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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25011 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due questioni connesse: da un lato, la validità della notificazione del secondo avviso di liquidazione dell'imposta di successione, emesso in sostituzione del primo avviso annullato per vizi formali; dall'altro, il diritto dei contribuenti al rimborso dell'acconto versato sul primo avviso. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nulla la notificazione perché l'atto era stato consegnato a una persona indicata come "custode autorizzato al ritiro notifiche" e non erano stati eseguiti gli ulteriori adempimenti previsti per la consegna al portiere. Aveva inoltre riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo distinti i due avvisi e non utilizzabile l'acconto versato in relazione al secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha accolti entrambi. Quanto alla notificazione, ha stabilito che la relata è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e che la dichiarazione del consegnatario di essere autorizzato al ritiro delle notifiche fa presumere l'esistenza di uno specifico rapporto fiduciario con il destinatario. Pertanto, salvo prova rigorosa della falsità o inesattezza sostanziale di tale dichiarazione, la notificazione deve essere valutata ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., e non come semplice consegna al portiere ai sensi del comma 4. Quanto al rimborso, la Corte ha rilevato che la questione decisiva era accertare se il secondo avviso costituisse la reiterazione sostitutiva della medesima pretesa impositiva e se in esso fosse stato effettivamente detratto l'acconto già versato. La sospensione cautelare del secondo avviso incideva solo sulla riscossione coattiva e non sulla sua funzione ricognitiva. Entrambe le sentenze della Commissione tributaria regionale sono state cassate con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di procedimenti connessi, anche in sede di legittimità, per ragioni di economia processuale, riduzione dei costi e certezza del diritto.

  • Art. 139, commi 2 e 4, c.p.c.

    La consegna a una persona diversa dal destinatario può essere valida quando il consegnatario dichiari di essere autorizzato a ricevere l'atto. In presenza di tale dichiarazione, la notificazione non deve essere automaticamente qualificata come consegna al portiere, con conseguente obbligo degli adempimenti ulteriori previsti dal comma 4.

  • Art. 2700 c.c.

    La relata di notifica, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle attività compiute dall'ufficiale notificante e delle dichiarazioni da lui ricevute quanto alla loro provenienza e al loro contenuto estrinseco. L'inesattezza sostanziale delle dichiarazioni può comunque essere contestata con ogni mezzo di prova.

  • Art. 156 c.p.c.

    È stato invocato con riguardo alla sanatoria degli atti processuali invalidi mediante il raggiungimento dello scopo; la Corte ha ritenuto assorbita la relativa questione dopo aver accolto il motivo principale sulla corretta qualificazione della notificazione.

  • Art. 160 c.p.c.

    È stato richiamato in tema di nullità della notificazione, ma la decisione si è concentrata sulla necessità di qualificare correttamente l'attività notificatoria in base alla relata.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 27, comma 2

    È stato richiamato dai contribuenti per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo a causa della tardiva o invalida notificazione dell'avviso.

  • D.Lgs. n. 346/1990, artt. 40 e 42

    Sono stati richiamati in relazione alla validità e agli effetti degli avvisi di liquidazione dell'imposta di successione e alla pretesa di rimborso degli importi versati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 47 e 68

    La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto tributario impedisce la riscossione coattiva, ma non elimina necessariamente la funzione ricognitiva dell'avviso né impedisce di valutare il credito fiscale ai fini del rimborso.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    È stato richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

Massime di principio

  • Nella valutazione della notificazione occorre partire dal contenuto concreto della relata e dalla dichiarazione resa dal consegnatario, non soltanto dalla sua qualifica lavorativa o dalla prassi linguistica.
  • La dichiarazione del consegnatario di essere autorizzato a ricevere notifiche può integrare un rapporto fiduciario sufficiente per la validità della consegna; chi contesta tale dichiarazione deve fornire una prova concreta della sua inesattezza.
  • La relata di notifica ha un valore probatorio particolarmente elevato: le attività attestate dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni ricevute sono coperte da fede privilegiata nei limiti del loro contenuto estrinseco.
  • Quando un primo atto impositivo viene annullato per vizi formali e l'Amministrazione emette un secondo atto sostitutivo, ai fini del rimborso è decisivo verificare se si tratti della medesima pretesa fiscale e se i pagamenti precedenti siano stati effettivamente imputati e detratti.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva di un atto tributario normalmente blocca la riscossione coattiva, ma non determina di per sé l'inesistenza del credito né rende automaticamente indebiti i pagamenti già effettuati.
  • Una decisione di merito deve affrontare il punto decisivo della controversia con motivazione concreta e coerente; affermazioni apodittiche sulla distinzione tra atti o sulla natura dei pagamenti possono comportare la cassazione con rinvio.

Testo integrale

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