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Ordinanza

Ordinanza n. 4146/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare, 1) Dell’esito della prova scritta del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi del D.M 205/2023 – D.D.G. 2939/2025 (PNRR3), classe di concorso B015, in riferimento alla Regione Lazio e del relativo avviso, per come reso noto il 02.12.2025; 2) Dell’avviso di convocazione per la prova pratica e orale dello stesso concorso prot. U. 0005679 del 19.01.2026 , del relativo allegato nonché dell’avviso di estrazione “lettera” del 27.01.2026, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 3) Degli esiti delle prove pratiche e orali e di ogni atto dell’istruttoria sottesa, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 4) Del decreto di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove pratiche e orali per la classe di concorso in questione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e delle indicazioni operative relative; 5) Dell’avviso dell’USR Lazio del 12.01.2026 avente ad oggetto la comunicazione di voto minimo di ammissione alla prova orale e del relativo allegato, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 6) Della prova scritta svolta il 02.12.2025 da parte del ricorrente, nelle parti di interesse; 7) Della busta estratta per lo svolgimento dei quesiti, ove occorrente; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. l’avviso di convocazione alla prova scritta, ove occorrente; b. le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta, se occorrente; c. il D.D.G. n.2939/2025 recante il bando di concorso e relativi allegati, se occorrente; d. il DM 205/2023 e allegati, ove occorrente; e. calendario delle prove pratiche e orali, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; f. la nomina della Commissione esaminatrice, se occorrente; g. i verbali e ogni altro atto dell’istruttoria sottesa alla valutazione della prova scritta del ricorrente; h. del quadro di riferimento di valutazione della prova scritta per come pubblicato sul sito ministeriale, se occorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocato nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito della prova scritta e atti consequenziali del concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B015, incluso l'avviso di convocazione alle prove pratica e orale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta svolta il 2 dicembre 2025 nell'ambito del concorso PNRR3 per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B015, nonché gli atti consequenziali relativi all'ammissione e alla convocazione alle prove pratica e orale, la nomina della commissione esaminatrice, la comunicazione del voto minimo di ammissione e gli atti dell'istruttoria e della valutazione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio della prova scritta, la ricollocazione in graduatoria e la condanna in forma specifica dell'amministrazione al riesame. Dall'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro la valutazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che debba pertanto essere trattata secondo il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha disposto la conversione del rito e fissato una nuova camera di consiglio compatibile con i termini previsti dalla disciplina PNRR. Ha inoltre rilevato che sono parti necessarie il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordinando la notificazione del ricorso nei loro confronti entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo termini e modalità richiamati nell'ordinanza n. 836/2019 del TAR Lazio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri

    La disposizione è stata applicata per disporre la conversione del rito nelle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e per individuare ulteriori amministrazioni come parti necessarie del giudizio.

  • D.M. n. 205/2023

    È indicato quale atto disciplinante il concorso, ma l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione.

  • D.D.G. n. 2939/2025

    È indicato quale bando della procedura concorsuale, ma l'ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, disponendo la conversione del rito ove necessario.
  • Nel giudizio soggetto all'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 sono parti necessarie anche il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il giudice deve quindi ordinare l'integrazione della notificazione nei loro confronti.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando termini e modalità per l'adempimento.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni necessarie e dei controinteressati impedisce la definizione immediata del giudizio e giustifica il rinvio a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela del terzo

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