Sentenza n. 3772/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35734, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata il 18.10.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con i relativi allegati e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 7 ottobre 2022 deducendo, tra l’altro, violazione della legge n. 241/1990, del principio di legalità, del buon andamento, dell’irretroattività dell’atto amministrativo e del principio di effettività della tutela giurisdizionale; violazione ed elusione del giudicato, nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Sono state inoltre dedotte la prescrizione del preteso credito e degli interessi, la violazione delle disposizioni europee sul regime delle quote latte e dei principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché la violazione ed elusione di giudicati penali e comunitari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa costituita dall’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo le disposizioni sopravvenute. Anche l’atto impugnato è quindi divenuto inefficace ex lege; AGEA dovrà procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base della disciplina sopravvenuta. Il giudizio è stato definito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nulla per le spese, poiché l’amministrazione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta priva espressamente di effetto i provvedimenti amministrativi già notificati e ne prevede la sostituzione con nuovi atti, il giudizio di annullamento avente a oggetto il provvedimento divenuto inefficace è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di inefficacia ex lege dell’atto impugnato non determina l’annullamento giudiziale dell’atto né richiede l’esame dei vizi dedotti, ma comporta la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
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