Cassazione Civile, Ordinanza n. 29443/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un primo giudizio introdotto dalla lavoratrice nel 2007 per far accertare l’esistenza di un’interposizione illecita di manodopera nell’attività prestata dal 4 dicembre 2000, definito in appello con accoglimento della domanda. In un secondo giudizio la stessa parte ha poi chiesto alla società la condanna al pagamento di euro 169.302,13 a titolo di retribuzioni non percepite dal novembre 2007 al febbraio 2016. La Corte d’appello ha respinto la domanda ritenendo, da un lato, che fosse venuto meno il titolo su cui si fondava la pretesa per effetto della cassazione della precedente sentenza d’appello, e, dall’altro, che nel primo ricorso non risultasse offerta alla società la prestazione lavorativa, offerta che sarebbe avvenuta solo con il ricorso introduttivo del secondo giudizio. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato la mancata contestazione della data di messa in mora e dei documenti relativi; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che dal verbo "rinnovare" usato nel secondo ricorso si dovesse inferire che la prestazione era già stata offerta con il primo ricorso e che la motivazione della sentenza fosse carente o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee di violazione di legge processuale e sostanziale e impedendo così di identificare con precisione il devolutum. Ha poi osservato che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e la relativa prova, ma non le valutazioni ermeneutiche o l’interpretazione dei documenti, riservate al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione della volontà espressa negli atti è accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti e non mediante una mera contrapposizione di lettura alternativa. Infine, ha escluso che vi fosse motivazione apparente o violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la sentenza impugnata rendeva comunque percepibili le ragioni del decisum. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi
il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e la sua applicazione appartiene al giudice di merito; non si estende alle conclusioni ermeneutiche o all’interpretazione dei documenti
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme alle altre norme processuali denunciate, senza autonomo rilievo decisorio, nell’ambito di un motivo ritenuto promiscuo e inammissibile
art. 345 c.p.c.
richiamato nella censura, ma senza che ne sia stata ritenuta adeguata e specifica la violazione
art. 1362 c.c.
le regole di interpretazione contrattuale o negoziale non possono essere invocate per ottenere in cassazione una diversa lettura del contenuto degli atti, se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto la motivazione era invece percepibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno della dedotta carenza di motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti della motivazione apparente
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve articolare motivi riconducibili in modo chiaro e inequivoco a una delle ragioni di impugnazione tipizzate dalla norma
art. 380 bis c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 112 c.p.c.
la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il tema devoluto era stato esaminato dal giudice di merito
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato
art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e ricondotte con chiarezza a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la commistione di doglianze eterogenee nello stesso motivo può determinare inammissibilità.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati, non le valutazioni giuridiche, le conclusioni ermeneutiche o l’interpretazione dei documenti, che restano riservate al giudice di merito.
- L’interpretazione della volontà risultante dagli atti è un accertamento di fatto e, in cassazione, non può essere sostituita da una lettura alternativa più favorevole alla parte soccombente.
- La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici o di vizio di motivazione richiede l’indicazione puntuale di come la violazione si sia realizzata; non basta contrapporre una diversa interpretazione del materiale istruttorio.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire le ragioni della decisione; il semplice dissenso sul merito della valutazione del giudice non integra nullità della sentenza.
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