Sentenza del 04/11/2021 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla tassazione della clausola di 'non opposizione' inserita in un atto di donazione: il Notaio sosteneva che la rinuncia all'opposizione fosse una disposizione non intrinsecamente patrimoniale e, secondo l'art.21, comma 2, del D.P.R. n.131/1986 la tassazione doveva essere eseguita come per la disposizione più onerosa (la donazione). L'Ufficio contestava tale interpretazione, richiedendo la tassazione fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'art.11 T.U.R. e con richiamo alla Circolare n.44/2011.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza della CTP di Vicenza. Ha ritenuto che la rinuncia all'opposizione sia atto personale e autonomo, frutto dell'esclusiva volontà del rinunziante, privo della 'connessione necessaria' con la disposizione donativa richiesta dall'art.21, comma 2, D.P.R. n.131/1986. Di conseguenza la clausola va tassata autonomamente nella misura fissa (Euro 200,00) e la sentenza di primo grado è stata riformata; spese di questo grado compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n.131/1986, art.21, comma 2
Il comma opera solo se tra le diverse disposizioni dell'atto sussiste una connessione necessaria che giustifichi la tassazione come unica disposizione più onerosa; in assenza di tale connessione le disposizioni vanno tassate autonomamente.
T.U.R. (D.P.R. n.131/1986), art.11
Riferimento normativo usato dall'Ufficio per giustificare l'applicazione della tassazione fissa alla dichiarazione/atto di non opposizione (importo amministrativamente stabilito).
Circolare n.44/2011
Indirizzo amministrativo che indicava la tassazione della dichiarazione di non opposizione nella misura di Euro 168 (adottata poi nella pratica in misura aggiornata a Euro 200); conferma l'impostazione di tassare separatamente tali dichiarazioni.
Cassazione, sentenza n.10789/2004
Giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione dell'art.21, comma 2, richiede la sussistenza di una connessione necessaria tra le disposizioni; se le clausole sono conseguenza dell'esclusiva volontà delle parti e indipendenti, devono essere tassate separatamente.
Massime di principio
- L'art.21, comma 2, D.P.R. 131/1986 si applica solo quando le diverse disposizioni dell'atto sono strettamente connesse e formano un unico complesso negoziale: in assenza di tale connessione, ogni disposizione va tassata autonomamente.
- La rinuncia alla proposizione dell'opposizione è un atto personale che incide solo sulla sfera giuridica del rinunziante e non estingue i diritti degli altri legittimari; ciò ne giustifica la tassazione separata a misura fissa.
- In presenza di clausole inserite per volontà esclusiva di una parte (es. dichiarazioni o rinunce accessorie) è prevedibile che l'amministrazione esiga la tassa fissa prevista per atti dichiarativi, anche se la clausola è inserita in un atto più oneroso (es. donazione).
- Prima di applicare la regola della tassazione unica prevista dall'art.21, occorre verificare concreto nesso funzionale e soggettivo tra le disposizioni: se la disposizione accessoria è eliminabile senza incidere sulla validità dell'atto principale, la connessione necessaria è probabilmente assente.
- Per la pratica notarile: se si vuole evitare doppia imposizione o contestazioni, valutare di redigere separatamente le dichiarazioni/accessori (o documentare chiaramente il nesso funzionale) e verificare le circolari e la giurisprudenza aggiornata; l'amministrazione può far riferimento a circolari che fissano importi amministrativi (es. Euro 200).
- In caso di dubbi interpretativi tra principio di connessione e autonomia delle dichiarazioni, la giurisprudenza amministrativa tende a privilegiare l'autonomia quando la clausola incide solo sulla sfera personale del rinunziante.
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