Sentenza n. 450/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento Cat. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, emesso in data 2.11.2022, notificato all’interessato in pari data, recante il divieto per anni due, a far data dalla notifica del medesimo, di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento elencati nell’atto, ubicati nel Comune di -OMISSIS- ex art. 13-bis L. 48/2017 così come modificato dal D.L. 130/2020; - nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto questorile biennale di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, adottato ai sensi dell’art. 13-bis l. 48/2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto questorile deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 13-bis l. 48/2017 e il difetto di istruttoria, sostenendo di non avere tenuto i comportamenti antisociali indicati nel provvedimento, di non essere destinatario di precedenti condanne e, quindi, contestando il giudizio di pericolosità fondato su reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale e su plurime denunce. Dall’altro lato ha dedotto la genericità e indeterminatezza della misura, in particolare del riferimento alle “immediate vicinanze” degli esercizi e dei locali indicati, nonché il difetto di motivazione sulla durata biennale del divieto. Nel corso del giudizio il provvedimento ha esaurito la propria efficacia. Il ricorrente non ha dichiarato la permanenza dell’interesse all’annullamento né manifestato un interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. L’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione; l’esaurimento degli effetti del divieto ha fatto venir meno l’attualità dell’interesse e l’attitudine lesiva dell’atto. Il Collegio ha inoltre escluso l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché tale interesse deve essere specificamente manifestato dal ricorrente e non può essere rilevato d’ufficio dal giudice amministrativo. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13-bis l. 48/2017
La disposizione costituisce la base normativa del divieto questorile di accesso e stazionamento presso determinati pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti applicativi.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stata applicata quale base processuale per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l’annullamento non è più utile, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori solo in presenza di uno specifico interesse risarcitorio manifestato dal ricorrente.
art. 73 c.p.a.
La manifestazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori deve essere effettuata dal ricorrente nel processo secondo le modalità processuali richiamate dal giudice.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; il venir meno dell’efficacia e dell’attitudine lesiva dell’atto determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento dell’atto non è più utile, l’accertamento della sua illegittimità ai fini risarcitori non può essere disposto d’ufficio: il ricorrente deve manifestare uno specifico interesse risarcitorio.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire ai fini risarcitori; in mancanza di tale manifestazione, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
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