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Sentenza

Sentenza del 04/11/2021 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due provvedimenti di irrogazione di sanzioni riferite agli anni 2011 e 2012: il ricorrente chiedeva che le sanzioni non gravassero su di lui quale presunto amministratore di fatto della societa XX S.r.l., sostenendo che, ai sensi dell'art.7 del D.L. n.269/2003, le sanzioni amministrative tributarie devono essere poste esclusivamente a carico della persona giuridica. L'Ufficio, in appello, contestava la decisione di primo grado sostenendo che la societa era stata costituita ad hoc a vantaggio delle persone fisiche e chiedeva l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. 11.472/1997 per ritenere il contribuente responsabile (denunciando la societa come artificiosa e il ricorrente come compartecipe/amministratore occulto). L'Ufficio si fondava su elementi investigativi e sul P.V.C. della Guardia di Finanza; il contribuente eccepiva altresi l'inammissibilita dell'appello per mutamento del tema del contendere ai sensi dell'art.57 D.Lgs. n.546/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza della C.T.P. di Treviso. Il Collegio ha ritenuto che, anche se il contribuente aveva ammesso di essere amministratore di fatto, le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica ai sensi dell'art.7 D.L. n.269/2003. L'applicazione dell'art.9 D.Lgs. n.472/1997 in deroga all'art.7 e per imputare sanzioni al cosiddetto intraneus e all'amministratore e' possibile solo se sussistono elementi oggettivi robusti che dimostrino che la societa e' stata artificiosamente costituita e la compartecipazione certa dell'amministratore; nel caso di specie tali riscontri oggettivi mancavano e le deduzioni dell'Ufficio sono state ritenute sospettose e apodittiche. Anche l'appello incidentale del contribuente e' stato respinto; le spese di questo grado sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. n.269/2003

    Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di societa o enti con personalita giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; le disposizioni del D.Lgs. n.472/1997 si applicano soltanto in quanto compatibili e non derogano automaticamente questa esclusiva riferibilita.

  • art. 9 D.Lgs. n.472/1997

    Dispositivo sul concorso di persone nella commissione di violazioni tributarie che puo' portare a sanzionare anche persone fisiche partecipi; pero' la sua applicazione rispetto all'art.7 del D.L. 269/2003 e' limitata: puo' operare in deroga solo se sussistono elementi oggettivi e certezza della compartecipazione e, soprattutto, la societa e' stata artificiosamente costituita.

  • art. 57 D.Lgs. n.546/1992

    Norma sulla funzione del giudizio di appello e sull'inammissibilita dell'appello che cambia il tema del contendere; il contribuente aveva eccepito che l'Ufficio aveva esteso i fatti in appello, ma il Collegio ha ritenuto il motivo non decisivo nel merito visto il rigetto dell'appello.

  • Ordinanza Cass. n.10975/2019 (giurisprudenza)

    La Suprema Corte ha affermato che l'art.9 puo' essere applicato nei casi di societa artificiosamente costituite, consentendo di ritenere responsabile anche l'intraneus; tuttavia richiede prove oggettive e certe per superare il principio dell'art.7.

  • Sentenza Cass. n.47759/2016 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che l'art.7 pone la responsabilita' delle sanzioni amministrative a carico della societa e non dell'intraneus, con la locuzione societas delinquere non potest sed semper puniri debet.

Massime di principio

  • Principio di base: se la societa ha personalita giuridica, le sanzioni amministrative tributarie gravano di regola sulla persona giuridica (art.7 D.L. n.269/2003).
  • Deroghe: l'art.9 D.Lgs. n.472/1997 (concorso di persone) puo' portare a responsabilita' del singolo solo se l'Amministrazione dimostra in modo oggettivo e forte che la societa e' stata artificiosamente costituita e che l'individuo ha partecipato concretamente e consapevolmente alla violazione.
  • Prove richieste: mere affermazioni, sospetti investigativi o qualifiche variabili (amministratore di fatto, occulto, compartecipe) non sono sufficienti; servono riscontri oggettivi e univoci per superare la presunzione di esclusiva responsabilita' della persona giuridica.
  • Funzione del gravame: l'appello non deve mutare il tema del contendere rispetto al primo grado; l'Amministrazione deve mantenere coerenza tra le questioni dibattute per evitare eccezioni di inammissibilita ex art.57 D.Lgs. n.546/1992.
  • Orientamento pratico per i contribuenti: l'ammissione di essere amministratore di fatto non significa automaticamente responsabilita' personale per sanzioni tributarie, se non sussistono prove che la societa sia una mera facciata o che vi sia compartecipazione nella frode.
  • Orientamento pratico per l'Amministrazione: per raggiungere la responsabilita' personale occorre documentazione forte (atti costitutivi fittizi, evidenze di controllo esclusivo e uso personale della struttura societaria, riscontri investigativi concreti) e non solo indizi o qualifiche ricorrenti.

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