Sentenza n. 1596/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza n 5039/2024 del 15.11.2024 – Rg 5818/2023 del Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa al riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, divenuta definitiva, e non vi aveva dato esecuzione nonostante la rituale notificazione del titolo il 15 novembre 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con corresponsione del dovuto e degli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini del rito camerale, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine biennale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, ove necessario, stanziare le somme e curare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e rileva ai fini della proponibilità dell'azione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale entro il termine assegnato nella sentenza.
- Se il termine temporale previsto dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione, inclusi lo stanziamento, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
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