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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato tre avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2000-2002, contestando l’omesso o ritardato pagamento e sostenendo di non essere più proprietaria degli immobili, alcuni dei quali non ultimati. In subordine, ha dedotto che talune unità non fossero più aree edificabili, ma pertinenze. In Cassazione ha inoltre contestato l’inammissibilità della deduzione, proposta tardivamente, relativa all’inesistenza o invalidità della notificazione degli avvisi, nonché l’omessa motivazione delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, i vizi dell’atto impositivo devono essere tempestivamente dedotti dal contribuente e non possono essere rilevati d’ufficio o proposti per la prima volta in Cassazione. Ha inoltre chiarito che la notificazione dell’atto impositivo costituisce una condizione di efficacia e non un requisito di esistenza dell’atto: eventuali vizi della notifica sono irrilevanti quando il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto e lo abbia impugnato tempestivamente, prima della scadenza del termine per l’esercizio del potere impositivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché formulato genericamente e senza riportare integralmente le censure dedotte nei gradi precedenti. Le spese sono rimaste a carico della ricorrente, in considerazione della contumacia del Comune.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    La società aveva dedotto la violazione della disciplina ICI, in relazione alla pretesa tributaria contestata.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    La ricorrente aveva contestato anche la motivazione degli atti impositivi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario non possono essere introdotte in appello domande o eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d’ufficio. La Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità della censura relativa all’inesistenza degli avvisi, proposta tardivamente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    Le memorie possono illustrare e precisare i motivi già dedotti, ma non consentono di introdurre nuovi motivi di impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il contribuente deve impugnare tempestivamente l’atto tributario entro il termine decadenziale previsto; in mancanza, la pretesa si consolida e i vizi dell’atto non possono essere fatti valere successivamente.

  • Principio giurisprudenziale sulla notificazione degli atti tributari

    La notificazione non è un requisito di esistenza o perfezionamento dell’atto impositivo, ma una condizione della sua efficacia. L’eventuale invalidità o inesistenza della notifica non rileva quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto e lo abbia impugnato tempestivamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i vizi dell’atto impositivo devono essere contestati in modo specifico e tempestivo nel ricorso introduttivo; non è normalmente possibile introdurre nuove contestazioni in appello, nelle memorie o per la prima volta in Cassazione.
  • La conoscenza effettiva dell’atto e la sua impugnazione tempestiva possono rendere irrilevanti i vizi formali della notificazione, perché la notifica serve a rendere efficace l’atto e non necessariamente a determinarne l’esistenza.
  • Chi sostiene l’inesistenza o l’invalidità della notificazione deve considerare che la proposizione stessa del ricorso può dimostrare la conoscenza dell’atto; occorre quindi verificare anche il rispetto dei termini di decadenza dell’amministrazione.
  • Le censure relative alla motivazione della sentenza devono essere dettagliate e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione quali questioni siano state omesse e riportare gli elementi necessari affinché il giudice possa decidere senza esaminare autonomamente i fascicoli.
  • La mancata o insufficiente contestazione nei gradi di merito può impedire di far valere successivamente lo stesso vizio, anche se astrattamente rilevante.

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