Sentenza del 04/11/2021 n. 1324 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi e recupero dei costi. Scritture contabili. Inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi (anni 2003-2005) e del disconoscimento della deducibilità di costi documentati da fatture emesse dalla ditta "Eredi di G V s.a.s." per lavori di costruzione/ristrutturazione, ritenuti dall'Ufficio privi di specificità e non inerenti all'attività; censura anche per l'uso del criterio del "valore normale" (OMI / valore di mercato) per rideterminare i ricavi e per la presunta retroattività di norme introdotte successivamente.
La decisione
La Commissione ha parzialmente accolto l'appello: ha ritenuto ammissibili i documenti prodotti anche in sede di giudizio (non v'è preclusione automatica) e, valorizzando concessioni edilizie, relazione tecnica, elenco opere e la circostanza che la società non aveva mezzi né personale per eseguire le opere, ha riconosciuto l'inerenza e la deducibilità dei costi per complessivi euro 51.000,00 e la detraibilità dell'IVA per euro 10.200,00. Ha però confermato la legittimità, in linea di principio, della ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio con riferimento a dati O.M.I. e ad altri elementi probatori acquisiti (stime Agenzia del Territorio, listini di Borsa Immobiliare, preliminari similari), ritenendo infondate le censure sull'applicazione del valore normale nella fattispecie. Ha disposto che l'Ufficio ridetermini la quota di reddito imputabile all'appellante in conformità a quanto disposto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 75 (poi art. 109)
art. 75 (ora art. 109) comma 4 e 5
Stabilisce i requisiti di imputazione temporale e di inerenza dei componenti negativi; la Corte ha chiarito che l'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente ma può essere assolto anche con mezzi diversi dalle scritture contabili purché certi e precisi.
D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 (modifica DPR 917/1986)
art. 5 (abrogazione art. 75, comma 6 del DPR 917/1986)
L'abrogazione ha ampliato il regime probatorio consentendo la prova dei costi anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, senza però spostare l'onere della prova sul Fisco.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede l'inattendibilità della contabilità quando irregolarità e omissioni sono talmente gravi da renderla nel suo complesso inattendibile; legittima quindi l'accertamento induttivo.
D.P.R. n. 570/1996
art. 1, comma 1, lett. d)
Disciplina ipotesi di inattendibilità della contabilità per esercenti attività d'impresa se criteri adottati non sono indicati, rafforzando il potere di sindacato dell'Amministrazione.
D.L. n. 223/2006
Introduceva il criterio del "valore normale" per alcune valutazioni; la Corte e la Commissione ricordano che tale norma non poteva essere applicata retroattivamente ma che l'Ufficio può comunque usare dati OMI e altri elementi per ricostruire i ricavi.
Codice del processo tributario
Consente la produzione di documenti in sede di giudizio; la Commissione ha ritenuto ammissibili i documenti prodotti in primo grado anche se consegnati successivamente all'invito d'ufficio.
Cass. ord. n. 19489/2010
Principio secondo cui l'onere probatorio sui costi spetta al contribuente ma la prova può essere fornita con mezzi diversi dalle scritture contabili (elementi certi e precisi).
Cass. nn. 450/2018 e 3170/2018
Hanno chiarito che il requisito dell'inerenza trova fondamento nel principio costituzionale della capacità contributiva e non esclusivamente nell'art. 109 TUIR, incidendo sulla valutazione complessiva dell'inerenza.
Cass. sent. n. 28028/2008
Ha affermato che in caso di accertamento d'ufficio con metodo induttivo l'Amministrazione deve comunque tener conto delle componenti negative emerse, pena la tassazione del profitto lordo.
Cass. sent. n. 20914/2014
Ha osservato che, pur abrogata la presunzione legale legata all'OMI, lo scostamento dai valori OMI unitamente ad altri elementi può fondare l'accertamento.
Massime di principio
- Se la contabilità presenta irregolarità gravi e ripetute, l'Amministrazione può procedere con metodo analitico-induttivo; la contabilità inattendibile legittima l'accertamento induttivo.
- L'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi grava sul contribuente, ma può essere assolto anche con documenti diversi dalle scritture contabili (es. contratti, perizie, concessioni edilizie, rapporti tecnici), purché rappresentino elementi certi e precisi.
- Fatture con descrizioni generiche non escludono automaticamente la deducibilità: se il contribuente integra la prova con documentazione che dimostra il collegamento funzionale dei costi all'attività d'impresa (perizie, progetti, assenza di personale/mezzi propri, contratti), la deducibilità può essere riconosciuta.
- In caso di accertamento induttivo d'ufficio l'Amministrazione deve considerare anche le componenti negative emerse dall'istruttoria; non è ammesso tassare il profitto lordo ignorando costi effettivamente documentati dall'istruttoria.
- I dati OMI o i listini immobiliari non sono automaticamente vincolanti: la loro anomalia rispetto ai valori dichiarati, integrata da altri elementi (stime Agenzia del Territorio, listini di settore, preliminari simili), può giustificare la rettifica dei ricavi.
- È strategico per il contribuente produrre tempestivamente, già in fase di verifica/contraddittorio, documentazione dettagliata che spieghi la natura delle prestazioni fatturate e la connessione con l'attività aziendale; la produzione tardiva è possibile ma più rischiosa.
- L'inerenza dei costi va valutata anche in chiave costituzionale (capacità contributiva): l'accertamento non può comprimere il principio del reddito netto imponibile trasformandolo in tassazione del profitto lordo.
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