Sentenza del 04/11/2021 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - reddito d'impresa - plusvalenza da cessione di quota di partecipazione in società di persone - mancata considerazione della contestuale rinuncia al rimborso di finanziamenti soci - conseguente riduzione della corrispondente voce di bilancio - azzeramento sostanziale dell'utilità realizzata dei soci con la cessione quote - insussistenza della plusvalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento che aveva imputato a reddito una plusvalenza derivante dalla cessione della quota (33,33%) della società, calcolata sulla differenza tra corrispettivo di cessione (€30.000) e costo di sottoscrizione (€3.000). L'Ufficio non aveva riconosciuto i versamenti effettuati ai fini aziendali quali finanziamenti soci né la successiva rinuncia al rimborso di tali finanziamenti, ritenendo mancasse prova di una rinuncia certificata e di una esplicita cessione del credito al socio subentrante. La ricorrente ha invece prodotto estratti conto, riepiloghi dei bonifici, comunicazioni di rinuncia inviate alla società e i bilanci 31.12.2013 e 31.12.2014 dalla cui lettura risulta la riduzione della voce "finanziamento soci" e il conseguente miglioramento del patrimonio netto, dimostrando che la rinuncia dei crediti ha azzerato in pratica l'utilità economica realizzata con la cessione delle quote.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo provati i versamenti effettuati a titolo di finanziamento soci e la rinuncia pro-quota al rimborso operata dalle socie (documentata con comunicazioni e con gli effetti evidenziati nei bilanci). Dal raffronto dei bilanci 2013/2014 emerge la riduzione della voce "finanziamento soci" da €78.500 a €26.166,67, corrispondente a una rinuncia complessiva di €52.333,33 (pro-quota €26.166,66 ciascuna), e il passaggio da perdita netta a patrimonio netto positivo. Pertanto l'incremento patrimoniale derivante dalla cessione della quota risulta sostanzialmente annullato dalla rinuncia al credito e non si è verificata una plusvalenza tassabile; l'accertamento è stato annullato e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c) TUIR
Disciplina la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate, trattandole come redditi diversi e indicando la modalità di determinazione dell'imponibile (differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto). La Commissione ha applicato il principio che la base imponibile va calcolata tenendo conto del reale costo/valore economico, comprensivo degli effetti delle operazioni che incidono sul patrimonio e sul costo fiscale.
art. 68 TUIR
Regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. Nel caso in esame la conversione/traslazione del debito verso i soci in patrimonio netto (rinuncia al credito) ha rilevanza ai fini del costo e della determinazione della plusvalenza, contribuendo a dimostrare l'assenza dell'incremento patrimoniale tassabile.
Massime di principio
- Quando un socio vende una quota, per valutare l'eventuale plusvalenza occorre considerare non solo il corrispettivo formale di cessione ma anche tutte le operazioni patrimoniali correlate (es. finanziamenti soci e loro rinuncia) che incidono sul valore economico effettivo della quota.
- La rinuncia al credito da parte del socio, se effettivamente intervenuta e contabilmente rilevabile (evidenziata nei bilanci e nelle scritture sociali), può ridurre o azzerare la plusvalenza imponibile; tale rinuncia deve essere documentata con adeguata prova (bonifici, comunicazioni, scritture di bilancio, presa d'atto della società).
- La prova della rinuncia non richiede necessariamente un atto notarile, ma è fondamentale che vi siano elementi oggettivi e coerenti (estratti conto, bilanci che evidenziano la riduzione della voce 'finanziamento soci' e il miglioramento del patrimonio netto, comunicazioni recepite dalla società) che dimostrino l'effetto patrimoniale della rinuncia antecedente o contestuale alla cessione.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare l'operazione se mancano registrazioni formali nella documentazione di cessione; per minimizzare il rischio, è consigliabile riportare esplicitamente nell'atto di cessione e/o in appositi verbali la rinuncia ai crediti o la loro destinazione a capitale, nonché assicurare la coerente rilevazione contabile.
- In situazioni simili è essenziale la coerenza tra la ricostruzione contabile della società e le dichiarazioni dei soci: una rinuncia pro-quota documentata e riflessa nei bilanci rafforza la posizione del socio cedente e può neutralizzare la plusvalenza presumibile.
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