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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20653/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare che aveva disposto gli arresti domiciliari per i reati di tentata estorsione (capi 15 e 17). Il difensore ha dedotto: a) nullità dell'ordinanza per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alle imputazioni; b) errata qualificazione delle condotte come tentata estorsione anziché come favoreggiamento, atteso che il contributo della Attianese sarebbe stato limitato alla fase di riscossione; c) infondatezza delle esigenze cautelari, sostenendo che una presunta rescissione del rapporto del Galiano con l'associazione avrebbe dovuto superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e che non vi sarebbero elementi a dimostrare la continuità dell'operato della Attianese in favore del sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per carenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., rilevando che il ricorso si limitava a una diversa lettura del quadro indiziario senza un confronto critico con l'ordinanza impugnata. Il Tribunale si è formato un convincimento, immune da vizi logici o giuridici, di grave quadro indiziario sulla base: del colloquio in carcere tra la Attianese e Galiano (istruzioni operative, consegna di "ambasciata" in "pizzini", cautele come togliere la batteria al cellulare), del riconoscimento fotografico da parte di una vittima, delle precedenti estorsioni subite dalle vittime e del ruolo materiale di riscossione svolto dalla Attianese. La Corte ha altresì confermato la corretta qualificazione giuridica: la partecipazione alla riscossione può integrare concorso in estorsione e non mera fattispecie di favoreggiamento. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta applicabile la presunzione prevista in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (finalità agevolatrice e metodo mafioso) e la difesa non ha fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare la dissociazione o a superare la presunzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Limita i motivi di cassazione alle specifiche ipotesi tassative; il ricorso deve indicare vizi ben determinati (es. violazione di legge, vizio di motivazione) e non è sufficiente una diversa lettura del quadro probatorio.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede presunzioni relative riguardo all'esistenza delle esigenze cautelari in determinate ipotesi; qui citato in relazione alla necessità di elementi oggettivi per superare la presunzione che giustifica la custodia cautelare.

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante correlata all'associazione di tipo mafioso; la sussistenza della finalità di agevolazione del gruppo e del metodo mafioso può rafforzare la presunzione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41177 del 24/11/2006 (Del Vecchio)

    Principio secondo cui il contributo materiale anche nella fase di riscossione può concorrere causalmente al reato estorsivo in una fattispecie plurisoggettiva; l'attività del singolo si salda con quella degli altri nell'azione delittuosa unica.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017 (Rv. 271005)

    Conferma che la riscossione delle somme non è necessariamente un "post factum" di favoreggiamento ma può concorrere alla consumazione dell'estorsione contribuendo all'evento criminoso.

Massime di principio

  • Il ruolo materiale nella riscossione di somme provento di estorsione può integrare concorso nel reato di estorsione e non va automaticamente qualificato come favoreggiamento.
  • Elementi indiziari come conversazioni istruttive con il capoclan, consegna di messaggi scritti ("pizzini"), istruzioni su cautele operative e riconoscimento da parte della vittima costituiscono indici rilevanti per la gravità indiziaria.
  • In sede di cassazione è necessario contestare specificamente i vizî di legge o di motivazione (art. 606 c.p.p.); una mera diversa valutazione dei fatti senza confronto critico con le determinate argomentazioni del giudice di merito è inammissibile.
  • Quando è ravvisata l'aggravante di stampo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione relativa circa le esigenze cautelari: la difesa deve fornire elementi oggettivi e documentati per dimostrare dissociazione o mancanza di pericolo di reiterazione.
  • Censure generiche sulla presunta "dissociazione" del referente criminale sono insufficienti; occorre documentare fatti concreti e riscontrabili (atti, dichiarazioni, comportamenti) per superare la presunzione cautelare.
  • Le questioni di fatto strettamente correlate alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari sono sindacabili in Cassazione solo se si dimostrano vizi logici o violazioni di diritto nella motivazione del giudice di merito.

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