Sentenza n. 79/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 888/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2024 e notificata il 29.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00, oltre alle spese legali, a titolo di carta docente per l'anno scolastico 2018/2019. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il credito risultava documentato e non era stato adeguatamente contestato dall'Amministrazione. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice, in particolare quanto al capitale eventualmente residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e la legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi successivi alla proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha chiarito che la quantificazione prodotta dalla creditrice non è vincolante per il Ministero, il quale deve determinare correttamente capitale e interessi secondo gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile; i conteggi della parte privata non vincolano l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'Amministrazione non abbia adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati, ma la quantificazione prospettata dal creditore non vincola l'Amministrazione quanto alla verifica del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e la legge.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare, su istanza del creditore, in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'incarico.
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