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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15895/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IRPEF con cui, quale socia al 26% di una società a responsabilità limitata, le erano stati imputati redditi non dichiarati per gli anni 2006 e 2007, ritenuti utili extracontabili percepiti in proporzione alla partecipazione sociale. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi necessaria una specifica indagine sulla concreta percezione degli utili da parte della socia. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la CTR aveva ritenuto operante la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, con inversione dell’onere della prova, reputando insufficiente la sola allegazione della mancata percezione e della mancata prova di un diverso utilizzo degli utili. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione di distribuzione non sarebbe sufficiente da sola per le società di capitali e richiederebbe una preventiva indagine concreta sui flussi percepiti, anche tramite verifiche bancarie e patrimoniali. Ha inoltre contestato, in modo non adeguatamente specificato, la presunta ristrettezza della base sociale e la motivazione per relationem degli avvisi emessi nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, perché non parte del giudizio di appello, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tardivo il controricorso dell’Agenzia, ma l’ha considerata comunque costituita in giudizio. Ha reputato non decisiva la deduzione relativa alla definizione agevolata dei carichi, perché non adeguatamente documentata e comunque non accompagnata da richieste processuali specifiche. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, confermando l’orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. La Corte ha aggiunto che non è necessario un ulteriore riscontro mediante analisi delle movimentazioni bancarie o dell’acquisto di beni di particolare valore, e che il mero richiamo agli utili societari può legittimare l’accertamento nei confronti del socio. Nessuna spesa è stata posta a carico delle parti, data la tardività del controricorso e l’assenza di attività degli altri intimati.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017

    sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, principale o incidentale, delle pronunce giurisdizionali nonché quelli per la riassunzione

    la sospensione prevista per le controversie definibili non riguarda il termine per proporre il controricorso

  • art. 370 c.p.c.

    termine ordinario di quaranta giorni

    il controricorso notificato oltre il termine ordinario è tardivo

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare il metodo di accertamento, ma non ritenuto violato

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sull’attribuzione degli utili

  • art. 2729 c.c.

    consente la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, purché sussistano gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 2697 c.c.

    una volta operante la presunzione, incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile se non indica specificamente i documenti o atti su cui si fonda e non ne riassume il contenuto essenziale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata ricondotta alla denuncia di violazione di legge

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo è troncato

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presenza di utili extracontabili consente una presunzione semplice di loro distribuzione ai soci, anche in assenza di rapporti familiari tra i partecipanti.
  • La ristrettezza della compagine sociale costituisce il fatto noto da cui inferire, ai sensi dell’art. 2729 c.c., la conoscenza degli affari sociali e la probabile distribuzione degli utili occulti; non si tratta di una presunzione di secondo grado.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, spetta al socio vincere la presunzione offrendo prova contraria, ad esempio dimostrando accantonamento o reinvestimento degli utili da parte della società.
  • Per l’accertamento nei confronti del socio non è necessario un ulteriore riscontro indiziario fondato su movimentazioni bancarie o acquisti di beni di lusso, se la presunzione di distribuzione è già legittimamente operante.
  • Nel ricorso per cassazione, la mancata o imprecisa indicazione della norma processuale o della rubrica del motivo non determina di per sé inammissibilità se la censura è comunque chiaramente individuabile dalle argomentazioni svolte; resta però necessario rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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