Cassazione Civile, Ordinanza n. 15895/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IRPEF con cui, quale socia al 26% di una società a responsabilità limitata, le erano stati imputati redditi non dichiarati per gli anni 2006 e 2007, ritenuti utili extracontabili percepiti in proporzione alla partecipazione sociale. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi necessaria una specifica indagine sulla concreta percezione degli utili da parte della socia. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la CTR aveva ritenuto operante la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, con inversione dell’onere della prova, reputando insufficiente la sola allegazione della mancata percezione e della mancata prova di un diverso utilizzo degli utili. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione di distribuzione non sarebbe sufficiente da sola per le società di capitali e richiederebbe una preventiva indagine concreta sui flussi percepiti, anche tramite verifiche bancarie e patrimoniali. Ha inoltre contestato, in modo non adeguatamente specificato, la presunta ristrettezza della base sociale e la motivazione per relationem degli avvisi emessi nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, perché non parte del giudizio di appello, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tardivo il controricorso dell’Agenzia, ma l’ha considerata comunque costituita in giudizio. Ha reputato non decisiva la deduzione relativa alla definizione agevolata dei carichi, perché non adeguatamente documentata e comunque non accompagnata da richieste processuali specifiche. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, confermando l’orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. La Corte ha aggiunto che non è necessario un ulteriore riscontro mediante analisi delle movimentazioni bancarie o dell’acquisto di beni di particolare valore, e che il mero richiamo agli utili societari può legittimare l’accertamento nei confronti del socio. Nessuna spesa è stata posta a carico delle parti, data la tardività del controricorso e l’assenza di attività degli altri intimati.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017
sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, principale o incidentale, delle pronunce giurisdizionali nonché quelli per la riassunzione
la sospensione prevista per le controversie definibili non riguarda il termine per proporre il controricorso
art. 370 c.p.c.
termine ordinario di quaranta giorni
il controricorso notificato oltre il termine ordinario è tardivo
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per contestare il metodo di accertamento, ma non ritenuto violato
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sull’attribuzione degli utili
art. 2729 c.c.
consente la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, purché sussistano gravità, precisione e concordanza degli indizi
art. 2697 c.c.
una volta operante la presunzione, incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile se non indica specificamente i documenti o atti su cui si fonda e non ne riassume il contenuto essenziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata ricondotta alla denuncia di violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo è troncato
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presenza di utili extracontabili consente una presunzione semplice di loro distribuzione ai soci, anche in assenza di rapporti familiari tra i partecipanti.
- La ristrettezza della compagine sociale costituisce il fatto noto da cui inferire, ai sensi dell’art. 2729 c.c., la conoscenza degli affari sociali e la probabile distribuzione degli utili occulti; non si tratta di una presunzione di secondo grado.
- Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, spetta al socio vincere la presunzione offrendo prova contraria, ad esempio dimostrando accantonamento o reinvestimento degli utili da parte della società.
- Per l’accertamento nei confronti del socio non è necessario un ulteriore riscontro indiziario fondato su movimentazioni bancarie o acquisti di beni di lusso, se la presunzione di distribuzione è già legittimamente operante.
- Nel ricorso per cassazione, la mancata o imprecisa indicazione della norma processuale o della rubrica del motivo non determina di per sé inammissibilità se la censura è comunque chiaramente individuabile dalle argomentazioni svolte; resta però necessario rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda.
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