Sentenza n. 919/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del Decreto Dirigenziale n. 14118 del 21 dicembre 2020 pubblicato sul BURC del 31 dicembre 2020 n. 128.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva, deducendo l'incompatibilità tra la propria esclusione dal finanziamento e un precedente verbale d'intesa asseritamente stipulato con la Regione, che avrebbe garantito il finanziamento del progetto presentato. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dal mancato finanziamento. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto impugnare la precedente graduatoria provvisoria e che la graduatoria definitiva avrebbe avuto natura meramente confermativa. Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la lesione si è definitivamente cristallizzata solo con la graduatoria definitiva, mentre quella provvisoria costituiva un atto endoprocedimentale suscettibile di modifiche a seguito delle istanze di riesame. Nel merito, il Comune ha fondato tutte le censure sul verbale d'intesa, che non è stato tuttavia prodotto in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso pubblico avesse determinato un autovincolo per la Regione, obbligandola a individuare i beneficiari esclusivamente attraverso l'istruttoria, i criteri di valutazione e la graduatoria definitiva previsti dalla lex specialis. Un atto bilaterale stipulato con uno dei Comuni partecipanti non poteva validamente derogare alla procedura concorrenziale né anticipare l'individuazione del beneficiario, poiché ciò avrebbe compresso la discrezionalità della commissione di valutazione e violato la lex specialis e il principio di imparzialità. L'eventuale rimozione dell'autovincolo avrebbe richiesto, quanto meno, un atto regionale generale di autotutela, che non risultava adottato. Il verbale d'intesa non era inoltre qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990 preordinato all'erogazione del finanziamento, che poteva essere riconosciuto soltanto all'esito della procedura selettiva. In ogni caso, il Comune non aveva assolto l'onere di provare il fatto costitutivo delle proprie pretese, non avendo depositato il verbale. È stata conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria, fondata sulla presunta illegittimità della graduatoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura pubblica di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 15 l. 241/1990
Il verbale d'intesa tra Regione e Comune non è stato qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni idoneo a determinare l'erogazione del finanziamento, poiché il contributo poteva essere attribuito soltanto all'esito della procedura selettiva disciplinata dall'avviso pubblico.
art. 12 dell'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria
determina le modalità di svolgimento dell’istruttoria delle domande di agevolazione e i criteri di valutazione dei progetti presentati
La lex specialis ha vincolato l'amministrazione regionale allo svolgimento della procedura concorrenziale secondo i criteri e le modalità stabiliti, con individuazione dei beneficiari soltanto mediante la graduatoria definitiva.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione indice una procedura concorrenziale mediante avviso pubblico, si autovincola al rispetto delle modalità di istruttoria, dei criteri di valutazione e delle regole di selezione stabilite dalla lex specialis.
- In una procedura selettiva per l'erogazione di contributi pubblici, l'individuazione dei beneficiari deve avvenire all'esito della procedura e mediante l'approvazione della graduatoria definitiva; un atto bilaterale stipulato con un singolo partecipante non può derogare anticipatamente alle regole concorsuali.
- L'eventuale superamento dell'autovincolo derivante dall'avviso pubblico non può essere realizzato mediante un accordo bilaterale con uno dei partecipanti, ma richiede almeno un'apposita determinazione amministrativa generale di ritiro o autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.
- La graduatoria provvisoria, espressamente suscettibile di modifiche a seguito di riesame e destinata a essere sostituita dalla graduatoria definitiva, costituisce un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; l'onere di impugnazione sorge con la graduatoria definitiva che cristallizza la posizione del partecipante.
- La parte che fonda le proprie pretese su un documento essenziale deve produrlo in giudizio; la mancata produzione del documento impedisce di ritenere provati i fatti costitutivi delle domande, anche quando si tratti di contestare la legittimità dell'atto amministrativo.
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