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CCNL

CCNL Somministrazione alimenti (Confsal - Conflavoro)

CCNLE01G

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 ago 2024 al 31 lug 2027

Parti stipulanti

SindacatiFesica-ConfsalConfsal
Datori di lavoroConflavoro PMI

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti operanti nei settori alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini, comprese le attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari con somministrazione diretta in attività di ristorazione.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti dei settori:

  • alimentari;
  • pasticcerie;
  • panificazione;
  • vini;
  • pastifici ed affini;
  • attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari con somministrazione diretta in attività di ristorazione.

Validità: dal 01/08/2024 al 31/07/2027.

Il testo risulta integrato in particolare da:

  • Accordo integrativo del 10/09/2024 con decorrenza 01/09/2024, che ridefinisce la tabella retributiva del settore somministrazione alimenti/ristorazione;
  • Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026, che aggiorna la disciplina contributiva del fondo sanitario integrativo FONDOSANI.

Il contratto continua comunque a produrre effetti anche dopo la scadenza, fino al successivo rinnovo.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • Conflavoro PMI

Parte sindacale

  • Fesica-Confsal
  • Confsal

Trattamento economico

Retribuzioni minime - Somministrazione alimenti / attività di ristorazione

La sintesi seguente si riferisce alla tabella retributiva del settore di somministrazione alimenti, come risultante dal CCNL e dall'accordo integrativo del 10/09/2024.

LivelloMinimo dal 01/09/2024Minimo dal 01/08/2025Minimo dal 01/08/2026E.D.R. ente bilaterale*E.D.R. assistenza sanitaria**
A€ 2.058,30€ 2.104,00€ 2.157,90€ 25,00€ 25,00
B€ 1.881,20€ 1.919,05€ 1.966,55€ 25,00€ 25,00
C€ 1.774,15€ 1.807,30€ 1.850,90€ 25,00€ 25,00
D€ 1.674,10€ 1.702,90€ 1.742,90€ 25,00€ 25,00
E€ 1.569,95€ 1.596,00€ 1.634,25€ 25,00€ 25,00

* E.D.R. ente bilaterale: importo dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL in caso di mancato versamento del contributo all'ente bilaterale. Le imprese aderenti alla bilateralità e in regola con i versamenti non lo erogano.

** E.D.R. assistenza sanitaria: importo dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL in caso di omesso versamento del contributo all'assistenza sanitaria integrativa.

Parametri retributivi

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Una tantum

Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo è prevista una una tantum lorda di € 50,00 a copertura del periodo di vacanza contrattuale marzo-luglio 2024.

Caratteristiche:

  • erogazione con la retribuzione di settembre 2024;
  • riproporzionata in base alla durata del rapporto nel periodo interessato;
  • riproporzionata per il part-time;
  • per gli apprendisti spettanza pari al 70%;
  • importo comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti e indiretti;
  • escluso dalla base di calcolo del TFR.

Altri elementi economici

VoceMisura
Indennità di cassa5% della paga base nazionale conglobata
Indennità riposo pasti6,5% della retribuzione per addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio di mezz'ora e lavorano a turni di 8 ore consecutive tra le 6 e le 22
Indennità di reperibilitànon inferiore a € 12,00, oltre alla retribuzione delle ore di intervento
Trasfertadiaria fissata dal 2° livello; in assenza, non inferiore a € 40,00 al giorno

Orario di lavoro

Regime ordinario

  • 40 ore settimanali.
  • Per il 3° turno: 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
  • Per il lavoro discontinuo: 45 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

Banca ore

  • è ammesso l'accantonamento delle ore di straordinario nella banca ore individuale;
  • possono confluire tutte le tipologie di straordinario nel limite di 250 ore annue;
  • il datore, entro il 31 dicembre di ogni anno, individua il periodo di fruizione delle ore residue dell'anno precedente entro un massimo di 52 settimane;
  • se il recupero non viene disposto o è solo parziale, le ore residue vanno pagate con la maggiorazione da straordinario, al netto di quanto già corrisposto.

Flessibilità

  • l'orario normale può essere ripartito su 6 giorni;
  • limite massimo di 48 ore settimanali;
  • recupero nelle settimane precedenti o successive e comunque entro 52 settimane;
  • le ore eccedenti l'orario mensile possono essere accantonate e recuperate senza compensi aggiuntivi;
  • le ore non recuperate entro il 31/12 sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta del lavoratore di fruirne se compatibile;
  • la flessibilità non prevede lavoro domenicale.

Maggiorazioni

Lavoro notturno, festivo, domenicale e straordinario - Somministrazione alimenti

TipologiaMaggiorazione
Lavoro straordinario diurno30%
Lavoro straordinario notturno (dalle 24 alle 6)60%
Lavoro compiuto nei giorni festivi20%
Lavoro notturno (dalle 24 alle 6)25%
Lavoro domenicale10%

Nel testo completo del CCNL è inoltre previsto, in via generale, che il lavoro notturno sia quello svolto tra le 22 e le 6, salvo le specifiche di settore; per la somministrazione alimenti la sintesi richiama il riferimento dalle 24 alle 6 per le relative maggiorazioni economiche.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono.

Se una festività cade di domenica (o nel giorno concordato con il lavoratore straniero), spetta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto unitamente alla retribuzione mensile.

Ferie

  • 4 settimane annue.

Permessi ed ex festività

  • 32 ore annue per festività soppresse.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

Si applica la disciplina di legge, con previsione contrattuale di:

  • 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, componente della famiglia anagrafica o convivente nei casi previsti.

Per gravi motivi familiari è inoltre possibile richiedere:

  • congedo fino a 2 anni, continuativo o frazionato, secondo la legge.

Assistenza a persone con disabilità

Si applicano le tutele di legge, con richiamo espresso a:

  • prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per figlio con handicap grave;
  • possibilità di fruire dei riposi alternativi previsti dalla legge;
  • permessi ex Legge 104 riconosciuti ad entrambi i genitori, anche in via alternativa.

Donne vittime di violenza / cure invalidi

Si applica la disciplina legale vigente.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto

  • 180 giorni di calendario in un anno solare;
  • 720 giorni di calendario nell'arco di 48 mesi per malattie di particolare gravità.

Trattamento economico

Il lavoratore non in prova ha diritto alla retribuzione comprensiva dell'indennità INPS come segue:

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni di malattia, fino a 4 eventi annui60% della retribuzione lorda
Dal 4° al 45° giorno75% della retribuzione giornaliera lorda
Massimo indennizzabile dall'azienda45 giorni annui
In caso di gravi patologie certificateintegrazione fino al 100% per massimo 180 giorni annui

Infortunio

Periodo di comporto

  • 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo;
  • fino a 240 giorni nell'arco di 36 mesi in caso di sommatoria di eventi.

Trattamento economico

  • integrazione al 100% fino a guarigione clinica.

Maternità e congedi parentali

Si applica la normativa di legge, con le seguenti previsioni richiamate dal CCNL:

  • ciascun genitore può astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del figlio per un periodo complessivo massimo di 10 mesi;
  • alla madre spettano fino a 6 mesi;
  • al padre fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se si astiene per almeno 3 mesi; in tal caso il limite complessivo sale a 11 mesi;
  • al genitore solo spettano fino a 10 mesi.

Integrazione economica

  • durante l'astensione obbligatoria il datore integra fino al 100%;
  • per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa è prevista l'integrazione al 100% della quota giornaliera.

Periodo di prova

La sintesi generale richiama una durata massima di:

  • 3 mesi.

Dal testo completo emerge che:

  • per quadri e primo livello il periodo di prova può arrivare a 6 mesi;
  • per gli altri livelli resta 3 mesi.

Part-time

Disciplina economica e normativa

Il trattamento è riproporzionato alla ridotta prestazione.

Per il part-time verticale:

  • ferie e permessi sono proporzionati alle giornate effettivamente lavorate nell'anno;
  • lo stesso criterio vale per malattia e altri istituti indiretti.

Malattia e infortunio nel part-time verticale

Il periodo di conservazione del posto è riproporzionato in base alle giornate effettivamente lavorate, con riferimento a:

  • 180 giorni per malattia continuativa;
  • 180 giorni nell'arco di 36 mesi per sommatoria;
  • 720 giorni nell'arco di 48 mesi per malattie di particolare gravità;
  • in caso di infortunio, conservazione fino a guarigione clinica, riproporzionata.

Maggiorazioni nel part-time

VoceMisura
Lavoro supplementare10%
Lavoro straordinariocome per il tempo pieno
Clausole elastiche/flessibili10% limitatamente alla durata della variazione

Contratto di reinserimento al lavoro

Destinatari:

  • lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda;
  • oppure lavoratori che non abbiano avuto rapporti subordinati con lo stesso datore negli ultimi 12 mesi, purché non abbiano già svolto le stesse mansioni;
  • soggetti con più di 35 anni;
  • persone disoccupate, sospese alla ricerca di nuova occupazione o che abbiano cessato un'attività autonoma.

Durata:

  • 24 mesi.

Retribuzione:

  • prima metà del periodo: 85% del livello ordinario;
  • seconda metà del periodo: 90% del livello ordinario.

Dal testo completo risulta inoltre che:

  • ogni azienda può stipulare un solo contratto di reinserimento a tempo indeterminato;
  • per i contratti a termine: fino a 2 contratti nelle aziende da 0 a 5 dipendenti e fino a 3 contratti nelle aziende con più di 5 dipendenti;
  • deve essere consegnato uno specifico piano formativo.

Tempo determinato e stagionali

Causali per contratti oltre 12 mesi

Le parti individuano, per contratti superiori a 12 mesi, tra le altre, le seguenti causali:

  • punte di intensa attività non gestibili con il normale potenziale produttivo;
  • incrementi di produttività, confezionamento o spedizione per commesse eccezionali;
  • esigenze di collocazione di prodotti diversi dalla normale produzione;
  • lavoratori con età superiore a 50 anni;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • sostituzione di lavoratori con gravi patologie soggetti a comporto esteso.

Durata e proroghe

IstitutoRegola
Durata massima complessiva24 mesi
Numero massimo proroghe4
Ulteriore contratto assistitofino a 12 mesi presso ITL

Prosecuzione oltre la scadenza

ProsecuzioneMaggiorazione
Fino al 10° giorno20%
Dal giorno successivo40%

Trasformazione a tempo indeterminato se il rapporto continua oltre:

  • 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi;
  • 50 giorni negli altri casi.

Intervalli temporali tra contratti

Se il lavoratore viene riassunto a termine entro:

  • 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
  • 20 giorni dalla scadenza di un contratto oltre 6 mesi;

il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Affiancamento in caso di sostituzione

L'assunzione a termine può essere anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze programmate o maternità per assicurare l'affiancamento.

Limiti quantitativi

Il limite numerico dei contratti a termine è pari al:

  • 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione.

Nelle unità produttive fino a 5 dipendenti è comunque possibile assumere:

  • 3 lavoratori a termine.

Sanzioni in caso di superamento del limite

ViolazioneSanzione
Violazione non superiore a 1 lavoratore20% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni
Violazione superiore a 1 lavoratore50% della retribuzione per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni

Esenzioni dai limiti

Sono esclusi dai limiti quantitativi, tra gli altri, i contratti per:

  • avvio di nuove attività nei primi 24 mesi;
  • intensificazione connessa a flussi turistici;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • attività stagionali;
  • lavoratori over 50;
  • lavoratori con contratto di reinserimento.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni, se manifesta la volontà nei termini di legge/contratto.

Per i lavoratori stagionali è previsto diritto di precedenza nelle nuove assunzioni stagionali.

Somministrazione di lavoro

Limiti numerici

Il limite annuo dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato è pari al:

  • 20% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.

Sono esclusi da tale limite i contratti conclusi per:

  • fase di avvio di nuove attività;
  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori a termine o in somministrazione a termine non può superare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'impresa utilizzatrice; in caso di part-time il numero è proporzionalmente adeguato.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge.

Ai fini della determinazione annua del TFR, il CCNL richiama in particolare i seguenti elementi, se corrisposti in modo continuativo:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di merito o professionalità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno continuativa;
  • indennità di maneggio denaro continuativa;
  • indennità di funzione quadro;
  • mensilità aggiuntive;
  • provvigioni e incentivi continuativi.

Welfare contrattuale, bilateralità e sanità integrativa

Ente bilaterale EBIASP

Il finanziamento ordinario previsto dal testo completo è pari a:

  • € 7,50 mensili per lavoratore, di cui € 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore.

In caso di mancato versamento:

  • il datore deve corrispondere € 25,00 lordi mensili a titolo di E.D.R. per tutte le mensilità previste dal CCNL.

FONDOSANI - assistenza sanitaria integrativa

La sintesi richiama l'E.D.R. di € 25,00 in caso di omesso versamento al fondo sanitario.

Dal testo completo risulta inoltre che:

  • fino all'accordo del 28/05/2026 il contributo era pari a € 12,50 mensili per 12 mensilità, di cui € 11,50 azienda e € 1,00 lavoratore, con quota annuale di iscrizione separata in base alla dimensione aziendale;
  • dal 01/06/2026, per effetto dell'accordo assistenza integrativa, il contributo complessivo passa a € 14,50 mensili, di cui € 13,50 a carico azienda e € 1,00 a carico lavoratore;
  • dal 01/06/2026 la quota annuale di adesione si considera assorbita nell'importo mensile e non è più dovuto un contributo di iscrizione separato;
  • il versamento avviene tramite F24 codice "SANI";
  • in caso di omesso versamento resta dovuto al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Note finali di inquadramento del settore somministrazione alimenti

Per il settore della preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, i livelli richiamati dal CCNL sono:

LivelloFigure esemplificative
AGerente
BCapo cuoco in attività di ristorazione
CCapo unico in attività di ristorazione; primo addetto alla somministrazione
DCuoco di cucina non organizzata; secondo addetto alla somministrazione
EAddetto cassa; banconiere; terzo addetto alla somministrazione

Questa classificazione costituisce il riferimento per i minimi retributivi riportati nella tabella economica sopra esposta.

Accordi e rinnovi

CCNL 26/07/2024Accordo integrativo 10/09/2024Accordo Assistenza Integrativa 28/05/2026

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