Sentenza del 04/11/2021 n. 1337 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio impugnava due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2014 emessi dal Comune; deduceva mancanza di legittimazione passiva su immobili demaniali o comunque esenzione per immobili destinati esclusivamente a bonifica e difesa idraulica (richiamando art.9, c.8 D.L. 23/2011 e l'inquadramento catastale). Il Comune chiedeva riscossione di imposta e sanzioni e contestava che la propria precedente inattività non avesse creato aspettative di esenzione, richiamando anche la giurisprudenza (sent. Cass. n.9429/2019) che aveva affermato la soggezione dei consorzi all'IMU.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello del Comune e accolto l'appello incidentale del Consorzio: ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando che gli immobili del Consorzio, inquadrati nella categoria catastale 'E9' per effetto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 03/2020, sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art.7 D.Lgs. 504/1992. Ha ritenuto che l'inserimento in Cat. E sia dichiarativo dell'esistenza originaria della situazione pubblica dei beni e quindi l'imposta non è dovuta; ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado.
Norme richiamate
D.Lgs. n.504/1992, art.7, comma 1, lett. B
L'art.7 è stato interpretato come norma che esenta dalla IMU i beni catastalmente in categoria 'E' (in particolare E9) perché utilizzati esclusivamente per fini di pubblica utilità; l'inquadramento catastale conferma l'esenzione.
D.L. n.23/2011, art.9, comma 8
Richiamato dal Consorzio in primo grado come argomento di esenzione; la pronuncia d'appello tuttavia si è basata soprattutto sull'inquadramento catastale e sulla normativa di esenzione di cui al D.Lgs. 504/1992.
Sentenza Corte di Cassazione n.9429/2019
Giurisprudenza che ha affermato la sottoposizione dei consorzi all'ICI/IMU; la Commissione d'appello la prendeva in considerazione ma ritenne prevalente la risultanza dell'accertamento catastale che dimostrava l'effettiva natura pubblica dei beni, con conseguente esenzione.
Circolare Agenzia delle Entrate n.0109407.05-03-2020-U
La Circolare ha riclassificato (o chiarito l'inquadramento) le costruzioni destinate esclusivamente alla bonifica nella categoria 'E' (E9). Il Collegio ha attribuito a tale atto efficacia dichiarativa, rilevando che la Circolare ha accertato una situazione esistente sin dall'origine e quindi la conseguente esenzione retroattiva.
Massime di principio
- La riclassificazione catastale operata dall'amministrazione (o chiarita tramite circolare) può avere efficacia dichiarativa e dimostrare che un immobile era fin dall'origine destinato a pubblico servizio: ciò può determinare l'esenzione IMU anche per periodi anteriori all'accertamento.
- La giurisprudenza di merito può conciliare precedenti decisioni che affermano la soggezione dei consorzi all'IMU con successivi accertamenti amministrativi che provano l'effettivo uso pubblico dei beni; la prova concreta della destinazione pubblica prevale nell'accertare l'esenzione.
- L'inattività dell'ente impositore nel richiedere il tributo per molti anni può integrare elementi che giustificano la esclusione o riduzione delle sanzioni (legittima aspettativa), ma ciò non esclude automaticamente l'obbligo dell'imposta se sopravvivono elementi contrari; ogni fattispecie richiede valutazione delle comunicazioni e dei precedenti avvisi notificati.
- Le questioni di diritto (interpretazione normativa e catastale) possono portare alla compensazione delle spese processuali quando la decisione si basa su mera interpretazione giuridica piuttosto che su accertamenti istruttori complessi.
- Per situazioni analoghe è fondamentale acquisire e valorizzare la documentazione catastale e amministrativa che dimostri la destinazione d'uso pubblica degli immobili; se possibile, chiedere chiarimenti o pronunce dell'Agenzia delle Entrate prima di procedere a contenziosi tributari.
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