegiato di TIM ai servizi postali e logistici di Poste. Ha inoltre dedotto una carente valutazione degli effetti conglomerali, prospettando il rischio di offerte convergenti o di vendite abbinate tra servizi di telecomunicazione, postali, bancari, assicurativi e finanziari. È stata altresì denunciata la contraddittorietà del provvedimento rispetto a precedenti valutazioni dell’AGCM.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto agli effetti orizzontali, ha ritenuto ragionevole la valutazione dell’AGCM secondo cui l’incremento della quota di mercato di TIM derivante dall’operazione sarebbe stato marginale, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione della quota e del potere di mercato di TIM, dalla cessione della rete fissa a FiberCop e dalla perdita della leadership a seguito della fusione Fastweb/Vodafone. Non sono state ravvisate le caratteristiche tipiche delle concentrazioni problematiche, quali una rilevante riduzione del numero degli operatori, il consolidamento di due operatori infrastrutturati o elevate barriere all’ingresso. Quanto agli effetti verticali, il Collegio ha ritenuto adeguata l’analisi dell’Autorità sulla rilevanza della rete fisica di Poste, osservando che il canale digitale e i punti vendita multimarca assumono crescente importanza, mentre la rete degli uffici postali è prevalentemente funzionale a servizi diversi dalle telecomunicazioni. Anche il Progetto Polis non è stato ritenuto idoneo a determinare criticità concorrenziali significative, considerata la ridotta capacità distributiva degli sportelli interessati, l’estensione nazionale del mercato e la replicabilità di canali distributivi alternativi. La censura di contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti AGCM è stata respinta per la diversità dei contesti fattuali e delle basi normative; le autorità di concorrenza non sono vincolate in modo assoluto da precedenti valutazioni, dovendo esaminare individualmente ciascuna operazione. Quanto agli effetti conglomerali, il TAR ha ritenuto corretta l’applicazione del test fondato sulla capacità di preclusione, sugli incentivi a porla in essere e sull’idoneità della condotta a produrre effetti restrittivi. I dati sulle precedenti offerte integrate di Poste, la contenuta adesione della clientela e la dichiarazione di Poste di non prevedere offerte bundle con servizi TIM durante il piano industriale 2024-2028 escludevano, con sufficiente grado di certezza nell’orizzonte temporale rilevante, rischi concorrenziali significativi. Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’AGCM è stato ritenuto non sostitutivo e limitato alla verifica del rispetto delle regole procedurali e motivazionali, dell’esattezza dei fatti e dell’assenza di errori manifesti, manifesta illogicità, abnormità o sviamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell’AGCM, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, e compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 6 l. 287/1990
La valutazione della concentrazione deve stabilire se l’operazione sia idonea a ostacolare significativamente la concorrenza effettiva, anche mediante la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
art. 16, comma 4, l. 287/1990
Disciplina la decisione dell’AGCM di non avviare l’istruttoria quando, sulla base degli elementi disponibili, l’operazione non appare suscettibile di produrre significativi effetti anticoncorrenziali.
art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, l. 249/1997
Prevede l’acquisizione del parere dell’AGCOM nell’ambito del controllo delle concentrazioni nei settori di competenza.
art. 14-bis l. 287/1990
Richiamato per evidenziare la diversa base normativa di un precedente provvedimento cautelare dell’AGCM, non comparabile con il controllo della concentrazione oggetto di giudizio.
Massime di principio
- Nel controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’AGCM in materia di concentrazioni, il giudice può verificare pienamente i fatti, il percorso istruttorio e motivazionale, l’esattezza materiale degli elementi acquisiti e l’assenza di errori manifesti, manifesta illogicità, abnormità o sviamento, ma non può sostituire la propria valutazione economica a quella dell’Autorità quando questa sia tecnicamente ragionevole.
- La valutazione di una concentrazione deve essere compiuta sulla base delle caratteristiche concrete e attuali dell’operazione e dei mercati rilevanti; precedenti decisioni dell’autorità di concorrenza non vincolano automaticamente le valutazioni successive quando risultino diversi il contesto fattuale, la struttura dei mercati o la base normativa.
- Un incremento marginale della quota di mercato dell’impresa target, valutato insieme alla riduzione prospettica della sua quota e del suo potere di mercato, alla presenza di concorrenti significativi e all’assenza di una rilevante riduzione del numero degli operatori o di elevate barriere all’ingresso, può non integrare un ostacolo significativo alla concorrenza.
- La disponibilità di una rete fisica distributiva non costituisce di per sé un rischio concorrenziale significativo: la sua rilevanza deve essere apprezzata in concreto considerando l’effettivo ruolo del canale fisico nel mercato, la diffusione dei canali digitali e multimarca, la replicabilità delle reti distributive e l’incidenza della rete sull’acquisizione della clientela.
- Per valutare gli effetti conglomerali di una concentrazione occorre verificare cumulativamente la capacità dell’entità risultante di attuare una strategia di preclusione, l’esistenza di incentivi economici a farlo e l’idoneità della strategia a produrre effetti restrittivi significativi; l’analisi prospettica deve limitarsi all’orizzonte temporale nel quale gli effetti possono essere apprezzati con sufficiente grado di certezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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