CCNL Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 26 lug 2024 al 26 lug 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica al settore libero-professionale degli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e delle strutture sanitarie odontoiatriche, per tutti i dipendenti e addetti occupati con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, compreso il personale che opera in maniera continuativa e prevalente negli studi e nelle strutture. Tra i profili richiamati dal testo rientrano, a titolo esemplificativo, direttore sanitario, ASO, medici odontoiatri, radiologi, tecnici radiologi, addetti di segreteria, amministrazione e contabilità, igienisti dentali, odontotecnici, addetti alle pulizie, marketing e gestione dell’intelligenza artificiale.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro negli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e nelle strutture sanitarie odontoiatriche.
Validità contrattuale:
- Decorrenza: 26/07/2024
- Scadenza: 26/07/2027
Il contratto ha vigenza triennale sia per la parte normativa sia per quella economica. In assenza di rinnovo, continua a produrre effetti fino alla decorrenza del successivo accordo, salvo disdetta nei termini previsti dal testo.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- A.I.O. - Associazione Italiana Odontoiatri
- UNAPRI - Unione Autonoma Professionisti Italiani
Organizzazioni sindacali
- CIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - Unionquadri
- Sindacato CLAS
- FIRAS - SPP
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile.
| Livello | Dal 01/01/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 |
|---|---|---|---|
| Q | 2.345,52 | 2.373,75 | 2.409,03 |
| 1 | 2.075,69 | 2.100,68 | 2.131,89 |
| 2 | 1.808,11 | 1.829,87 | 1.857,06 |
| 3 | 1.677,20 | 1.697,34 | 1.722,61 |
| 4 | 1.661,87 | 1.681,87 | 1.706,37 |
| 5 | 1.611,57 | 1.630,97 | 1.655,20 |
| 6 | 1.446,13 | 1.463,54 | 1.485,28 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 8 scatti triennali.
| Livello | Importo scatto triennale |
|---|---|
| Q | 31,00 |
| 1 | 27,00 |
| 2 | 24,00 |
| 3 | 23,00 |
| 4 | 23,00 |
| 5 | 21,00 |
| 6 | 21,00 |
Gli importi si sommano progressivamente agli scatti già maturati. In caso di passaggio di livello, gli scatti già maturati si sommano ai futuri scatti del nuovo livello entro il limite massimo di 8 scatti complessivi.
E.D.R. ed E.A.R.
| Voce | Importo | Decorrenza | Note |
|---|---|---|---|
| E.D.R. | 45,00 | dal 01/02/2025 | Erogato per 14 mensilità; rientra nella retribuzione di fatto. Non dovuto dalle imprese aderenti all’assistenza sanitaria integrativa e in regola con i versamenti. |
| E.A.R. | 25,00 | dal 01/02/2025 | Erogato per 14 mensilità; rientra nella retribuzione di fatto e nella base TFR. Non dovuto dalle imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti. Non riproporzionabile nel part-time. |
Mensilità e divisori
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 170 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Numero mensilità | 14 |
Tredicesima e quattordicesima
Sono previste:
- 13ª mensilità: da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale;
- 14ª mensilità: da corrispondere nel periodo delle ferie e comunque entro il 30 giugno.
Entrambe sono pari a una mensilità della retribuzione in atto e maturano per dodicesimi.
Welfare aziendale
Il CCNL prevede strumenti di welfare da assegnare ai dipendenti a partire dal 1° luglio di ogni anno:
| Anno | Importo welfare annuo |
|---|---|
| 2024 | 100 euro |
| 2025 | 150 euro |
| 2026 | 200 euro |
I valori assegnati possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Destinatari:
- lavoratori a tempo indeterminato con contratto attivo al 1° giugno dell’anno di riferimento, assunti da almeno un anno e non in aspettativa retribuita o indennizzata;
- lavoratori a tempo determinato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità;
- apprendisti.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 01/01/2025 è prevista l’iscrizione alla polizza di assistenza sanitaria integrativa UNISALUTE SAN.AR.COM.
Contributo obbligatorio a carico azienda:
| Tipologia rapporto | Contributo annuo |
|---|---|
| Full-time | 250,00 euro |
| Part-time | 125,00 euro |
In caso di omissione del versamento, dal mese successivo al 01/01/2025 il datore deve erogare un E.D.R. di 45,00 euro lordi per 14 mensilità.
Bilateralità
Contributo alla bilateralità tramite EBAFoS:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo complessivo mensile per lavoratore | 10,00 euro |
| Quota azienda | 8,00 euro |
| Quota lavoratore | 2,00 euro |
| Mensilità interessate | 14 |
Per i lavoratori part-time il versamento è comunque dovuto in misura intera.
In caso di omesso versamento, il datore deve corrispondere al lavoratore un E.A.R. di 25,00 euro lordi per 14 mensilità, non assorbibile.
Indennità varie
Indennità di trasferta
Oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per conto del datore di lavoro:
| Durata trasferta | Diaria |
|---|---|
| Oltre 8 ore e fino a 24 ore | 25 euro giornalieri |
| Oltre 24 ore | 40 euro giornalieri |
In alternativa, il datore può disporre il rimborso a piè di lista di vitto e alloggio con trattamento uniforme per tutto il personale.
Indennità di cassa
Spetta al personale addetto con continuità a operazioni di cassa, con piena responsabilità della gestione e obbligo di accollo delle eventuali differenze.
- Misura: 2% della paga base nazionale conglobata.
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali.
- La durata può essere distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi.
Banca ore
Il contratto prevede la possibilità di istituire la banca ore.
- Le ore aggiuntive possono essere recuperate con pari riduzione di orario nel limite del 50% delle ore da recuperare.
- Il limite massimo contabilizzabile in banca ore è pari al 50% delle ore complessive previste per lo straordinario annuo.
Flessibilità
L’azienda può adottare regimi flessibili con superamento dell’orario contrattuale:
- fino a 48 ore settimanali;
- per un massimo di 24 settimane annue.
A fronte delle ore aggiuntive, il lavoratore beneficia di corrispondenti riduzioni nei periodi di minore intensità lavorativa. La flessibilità prevista dal CCNL comprende anche il lavoro domenicale.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00 - 06:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro domenicale | 30% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 20% |
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno feriale dalla 41ª alla 48ª ora settimanale | 10% |
| Straordinario diurno feriale oltre la 48ª ora | 15% |
| Straordinario notturno dalla 41ª alla 48ª ora | 25% |
| Straordinario notturno oltre la 48ª ora | 40% |
| Straordinario festivo | 30% |
| Straordinario festivo notturno | 40% |
Il limite massimo di straordinario richiedibile è di 250 ore annue per lavoratore.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive quelle previste dalla legge, oltre al Santo Patrono del luogo di lavoro.
Se una festività cade di domenica oppure nel giorno di riposo concordato col lavoratore, spetta un’ulteriore maggiorazione del 20%.
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
- Ai fini del computo, la settimana lavorativa è considerata comunque di 6 giorni.
Permessi retribuiti
| Istituto | Monte ore annuo |
|---|---|
| Festività soppresse | 32 ore |
| ROL | 16 ore |
I permessi possono essere fruiti secondo le regole contrattuali; quelli non fruiti entro l’anno possono essere utilizzati entro il 30/06 dell’anno successivo oppure liquidati alla cessazione, secondo quanto previsto dal testo.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti per il lavoratore non in prova.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni all’anno per evento in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Permessi e congedi per assistenza a persone con disabilità
Si applicano la normativa legale e le previsioni del CCNL, tra cui:
- prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale;
- in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni di età del bambino;
- dopo il terzo anno, 3 giorni di permesso mensile indennizzati dall’INPS.
Altri congedi richiamati dal CCNL
- congedi per gravi motivi familiari;
- congedi per formazione e studio;
- aspettativa per esigenze personali o familiari;
- applicazione della normativa legale su invalidi, donne vittime di violenza, assistenza disabili.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
| Casistica | Durata |
|---|---|
| Malattia/infortunio non sul lavoro | 180 giorni di calendario in un anno solare |
| Malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) | 24 mesi |
| Lavoratori a termine | massimo 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto |
Per far decorrere nuovamente la conservazione del posto occorre una ripresa dell’attività lavorativa di almeno 30 giorni continuativi.
Trattamento economico di malattia
Il datore integra l’indennità INPS fino a raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera netta spettante in caso di normale attività:
- 100% per i primi 3 giorni di carenza;
- 100% dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi.
Per il periodo di carenza, al fine di prevenire abusi, il trattamento si riduce in base al numero di eventi nell’anno solare:
| Evento di malattia nell’anno | Integrazione periodo di carenza |
|---|---|
| 1° e 2° evento | 100% |
| 3° evento | 66% |
| 4° evento | 50% |
| Dal 5° evento | nessuna integrazione |
Non si computano, a questi fini, gli eventi dovuti a ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, prognosi iniziale di almeno 12 giorni, sclerosi multipla o progressiva documentata, malattie durante gravidanza.
Le integrazioni a carico del datore non sono dovute agli apprendisti.
Aspettativa non retribuita per malattia
Il lavoratore a tempo indeterminato può richiedere, prima del superamento del comporto, un periodo di aspettativa non retribuita fino a 6 mesi; in caso di patologie gravi e continuative con terapie salvavita, può essere richiesto un ulteriore periodo fino a 12 mesi.
Inquadramento del personale
Il sistema classificatorio si articola nei livelli:
- Quadri
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
Il testo contrattuale contiene profili esemplificativi per ciascun livello. Tra quelli più rilevanti:
- Quadri: direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di strutture o comparti;
- 2° livello: igienista dentale, tecnico sanitario di radiologia, segretario di direzione con mansioni di concetto;
- 3° livello: ASO con esperienza almeno triennale, odontotecnico, contabile di concetto;
- 4° livello: ASO, addetto accettazione clienti, segretario d’ordine, contabile d’ordine;
- 5° livello: figure di base di segreteria, amministrazione, assistenza e accoglienza;
- 6° livello: addetto alle pulizie, fattorino, usciere, custode.
Prova, apprendistato, tempo determinato e somministrazione
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e 1° livello | 6 mesi |
| 2° e 3° livello | 90 giorni |
| 4° e 5° livello | 60 giorni |
| 6° livello | 45 giorni |
I giorni si intendono di lavoro effettivo.
Apprendistato professionalizzante
Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso lo studio.
Tempo determinato e somministrazione
L’utilizzo complessivo di lavoro a termine e somministrato non può superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
Limiti specifici:
- fino a 15 dipendenti: comunque consentiti fino a 5 lavoratori;
- oltre 15 e fino a 30 dipendenti: comunque consentiti fino a 10 lavoratori.
Sono esclusi dai limiti i contratti per:
- avvio di nuove attività;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- contratti a termine di sostegno all’occupazione.
Trasferte e trasferimenti
Trasferte
Al lavoratore in trasferta spettano i rimborsi spese e la diaria prevista dal contratto, salvo rimborso a piè di lista in alternativa.
Trasferimenti
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso. Sono previsti rimborsi di viaggio, vitto, alloggio e trasporto effetti familiari nei casi previsti dal testo.
Preavviso
I termini di preavviso, per entrambe le parti, sono espressi in giorni di calendario:
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri | 110 | 140 | 160 |
| 1 | 100 | 130 | 160 |
| 2 | 70 | 100 | 130 |
| 3 | 40 | 50 | 60 |
| 4 | 30 | 40 | 50 |
| 5 | 30 | 40 | 50 |
| 6 | 25 | 30 | 35 |
In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
TFR
Si applica la disciplina di legge sul trattamento di fine rapporto.
Ai fini del calcolo, il CCNL richiama in particolare:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- tredicesima mensilità;
- quattordicesima mensilità;
- assegni ad personam.
Il testo disciplina anche l’anticipazione del TFR nei casi previsti dalla legge e in alcune ulteriori ipotesi migliorative espressamente indicate.
Accordi e rinnovi
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