Cassazione Civile, Ordinanza n. 08357/2025 del 30/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava, con due motivi, la sentenza della corte tributaria regionale che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 relativo a immobili siti nel comune resistente. Con il primo motivo deduceva la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che il comune non avesse indicato nell’atto impositivo la base normativa dell’asserita debenza dell’imposta e che i giudici di merito avessero comunque fondato la decisione sull’omessa dichiarazione ex art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, norma non richiamata nell’avviso. Con il secondo motivo lamentava la violazione della disciplina sostanziale sui fabbricati-merce e delle prassi ministeriali, assumendo di avere comunque presentato una dichiarazione IMU nel 2014 idonea a far valere l’esenzione e contestando che la dichiarazione prevista dalla norma fosse necessaria per il riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che la contestazione del diritto a un’esenzione fiscale è mera difesa e può essere svolta anche in appello; inoltre, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo non impone di indicare tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili, essendo onere del contribuente allegare e provare la causa di esclusione dell’imposta. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che per i fabbricati-merce l’esenzione IMU presuppone la presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, non abrogato dalla normativa successiva; la dichiarazione è condizione a pena di decadenza e non è sostituibile dalla mera conoscenza dei fatti da parte del comune. Ha inoltre escluso l’applicabilità retroattiva della disciplina introdotta dalla l. n. 160/2019 per l’annualità 2014. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del comune, e con obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione dell’atto impositivo; la Corte esclude che imponga di motivare ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente sul tema della motivazione amministrativa; la Corte non ne trae un obbligo di indicazione delle ragioni giuridiche di tutte le esenzioni.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama il principio secondo cui la deduzione dell’esenzione è mera difesa e non è preclusa dal divieto di nuove eccezioni in appello.
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Citada come esenzione IMU la cui contestazione integra mera difesa.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
La presentazione della dichiarazione IMU è condizione necessaria per l’esonero dei fabbricati-merce e deve contenere l’attestazione dei requisiti e l’indicazione catastale degli immobili.
art. 1, comma 751, l. n. 160 del 2019
Disciplina i fabbricati-merce dal 2020; non abroga l’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 e non opera retroattivamente per il 2014.
art. 1, comma 769, l. n. 160 del 2019
Richiamato per affermare che la nuova disciplina non ha abrogato l’obbligo dichiarativo previgente.
art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato per escludere che il favor rei consenta la retroattività di una disciplina fiscale più favorevole fuori dall’ambito sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Base per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione del diritto a un’esenzione fiscale integra una mera difesa e può essere proposta anche oltre i limiti delle eccezioni nuove, perché mira a negare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non impone all’ente impositore di anticipare e confutare tutte le possibili cause di esenzione astrattamente applicabili; spetta al contribuente allegare e provare i presupposti dell’agevolazione invocata.
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica o estensiva.
- Quando la legge subordina il beneficio fiscale alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, tale adempimento è condizione necessaria e non può essere sostituito dalla semplice conoscenza di fatto del Comune o da atti equivalenti.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di IMU non si applica automaticamente ai periodi d’imposta anteriori se ha natura innovativa e non interpretativa; il principio del favor rei opera solo nel campo sanzionatorio.
- Per i fabbricati-merce, i requisiti di destinazione alla vendita e di mancata locazione devono risultare dalla dichiarazione richiesta per ciascuna annualità interessata dal beneficio.
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