Sentenza del 04/11/2021 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della liquidazione di imposte di registro (e imposte ipocatastali) derivante da una sentenza del Tribunale che ha trasferito il 76,47% dell'immobile. I contribuenti hanno impugnato rilevando: difetto di motivazione dell'atto di liquidazione (mancata indicazione dell'aliquota applicata), doppia imposizione poiché la sentenza non era stata trascritta ma successivamente le parti avevano stipulato un atto notarile che trasferiva l'88,24% dello stesso immobile (tassato), assenza di contraddittorio; in via subordinata chiedevano l'applicazione del criterio "prezzo-valore" ai sensi della L. 266/2005 o, quanto meno, lo scomputo di quanto già versato al notaio.
La decisione
Dopo il rigetto in primo grado e l'appello, la Commissione ha formulato d'ufficio una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (ritenendo compatibile tale disposizione con il processo tributario e con l'art. 48-bis D.Lgs. 546/92). Le parti hanno accettato la proposta transattiva (che ha consentito anche di regolare altri contenziosi collegati, applicando il criterio del "prezzo-valore"). La causa è stata dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere e le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva che accerta l'obbligo di trasferire produce effetti traslativi con il passaggio in giudicato e può essere considerata in luogo dell'atto notarile ai fini dell'imposizione; l'assenza di trascrizione non esclude che la sentenza effettui il trasferimento.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497 (criterio "prezzo-valore")
È stato ritenuto possibile applicare il criterio "prezzo-valore" anche alle sentenze costitutive con effetto traslativo ex art. 2932 c.c.; la dichiarazione può essere resa successivamente al passaggio in giudicato purché prima della notifica dell'accertamento (orientamento avallato dalla Cassazione).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Prevede l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del processo civile compatibili; la Commissione ha fatto leva su questo principio per applicare l'art.185-bis c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del decreto e, per quanto non disposto e compatibile, le norme del codice di procedura civile; base per ritenere applicabile l'art.185-bis c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48-bis
Disciplina la conciliazione in udienza nel processo tributario riconoscendo alle parti il diritto di chiedere la conciliazione; non esclude la possibilità per il giudice tributario di formulare d'ufficio una proposta conciliativa ai sensi dell'art.185-bis c.p.c.
art. 185-bis c.p.c.
Consente al giudice, entro termini processuali, di formulare d'ufficio una proposta transattiva/conciliativa dettagliata; la Commissione ha ritenuto che tale potere sia esercitabile anche nel processo tributario e l'ha esercitato con esito accettato dalle parti.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 5751/2018
Ha ammesso la possibilità per il contribuente di rendere una dichiarazione successiva per avvalersi del criterio prezzo-valore quando la cessione si realizza con il passaggio in giudicato (impossibilità di sincronia tra dichiarazione e trasferimento), purché la dichiarazione sia resa prima della notifica dell'accertamento.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 141/E del 21 giugno 2007
Posizione dell'Amministrazione che, in passato, negava l'applicabilità del prezzo-valore alle sentenze costitutive per l'assenza dell'elemento della 'richiesta fatta al notaio'; questa interpretazione è stata criticata e in parte superata dalla giurisprudenza successiva.
Massime di principio
- La sentenza che produce effetti traslativi ai sensi dell'art. 2932 c.c. realizza il trasferimento dell'immobile con il passaggio in giudicato; la mancata trascrizione non impedisce che sia assoggettata a tassazione.
- Il contribuente può avvalersi del criterio "prezzo-valore" anche quando il trasferimento discende da una sentenza costitutiva: la dichiarazione può essere resa successivamente al passaggio in giudicato purché venga fatta prima della notifica dell'accertamento.
- Le norme processuali civili che prevedono la proposta transattiva del giudice (art. 185-bis c.p.c.) possono essere applicate, se compatibili, nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. 546/1992; il giudice tributario può dunque formulare d'ufficio proposte conciliative dettagliate.
- Quando esiste il rischio di doppia imposizione (sentenza che trasferisce e successivo atto notarile sul medesimo bene), è strategico per il contribuente: (a) sollevare tempestivamente le eccezioni (difetto di motivazione, duplicazione fiscale), (b) valutare e proporre l'applicazione del prezzo-valore, e (c) accettare o sollecitare una conciliazione giudiziale prima della notifica di eventuali accertamenti per ottenere una soluzione vantaggiosa.
- La formulazione di una proposta conciliativa dettagliata da parte del giudice non costituisce motivo di ricusazione e può risolvere più controversie connesse; l'accettazione comporta l'estinzione del processo e, di norma, la compensazione delle spese.
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