CCNL Somministrazione alimenti (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 ago 2024 al 31 lug 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti operanti nei settori alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini, comprese le attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari con somministrazione diretta in attività di ristorazione.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti dei settori:
- alimentari;
- pasticcerie;
- panificazione;
- vini;
- pastifici ed affini;
- attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari con somministrazione diretta in attività di ristorazione.
Validità: dal 01/08/2024 al 31/07/2027.
Il testo risulta integrato in particolare da:
- Accordo integrativo del 10/09/2024 con decorrenza 01/09/2024, che ridefinisce la tabella retributiva del settore somministrazione alimenti/ristorazione;
- Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026, che aggiorna la disciplina contributiva del fondo sanitario integrativo FONDOSANI.
Il contratto continua comunque a produrre effetti anche dopo la scadenza, fino al successivo rinnovo.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Conflavoro PMI
Parte sindacale
- Fesica-Confsal
- Confsal
Trattamento economico
Retribuzioni minime - Somministrazione alimenti / attività di ristorazione
La sintesi seguente si riferisce alla tabella retributiva del settore di somministrazione alimenti, come risultante dal CCNL e dall'accordo integrativo del 10/09/2024.
| Livello | Minimo dal 01/09/2024 | Minimo dal 01/08/2025 | Minimo dal 01/08/2026 | E.D.R. ente bilaterale* | E.D.R. assistenza sanitaria** |
|---|---|---|---|---|---|
| A | € 2.058,30 | € 2.104,00 | € 2.157,90 | € 25,00 | € 25,00 |
| B | € 1.881,20 | € 1.919,05 | € 1.966,55 | € 25,00 | € 25,00 |
| C | € 1.774,15 | € 1.807,30 | € 1.850,90 | € 25,00 | € 25,00 |
| D | € 1.674,10 | € 1.702,90 | € 1.742,90 | € 25,00 | € 25,00 |
| E | € 1.569,95 | € 1.596,00 | € 1.634,25 | € 25,00 | € 25,00 |
* E.D.R. ente bilaterale: importo dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL in caso di mancato versamento del contributo all'ente bilaterale. Le imprese aderenti alla bilateralità e in regola con i versamenti non lo erogano.
** E.D.R. assistenza sanitaria: importo dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL in caso di omesso versamento del contributo all'assistenza sanitaria integrativa.
Parametri retributivi
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 13 |
Una tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo è prevista una una tantum lorda di € 50,00 a copertura del periodo di vacanza contrattuale marzo-luglio 2024.
Caratteristiche:
- erogazione con la retribuzione di settembre 2024;
- riproporzionata in base alla durata del rapporto nel periodo interessato;
- riproporzionata per il part-time;
- per gli apprendisti spettanza pari al 70%;
- importo comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti e indiretti;
- escluso dalla base di calcolo del TFR.
Altri elementi economici
| Voce | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa | 5% della paga base nazionale conglobata |
| Indennità riposo pasti | 6,5% della retribuzione per addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio di mezz'ora e lavorano a turni di 8 ore consecutive tra le 6 e le 22 |
| Indennità di reperibilità | non inferiore a € 12,00, oltre alla retribuzione delle ore di intervento |
| Trasferta | diaria fissata dal 2° livello; in assenza, non inferiore a € 40,00 al giorno |
Orario di lavoro
Regime ordinario
- 40 ore settimanali.
- Per il 3° turno: 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
- Per il lavoro discontinuo: 45 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Banca ore
- è ammesso l'accantonamento delle ore di straordinario nella banca ore individuale;
- possono confluire tutte le tipologie di straordinario nel limite di 250 ore annue;
- il datore, entro il 31 dicembre di ogni anno, individua il periodo di fruizione delle ore residue dell'anno precedente entro un massimo di 52 settimane;
- se il recupero non viene disposto o è solo parziale, le ore residue vanno pagate con la maggiorazione da straordinario, al netto di quanto già corrisposto.
Flessibilità
- l'orario normale può essere ripartito su 6 giorni;
- limite massimo di 48 ore settimanali;
- recupero nelle settimane precedenti o successive e comunque entro 52 settimane;
- le ore eccedenti l'orario mensile possono essere accantonate e recuperate senza compensi aggiuntivi;
- le ore non recuperate entro il 31/12 sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta del lavoratore di fruirne se compatibile;
- la flessibilità non prevede lavoro domenicale.
Maggiorazioni
Lavoro notturno, festivo, domenicale e straordinario - Somministrazione alimenti
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario diurno | 30% |
| Lavoro straordinario notturno (dalle 24 alle 6) | 60% |
| Lavoro compiuto nei giorni festivi | 20% |
| Lavoro notturno (dalle 24 alle 6) | 25% |
| Lavoro domenicale | 10% |
Nel testo completo del CCNL è inoltre previsto, in via generale, che il lavoro notturno sia quello svolto tra le 22 e le 6, salvo le specifiche di settore; per la somministrazione alimenti la sintesi richiama il riferimento dalle 24 alle 6 per le relative maggiorazioni economiche.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.
Se una festività cade di domenica (o nel giorno concordato con il lavoratore straniero), spetta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto unitamente alla retribuzione mensile.
Ferie
- 4 settimane annue.
Permessi ed ex festività
- 32 ore annue per festività soppresse.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
Si applica la disciplina di legge, con previsione contrattuale di:
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, componente della famiglia anagrafica o convivente nei casi previsti.
Per gravi motivi familiari è inoltre possibile richiedere:
- congedo fino a 2 anni, continuativo o frazionato, secondo la legge.
Assistenza a persone con disabilità
Si applicano le tutele di legge, con richiamo espresso a:
- prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per figlio con handicap grave;
- possibilità di fruire dei riposi alternativi previsti dalla legge;
- permessi ex Legge 104 riconosciuti ad entrambi i genitori, anche in via alternativa.
Donne vittime di violenza / cure invalidi
Si applica la disciplina legale vigente.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
- 180 giorni di calendario in un anno solare;
- 720 giorni di calendario nell'arco di 48 mesi per malattie di particolare gravità.
Trattamento economico
Il lavoratore non in prova ha diritto alla retribuzione comprensiva dell'indennità INPS come segue:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni di malattia, fino a 4 eventi annui | 60% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 45° giorno | 75% della retribuzione giornaliera lorda |
| Massimo indennizzabile dall'azienda | 45 giorni annui |
| In caso di gravi patologie certificate | integrazione fino al 100% per massimo 180 giorni annui |
Infortunio
Periodo di comporto
- 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo;
- fino a 240 giorni nell'arco di 36 mesi in caso di sommatoria di eventi.
Trattamento economico
- integrazione al 100% fino a guarigione clinica.
Maternità e congedi parentali
Si applica la normativa di legge, con le seguenti previsioni richiamate dal CCNL:
- ciascun genitore può astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del figlio per un periodo complessivo massimo di 10 mesi;
- alla madre spettano fino a 6 mesi;
- al padre fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se si astiene per almeno 3 mesi; in tal caso il limite complessivo sale a 11 mesi;
- al genitore solo spettano fino a 10 mesi.
Integrazione economica
- durante l'astensione obbligatoria il datore integra fino al 100%;
- per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa è prevista l'integrazione al 100% della quota giornaliera.
Periodo di prova
La sintesi generale richiama una durata massima di:
- 3 mesi.
Dal testo completo emerge che:
- per quadri e primo livello il periodo di prova può arrivare a 6 mesi;
- per gli altri livelli resta 3 mesi.
Part-time
Disciplina economica e normativa
Il trattamento è riproporzionato alla ridotta prestazione.
Per il part-time verticale:
- ferie e permessi sono proporzionati alle giornate effettivamente lavorate nell'anno;
- lo stesso criterio vale per malattia e altri istituti indiretti.
Malattia e infortunio nel part-time verticale
Il periodo di conservazione del posto è riproporzionato in base alle giornate effettivamente lavorate, con riferimento a:
- 180 giorni per malattia continuativa;
- 180 giorni nell'arco di 36 mesi per sommatoria;
- 720 giorni nell'arco di 48 mesi per malattie di particolare gravità;
- in caso di infortunio, conservazione fino a guarigione clinica, riproporzionata.
Maggiorazioni nel part-time
| Voce | Misura |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 10% |
| Lavoro straordinario | come per il tempo pieno |
| Clausole elastiche/flessibili | 10% limitatamente alla durata della variazione |
Contratto di reinserimento al lavoro
Destinatari:
- lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda;
- oppure lavoratori che non abbiano avuto rapporti subordinati con lo stesso datore negli ultimi 12 mesi, purché non abbiano già svolto le stesse mansioni;
- soggetti con più di 35 anni;
- persone disoccupate, sospese alla ricerca di nuova occupazione o che abbiano cessato un'attività autonoma.
Durata:
- 24 mesi.
Retribuzione:
- prima metà del periodo: 85% del livello ordinario;
- seconda metà del periodo: 90% del livello ordinario.
Dal testo completo risulta inoltre che:
- ogni azienda può stipulare un solo contratto di reinserimento a tempo indeterminato;
- per i contratti a termine: fino a 2 contratti nelle aziende da 0 a 5 dipendenti e fino a 3 contratti nelle aziende con più di 5 dipendenti;
- deve essere consegnato uno specifico piano formativo.
Tempo determinato e stagionali
Causali per contratti oltre 12 mesi
Le parti individuano, per contratti superiori a 12 mesi, tra le altre, le seguenti causali:
- punte di intensa attività non gestibili con il normale potenziale produttivo;
- incrementi di produttività, confezionamento o spedizione per commesse eccezionali;
- esigenze di collocazione di prodotti diversi dalla normale produzione;
- lavoratori con età superiore a 50 anni;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- sostituzione di lavoratori con gravi patologie soggetti a comporto esteso.
Durata e proroghe
| Istituto | Regola |
|---|---|
| Durata massima complessiva | 24 mesi |
| Numero massimo proroghe | 4 |
| Ulteriore contratto assistito | fino a 12 mesi presso ITL |
Prosecuzione oltre la scadenza
| Prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% |
| Dal giorno successivo | 40% |
Trasformazione a tempo indeterminato se il rapporto continua oltre:
- 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi;
- 50 giorni negli altri casi.
Intervalli temporali tra contratti
Se il lavoratore viene riassunto a termine entro:
- 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
- 20 giorni dalla scadenza di un contratto oltre 6 mesi;
il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Affiancamento in caso di sostituzione
L'assunzione a termine può essere anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze programmate o maternità per assicurare l'affiancamento.
Limiti quantitativi
Il limite numerico dei contratti a termine è pari al:
- 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione.
Nelle unità produttive fino a 5 dipendenti è comunque possibile assumere:
- 3 lavoratori a termine.
Sanzioni in caso di superamento del limite
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Violazione non superiore a 1 lavoratore | 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni |
| Violazione superiore a 1 lavoratore | 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni |
Esenzioni dai limiti
Sono esclusi dai limiti quantitativi, tra gli altri, i contratti per:
- avvio di nuove attività nei primi 24 mesi;
- intensificazione connessa a flussi turistici;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- attività stagionali;
- lavoratori over 50;
- lavoratori con contratto di reinserimento.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni, se manifesta la volontà nei termini di legge/contratto.
Per i lavoratori stagionali è previsto diritto di precedenza nelle nuove assunzioni stagionali.
Somministrazione di lavoro
Limiti numerici
Il limite annuo dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato è pari al:
- 20% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
Sono esclusi da tale limite i contratti conclusi per:
- fase di avvio di nuove attività;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori a termine o in somministrazione a termine non può superare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'impresa utilizzatrice; in caso di part-time il numero è proporzionalmente adeguato.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge.
Ai fini della determinazione annua del TFR, il CCNL richiama in particolare i seguenti elementi, se corrisposti in modo continuativo:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- indennità di funzione quadro;
- mensilità aggiuntive;
- provvigioni e incentivi continuativi.
Welfare contrattuale, bilateralità e sanità integrativa
Ente bilaterale EBIASP
Il finanziamento ordinario previsto dal testo completo è pari a:
- € 7,50 mensili per lavoratore, di cui € 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore.
In caso di mancato versamento:
- il datore deve corrispondere € 25,00 lordi mensili a titolo di E.D.R. per tutte le mensilità previste dal CCNL.
FONDOSANI - assistenza sanitaria integrativa
La sintesi richiama l'E.D.R. di € 25,00 in caso di omesso versamento al fondo sanitario.
Dal testo completo risulta inoltre che:
- fino all'accordo del 28/05/2026 il contributo era pari a € 12,50 mensili per 12 mensilità, di cui € 11,50 azienda e € 1,00 lavoratore, con quota annuale di iscrizione separata in base alla dimensione aziendale;
- dal 01/06/2026, per effetto dell'accordo assistenza integrativa, il contributo complessivo passa a € 14,50 mensili, di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore;
- dal 01/06/2026 la quota annuale di adesione si considera assorbita nell'importo mensile e non è più dovuto un contributo di iscrizione separato;
- il versamento avviene tramite F24 codice "SANI";
- in caso di omesso versamento resta dovuto al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.
Note finali di inquadramento del settore somministrazione alimenti
Per il settore della preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, i livelli richiamati dal CCNL sono:
| Livello | Figure esemplificative |
|---|---|
| A | Gerente |
| B | Capo cuoco in attività di ristorazione |
| C | Capo unico in attività di ristorazione; primo addetto alla somministrazione |
| D | Cuoco di cucina non organizzata; secondo addetto alla somministrazione |
| E | Addetto cassa; banconiere; terzo addetto alla somministrazione |
Questa classificazione costituisce il riferimento per i minimi retributivi riportati nella tabella economica sopra esposta.
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