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CCNL

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari

CCNLH341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFLAI-CGILFISASCAT-CISLUILTuCS-UIL
Datori di lavoroFruitimprese

Sfera di applicazione

Dipendenti da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, le prime lavorazioni industriali e di conservazione dei prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura, depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti anche in processi di filiera organizzati. Il CCNL si applica anche alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse. Sono escluse le aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed in commissione operanti esclusivamente nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie operanti nell'import-export e nel commercio all'ingrosso, comprese le attività preliminari, di lavorazione, conservazione, confezionamento e preparazione alla vendita dei prodotti ortofrutticoli.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2024
  • Scadenza: 31/12/2027

Nota transitoria

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato, la nuova modalità di calcolo e pagamento degli istituti indiretti e differiti (ferie, 13ª, 14ª, ROL ecc.) decorre dal 01/01/2025.

Struttura contrattuale

La contrattazione si articola su due livelli:

  • nazionale;
  • secondo livello aziendale e/o territoriale e/o di bacino e/o di gruppo.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Fruitimprese

Organizzazioni sindacali

  • FLAI-CGIL
  • FISASCAT-CISL
  • UILTuCS-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/09/2024Dal 01/06/2025Dal 01/06/2026Dal 01/08/2027Scatto triennaleIndennità di funzione
Q2.336,652.366,622.396,582.486,4830,45154,93
12.229,652.258,242.286,842.372,6229,40-
21.970,161.995,432.020,702.096,5027,30-
31.883,911.908,071.932,232.004,7127,30-
41.706,241.728,131.750,011.815,6526,25-
51.632,771.653,711.674,651.737,4726,25-
6S1.597,911.618,401.638,891.700,3725,20-
61.559,531.579,531.599,531.659,5325,20-
71.499,801.519,031.538,271.595,9725,20-

L'indennità di funzione spetta ai quadri per tutte le mensilità previste contrattualmente.

Parametri di classificazione

QualificaParametro
Quadri235
1°219
2°180
3°167
4°140
5°129
6° Super124
6°118
7°109

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 14

Per il personale a tempo determinato stagionale valgono regole specifiche.

Altri elementi economici

  • Indennità di cassa: 5% della paga base tabellare conglobata.
  • Lavori disagiati in celle frigorifere: maggiorazione del 10% sull'intera paga giornaliera.
  • Disagio caldo: 10% della retribuzione oraria, al ricorrere delle condizioni contrattuali previste.

Indennità di trasferta e lavoro fuori sede

  • Trasferta: rimborso spese + diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di fatto.
    • riduzione di 1/3 se non c'è pernottamento;
    • riduzione del 10% per missioni oltre un mese o per mansioni con viaggi abituali.
  • Lavoratori assunti fuori residenza con pernottamento: indennità vitto/alloggio pari al 25% della retribuzione complessiva giornaliera del livello di appartenenza, salvo fornitura diretta da parte dell'impresa.

Indennità trasporto merci

Per gli addetti al trasporto merci con autocarri/autotreni in servizio extraurbano:

Fascia orariaMaggiorazione sulla retribuzione globale giornaliera
dalla 9ª alla 10ª ora50%
dalla 9ª alla 12ª ora70%
dalla 9ª alla 14ª ora90%
dalla 9ª alla 16ª ora110%
dalla 9ª alla 19ª ora130%
dalla 9ª alla 20ª ora150%
dalla 9ª alla 22ª ora170%
dalla 9ª alla 24ª ora190%

Le percentuali non sono cumulabili tra loro.

Orario di lavoro

  • Orario normale: 40 ore settimanali.
  • Lavoro discontinuo o di semplice attesa/custodia: 45 ore settimanali.
  • Distribuzione ordinaria su 5 giorni dal lunedì al venerdì, salvo diverse intese.
  • Il lavoro svolto il sabato pomeriggio e la domenica è sempre considerato straordinario.

Banca ore

Le prestazioni straordinarie possono confluire nella banca ore individuale; le relative maggiorazioni vengono comunque pagate con le competenze del mese successivo allo svolgimento.

Flessibilità

Possibili articolazioni diverse dell'orario con:

  • flessibilità positiva;
  • flessibilità negativa.

Limiti:

  • massimo 8 ore settimanali;
  • per non più di 26 settimane;
  • con compensazione tra settimane ed eventuale conguaglio a fine anno.

Maggiorazioni

IstitutoMaggiorazione
Lavoro festivo30%
Lavoro domenicale personale preposto alla direzione42%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale30% + riposo compensativo
Lavoro a turni notturni (22:00-06:00)15%
Straordinario diurno feriale35%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo42%
Straordinario festivo notturno60%
Lavoro supplementare part-time35%
Lavoro supplementare festivo part-time42%
Lavoro supplementare festivo notturno part-time60%

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui per il personale a tempo indeterminato.

Permessi retribuiti e ROL

  • 66 ore annue di permessi individuali retribuiti.
  • Ulteriori 4 ore per assistenza a figli entro 14 anni e/o a coniuge/convivente, parenti e affini entro il secondo grado con età pari o superiore a 65 anni, con certificazione medica.

Ex festività soppresse

Se il lavoratore presta servizio in una ex festività soppressa, spetta:

  • la retribuzione delle ore lavorate senza maggiorazione,
  • oppure, in alternativa, riposo compensativo.

Festività

Sono considerate festive le ricorrenze di legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Mensilità aggiuntive

  • 13ª mensilità: corrisposta in occasione della vigilia di Natale.
  • 14ª mensilità: corrisposta entro luglio.

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto dal datore di lavoro al 20% della retribuzione a titolo di 13ª e 14ª.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

  • Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare.

Trattamento economico:

  • 100% per i primi 3 giorni;
  • integrazione al 75% dal 4° al 20° giorno;
  • integrazione al 100% dal 21° al 180° giorno.

Infortunio

  • Conservazione del posto: 180 giorni, con le regole previste dal contratto.

Trattamento economico:

  • 100% per la giornata in cui avviene l'infortunio;
  • 100% per i primi 3 giorni;
  • integrazione al 100% dal 5° al 21° giorno;
  • integrazione al 75% dal 22° al 90° giorno.

Maternità e paternità

  • Astensione obbligatoria madre: 5 mesi.
  • Congedo parentale: per ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino.
  • Limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

Integrazione economica:

  • integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione lorda per il periodo di astensione obbligatoria;
  • festività cadenti nel periodo di astensione obbligatoria integrate fino al 100% della retribuzione giornaliera.

Donne vittime di violenza

Si applica la disciplina di legge; il congedo può essere fruito anche su base oraria nell'arco di 3 anni, per un periodo massimo di 6 mesi.

Congedi e assenze

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario.

Lutto e grave infermità

  • 3 giorni retribuiti e 2 giorni non retribuiti per evento in caso di decesso;
  • 3 giorni retribuiti e 2 giorni non retribuiti all'anno in caso di grave infermità documentata.

Assistenza a persone disabili

Applicazione della normativa di legge (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001).

Cure per invalidi

Applicazione del D.Lgs. 119/2011.

Inquadramento e classificazione

Il personale è classificato in:

  • Quadri
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello
  • 4° livello
  • 5° livello
  • 6° Super
  • 6° livello
  • 7° livello

Il 6° Super è destinato ai lavoratori stagionali che maturano specifici requisiti di anzianità e polivalenza.

Periodo di prova

LivelliDurata
Quadri e 1° livello6 mesi
2° e 3° livello60 giorni
4° e 5° livello45 giorni
6° e 7° livello30 giorni

Personale stagionale a tempo determinato

  • fino a 1 mese di assunzione: massimo 3 giorni di lavoro;
  • oltre 1 mese: massimo 6 giorni di lavoro.

Personale a tempo determinato

Il periodo di prova si calcola in proporzione alla durata iniziale del contratto, prendendo a riferimento quello previsto per il tempo indeterminato.

Tempo determinato, stagionale e somministrazione

Contratto a tempo determinato

Ammesso, oltre ai casi di legge, nelle causali individuate dal CCNL (esigenze stagionali non qualificate come attività stagionali, sostituzioni, ferie, packaging promozionale, sperimentazioni, nuovi investimenti, manutenzioni straordinarie, esigenze produttive straordinarie).

Limiti numerici:

  • massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva;
  • nelle unità con meno di 30 dipendenti: fino a 6 lavoratori.

Lavoro stagionale

  • durata ordinaria fino a 10 mesi continuativi;
  • diritto di precedenza alla riassunzione nelle medesime lavorazioni;
  • la comunicazione per esercitare il diritto va inviata entro 45 giorni dall'ultima cessazione.

Somministrazione

Limite massimo: 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con arrotondamento all'unità superiore o uguale allo 0,5%.

Trattamento economico del personale stagionale

Il personale a tempo determinato stagionale ha diritto a:

  • paga contrattuale nazionale conglobata;
  • indennità complessiva del 34,45% della paga contrattuale nazionale conglobata, con esclusione delle ore di straordinario, a copertura di istituti indiretti e differiti;
  • TFR nella misura del 7,40%.

Composizione dell'indennità del 34,45%

VocePercentuale
Ferie8,33%
Tredicesima8,33%
Quattordicesima8,33%
Festività nazionali e infrasettimanali comprese le soppresse5,44%
Indennità sostitutiva del preavviso0,85%
Indennità sostitutiva dei permessi retribuiti3,17%
Totale34,45%

Apprendistato professionalizzante

  • Durata minima: 6 mesi.
  • Durata massima: 36 mesi.
  • Nei cicli stagionali: ogni contratto con lo stesso soggetto non può essere inferiore a 4 mesi.
  • Limite numerico: 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato di 5° livello e superiori.

Inquadramento dell'apprendista

L'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale.

Specifiche previsioni:

  • per raggiungere il 5° livello: 6° livello nella prima metà e 6° Super nella seconda;
  • per raggiungere il 4° livello: 6° Super nella prima metà e 5° livello nella seconda.

Preavviso

I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Tempo indeterminato

Anzianità di servizioQuadri e 1°2° e 3°4° e 5°6°, 6S e 7°
Fino a 5 anni60 gg30 gg20 gg15 gg
Oltre 5 e fino a 10 anni90 gg45 gg30 gg20 gg
Oltre 10 anni120 gg60 gg45 gg20 gg

Tempo determinato e stagionale

Il periodo di preavviso è pari a quello previsto per il periodo di prova.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.

Esclusioni dalla retribuzione utile TFR

Sono escluse, tra le altre:

  • rimborsi spese;
  • somme una tantum occasionali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva di ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative;
  • indennità INPS/INAIL;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • elementi esclusi dalla contrattazione integrativa collettiva.

Per il personale stagionale il TFR è corrisposto nella misura del 7,40% sulla retribuzione utile.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare FON.TE

Contribuzioni previste:

  • 1% a carico azienda;
  • 1% a carico lavoratore;
  • quota TFR secondo la tipologia e data di assunzione prevista dal contratto.

Assistenza sanitaria integrativa EST

Obbligatoria per:

  • lavoratori a tempo indeterminato;
  • lavoratori a tempo determinato e stagionali di durata almeno pari a 5 mesi, o che abbiano maturato il requisito previsto dal CCNL.

Contributo datoriale:

  • 10 euro mensili per lavoratore;
  • dal 01/05/2027: 13 euro mensili.

Ulteriori aspetti rilevanti

  • riconoscimento e disciplina del lavoro agile su base volontaria;
  • norme su pari opportunità, contrasto a molestie, mobbing, violenza di genere, inclusione;
  • priorità alla stabilizzazione del personale stagionale con oltre 190 giornate annue di presenza, con possibilità di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato a prestazione ridotta annuale;
  • tutele specifiche in materia di salute e sicurezza, RLS, formazione e informazione.

Accordi e rinnovi

CCNL del 19/07/2024Stesura definitiva del 09/01/2025

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