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CCNL

CCNL Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio)

CCNLH456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 26 lug 2024 al 26 lug 2027

Parti stipulanti

SindacatiCIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - UnionquadriSindacato CLASFIRAS - SPP
Datori di lavoroA.I.O. - Associazione Italiana OdontoiatriUNAPRI - Unione Autonoma Professionisti Italiani

Sfera di applicazione

Si applica al settore libero-professionale degli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e delle strutture sanitarie odontoiatriche, per tutti i dipendenti e addetti occupati con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, compreso il personale che opera in maniera continuativa e prevalente negli studi e nelle strutture. Tra i profili richiamati dal testo rientrano, a titolo esemplificativo, direttore sanitario, ASO, medici odontoiatri, radiologi, tecnici radiologi, addetti di segreteria, amministrazione e contabilità, igienisti dentali, odontotecnici, addetti alle pulizie, marketing e gestione dell’intelligenza artificiale.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro negli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e nelle strutture sanitarie odontoiatriche.

Validità contrattuale:

  • Decorrenza: 26/07/2024
  • Scadenza: 26/07/2027

Il contratto ha vigenza triennale sia per la parte normativa sia per quella economica. In assenza di rinnovo, continua a produrre effetti fino alla decorrenza del successivo accordo, salvo disdetta nei termini previsti dal testo.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • A.I.O. - Associazione Italiana Odontoiatri
  • UNAPRI - Unione Autonoma Professionisti Italiani

Organizzazioni sindacali

  • CIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - Unionquadri
  • Sindacato CLAS
  • FIRAS - SPP

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile.

LivelloDal 01/01/2024Dal 01/01/2025Dal 01/01/2026
Q2.345,522.373,752.409,03
12.075,692.100,682.131,89
21.808,111.829,871.857,06
31.677,201.697,341.722,61
41.661,871.681,871.706,37
51.611,571.630,971.655,20
61.446,131.463,541.485,28

Scatti di anzianità

Sono previsti 8 scatti triennali.

LivelloImporto scatto triennale
Q31,00
127,00
224,00
323,00
423,00
521,00
621,00

Gli importi si sommano progressivamente agli scatti già maturati. In caso di passaggio di livello, gli scatti già maturati si sommano ai futuri scatti del nuovo livello entro il limite massimo di 8 scatti complessivi.

E.D.R. ed E.A.R.

VoceImportoDecorrenzaNote
E.D.R.45,00dal 01/02/2025Erogato per 14 mensilità; rientra nella retribuzione di fatto. Non dovuto dalle imprese aderenti all’assistenza sanitaria integrativa e in regola con i versamenti.
E.A.R.25,00dal 01/02/2025Erogato per 14 mensilità; rientra nella retribuzione di fatto e nella base TFR. Non dovuto dalle imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti. Non riproporzionabile nel part-time.

Mensilità e divisori

IstitutoValore
Divisore orario170
Divisore giornaliero26
Numero mensilità14

Tredicesima e quattordicesima

Sono previste:

  • 13ª mensilità: da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale;
  • 14ª mensilità: da corrispondere nel periodo delle ferie e comunque entro il 30 giugno.

Entrambe sono pari a una mensilità della retribuzione in atto e maturano per dodicesimi.

Welfare aziendale

Il CCNL prevede strumenti di welfare da assegnare ai dipendenti a partire dal 1° luglio di ogni anno:

AnnoImporto welfare annuo
2024100 euro
2025150 euro
2026200 euro

I valori assegnati possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Destinatari:

  • lavoratori a tempo indeterminato con contratto attivo al 1° giugno dell’anno di riferimento, assunti da almeno un anno e non in aspettativa retribuita o indennizzata;
  • lavoratori a tempo determinato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità;
  • apprendisti.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 01/01/2025 è prevista l’iscrizione alla polizza di assistenza sanitaria integrativa UNISALUTE SAN.AR.COM.

Contributo obbligatorio a carico azienda:

Tipologia rapportoContributo annuo
Full-time250,00 euro
Part-time125,00 euro

In caso di omissione del versamento, dal mese successivo al 01/01/2025 il datore deve erogare un E.D.R. di 45,00 euro lordi per 14 mensilità.

Bilateralità

Contributo alla bilateralità tramite EBAFoS:

VoceImporto
Contributo complessivo mensile per lavoratore10,00 euro
Quota azienda8,00 euro
Quota lavoratore2,00 euro
Mensilità interessate14

Per i lavoratori part-time il versamento è comunque dovuto in misura intera.

In caso di omesso versamento, il datore deve corrispondere al lavoratore un E.A.R. di 25,00 euro lordi per 14 mensilità, non assorbibile.

Indennità varie

Indennità di trasferta

Oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per conto del datore di lavoro:

Durata trasfertaDiaria
Oltre 8 ore e fino a 24 ore25 euro giornalieri
Oltre 24 ore40 euro giornalieri

In alternativa, il datore può disporre il rimborso a piè di lista di vitto e alloggio con trattamento uniforme per tutto il personale.

Indennità di cassa

Spetta al personale addetto con continuità a operazioni di cassa, con piena responsabilità della gestione e obbligo di accollo delle eventuali differenze.

  • Misura: 2% della paga base nazionale conglobata.

Orario di lavoro

  • Orario normale: 40 ore settimanali.
  • La durata può essere distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi.

Banca ore

Il contratto prevede la possibilità di istituire la banca ore.

  • Le ore aggiuntive possono essere recuperate con pari riduzione di orario nel limite del 50% delle ore da recuperare.
  • Il limite massimo contabilizzabile in banca ore è pari al 50% delle ore complessive previste per lo straordinario annuo.

Flessibilità

L’azienda può adottare regimi flessibili con superamento dell’orario contrattuale:

  • fino a 48 ore settimanali;
  • per un massimo di 24 settimane annue.

A fronte delle ore aggiuntive, il lavoratore beneficia di corrispondenti riduzioni nei periodi di minore intensità lavorativa. La flessibilità prevista dal CCNL comprende anche il lavoro domenicale.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00 - 06:00)15%
Lavoro festivo20%
Lavoro domenicale30%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale20%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno feriale dalla 41ª alla 48ª ora settimanale10%
Straordinario diurno feriale oltre la 48ª ora15%
Straordinario notturno dalla 41ª alla 48ª ora25%
Straordinario notturno oltre la 48ª ora40%
Straordinario festivo30%
Straordinario festivo notturno40%

Il limite massimo di straordinario richiedibile è di 250 ore annue per lavoratore.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerate festive quelle previste dalla legge, oltre al Santo Patrono del luogo di lavoro.

Se una festività cade di domenica oppure nel giorno di riposo concordato col lavoratore, spetta un’ulteriore maggiorazione del 20%.

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui.
  • Ai fini del computo, la settimana lavorativa è considerata comunque di 6 giorni.

Permessi retribuiti

IstitutoMonte ore annuo
Festività soppresse32 ore
ROL16 ore

I permessi possono essere fruiti secondo le regole contrattuali; quelli non fruiti entro l’anno possono essere utilizzati entro il 30/06 dell’anno successivo oppure liquidati alla cessazione, secondo quanto previsto dal testo.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti per il lavoratore non in prova.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni all’anno per evento in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.

Permessi e congedi per assistenza a persone con disabilità

Si applicano la normativa legale e le previsioni del CCNL, tra cui:

  • prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale;
  • in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni di età del bambino;
  • dopo il terzo anno, 3 giorni di permesso mensile indennizzati dall’INPS.

Altri congedi richiamati dal CCNL

  • congedi per gravi motivi familiari;
  • congedi per formazione e studio;
  • aspettativa per esigenze personali o familiari;
  • applicazione della normativa legale su invalidi, donne vittime di violenza, assistenza disabili.

Malattia e infortunio

Periodo di comporto

CasisticaDurata
Malattia/infortunio non sul lavoro180 giorni di calendario in un anno solare
Malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica)24 mesi
Lavoratori a terminemassimo 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto

Per far decorrere nuovamente la conservazione del posto occorre una ripresa dell’attività lavorativa di almeno 30 giorni continuativi.

Trattamento economico di malattia

Il datore integra l’indennità INPS fino a raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera netta spettante in caso di normale attività:

  • 100% per i primi 3 giorni di carenza;
  • 100% dal 4° al 20° giorno;
  • 100% dal 21° giorno in poi.

Per il periodo di carenza, al fine di prevenire abusi, il trattamento si riduce in base al numero di eventi nell’anno solare:

Evento di malattia nell’annoIntegrazione periodo di carenza
1° e 2° evento100%
3° evento66%
4° evento50%
Dal 5° eventonessuna integrazione

Non si computano, a questi fini, gli eventi dovuti a ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, prognosi iniziale di almeno 12 giorni, sclerosi multipla o progressiva documentata, malattie durante gravidanza.

Le integrazioni a carico del datore non sono dovute agli apprendisti.

Aspettativa non retribuita per malattia

Il lavoratore a tempo indeterminato può richiedere, prima del superamento del comporto, un periodo di aspettativa non retribuita fino a 6 mesi; in caso di patologie gravi e continuative con terapie salvavita, può essere richiesto un ulteriore periodo fino a 12 mesi.

Inquadramento del personale

Il sistema classificatorio si articola nei livelli:

  • Quadri
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello
  • 4° livello
  • 5° livello
  • 6° livello

Il testo contrattuale contiene profili esemplificativi per ciascun livello. Tra quelli più rilevanti:

  • Quadri: direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di strutture o comparti;
  • 2° livello: igienista dentale, tecnico sanitario di radiologia, segretario di direzione con mansioni di concetto;
  • 3° livello: ASO con esperienza almeno triennale, odontotecnico, contabile di concetto;
  • 4° livello: ASO, addetto accettazione clienti, segretario d’ordine, contabile d’ordine;
  • 5° livello: figure di base di segreteria, amministrazione, assistenza e accoglienza;
  • 6° livello: addetto alle pulizie, fattorino, usciere, custode.

Prova, apprendistato, tempo determinato e somministrazione

Periodo di prova

LivelloDurata massima
Quadri e 1° livello6 mesi
2° e 3° livello90 giorni
4° e 5° livello60 giorni
6° livello45 giorni

I giorni si intendono di lavoro effettivo.

Apprendistato professionalizzante

Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso lo studio.

Tempo determinato e somministrazione

L’utilizzo complessivo di lavoro a termine e somministrato non può superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.

Limiti specifici:

  • fino a 15 dipendenti: comunque consentiti fino a 5 lavoratori;
  • oltre 15 e fino a 30 dipendenti: comunque consentiti fino a 10 lavoratori.

Sono esclusi dai limiti i contratti per:

  • avvio di nuove attività;
  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • contratti a termine di sostegno all’occupazione.

Trasferte e trasferimenti

Trasferte

Al lavoratore in trasferta spettano i rimborsi spese e la diaria prevista dal contratto, salvo rimborso a piè di lista in alternativa.

Trasferimenti

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso. Sono previsti rimborsi di viaggio, vitto, alloggio e trasporto effetti familiari nei casi previsti dal testo.

Preavviso

I termini di preavviso, per entrambe le parti, sono espressi in giorni di calendario:

LivelloFino a 5 anniOltre 5 anniOltre 10 anni
Quadri110140160
1100130160
270100130
3405060
4304050
5304050
6253035

In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

TFR

Si applica la disciplina di legge sul trattamento di fine rapporto.

Ai fini del calcolo, il CCNL richiama in particolare:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • tredicesima mensilità;
  • quattordicesima mensilità;
  • assegni ad personam.

Il testo disciplina anche l’anticipazione del TFR nei casi previsti dalla legge e in alcune ulteriori ipotesi migliorative espressamente indicate.

Accordi e rinnovi

CCNL 25/07/2024 - Testo consolidato

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