CCNL Guardie ai Fuochi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica ai dipendenti e ai soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio e, più in generale, delle imprese anche cooperative esercenti servizi integrativi antincendio terrestri e marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio in ambito portuale e fuori ambito portuale, nonché ai dipendenti di imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza) sia terrestre che marittima.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti e soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio.
Ambito di applicazione
Si applica in particolare a:
- imprese, anche cooperative, che svolgono servizi integrativi antincendio terrestri e marittimi;
- attività di guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio;
- servizi durante operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa, liquide o gassose;
- attività in ambito portuale, su navi, pontili e banchine, ma anche in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili, nonché ovunque il servizio sia richiesto;
- imprese e cooperative che svolgono attività di tutela ambientale, prevenzione e sorveglianza, sia terrestre sia marittima.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2024
- Scadenza: 31/12/2026
Il testo consolidato del 18/10/2024 sostituisce il precedente CCNL del 28/02/2022 e recepisce il verbale di accordo del 25/07/2024.
Parti firmatarie
Organizzazione datoriale
- ANGAF - Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi
Organizzazioni sindacali
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILTrasporti
Trattamento economico
Minimi mensili conglobati
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di:
- minimo tabellare;
- EDR ex protocollo 31/07/1992;
- indennità di contingenza.
Tabella minimi
| Livello | Dal 01/07/2024 | Dal 01/03/2025 | Dal 01/01/2026 | Indennità di funzione | Scatto biennale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.108,70 | € 2.182,42 | € 2.256,14 | € 258,00* | € 27,00 |
| 2 | € 1.953,88 | € 2.022,19 | € 2.090,50 | - | € 25,00 |
| 3 | € 1.729,28 | € 1.789,73 | € 1.850,19 | - | € 21,00 |
| 4 | € 1.576,80 | € 1.631,92 | € 1.687,05 | - | € 18,00 |
| 5 | € 1.501,16 | € 1.553,64 | € 1.606,12 | - | € 16,00 |
| 6 | € 1.430,19 | € 1.480,19 | € 1.530,19 | - | € 15,00 |
| 7 | € 1.353,37 | € 1.400,69 | € 1.448,00 | - | - |
* L’indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per 14 mensilità.
Aumenti contrattuali per tranche
Aumenti dal 01/07/2024
| Livello | Minimo precedente | Aumento | Nuovo minimo |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1.990,75 | € 117,95 | € 2.108,70 |
| 2 | € 1.844,59 | € 109,29 | € 1.953,88 |
| 3 | € 1.632,55 | € 96,73 | € 1.729,28 |
| 4 | € 1.488,60 | € 88,20 | € 1.576,80 |
| 5 | € 1.417,19 | € 83,97 | € 1.501,16 |
| 6 | € 1.350,19 | € 80,00 | € 1.430,19 |
| 7 | € 1.277,67 | € 75,70 | € 1.353,37 |
Aumenti dal 01/03/2025
| Livello | Minimo precedente | Aumento | Nuovo minimo |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.108,70 | € 73,72 | € 2.182,42 |
| 2 | € 1.953,88 | € 68,31 | € 2.022,19 |
| 3 | € 1.729,28 | € 60,46 | € 1.789,73 |
| 4 | € 1.576,80 | € 55,12 | € 1.631,92 |
| 5 | € 1.501,16 | € 52,48 | € 1.553,64 |
| 6 | € 1.430,19 | € 50,00 | € 1.480,19 |
| 7 | € 1.353,37 | € 47,31 | € 1.400,69 |
Aumenti dal 01/01/2026
| Livello | Minimo precedente | Aumento | Nuovo minimo |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.182,42 | € 73,72 | € 2.256,14 |
| 2 | € 2.022,19 | € 68,31 | € 2.090,50 |
| 3 | € 1.789,73 | € 60,46 | € 1.850,19 |
| 4 | € 1.631,92 | € 55,13 | € 1.687,05 |
| 5 | € 1.553,64 | € 52,48 | € 1.606,12 |
| 6 | € 1.480,19 | € 50,00 | € 1.530,19 |
| 7 | € 1.400,69 | € 47,32 | € 1.448,00 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali massimi.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| 1 | € 27,00 |
| 2 | € 25,00 |
| 3 | € 21,00 |
| 4 | € 18,00 |
| 5 | € 16,00 |
| 6 | € 15,00 |
Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. In caso di passaggio di livello, il valore degli scatti si rivaluta sul nuovo livello al momento del nuovo scatto.
Mensilità e divisori
- Mensilità annue: 14
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 22
La 14ª mensilità è calcolata sugli elementi dell’art. 22 con decurtazione di € 10,33 (EDR ex prot. 31/07/1992).
Elemento sostitutivo della contrattazione di secondo livello
Nelle aziende in cui non vengano definiti accordi collettivi di II livello entro i primi 6 mesi dell’anno, dal 7° mese spetta ai lavoratori una quota sostitutiva di:
- € 30,00 per 14 mensilità,
- utile ai fini del TFR.
Altre indennità economiche
- Indennità di trasferta: rimborso spese + diaria di € 15,00 al giorno.
- Servizio su navi della committenza in navigazione fuori dall’ambito portuale:
- € 20,00 lordi per il primo giorno;
- € 30,00 lordi per i giorni successivi.
- Indennità alto rischio: per attività su eli-superfici/avio-superfici con vicinanza a mezzi in atterraggio/decollo, € 20,00 per ogni giornata interessata.
Orario di lavoro
- Orario normale: 39 ore settimanali.
- Distribuzione di norma su 5 o 6 giorni.
- Per i turnisti il riposo minimo tra un turno e l’altro è fissato in 8 ore.
- Lavoro straordinario entro il limite di 250 ore annue.
- Eccedenza oraria massima settimanale: 12 ore.
- Media delle 48 ore settimanali, straordinari inclusi, calcolata su 6 mesi.
Garanzie minime di retribuzione giornaliera
- prestazioni inferiori a 4 ore: retribuzione di 4 ore;
- prestazioni superiori a 4 ore ma inferiori a 8 ore: retribuzione di 8 ore.
La maggiorazione turno si riconosce solo sulle ore effettivamente lavorate.
Maggiorazioni
Lavoro notturno e lavoro a turni
- Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00.
- Maggiorazione notturno feriale (turnisti): 15%
- Maggiorazione notturno festivo (turnisti): 20%
- Maggiorazione lavoro a turni: 10%
Straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale diurno | 25% |
| Straordinario feriale notturno | 30% |
| Straordinario festivo diurno | 50% |
| Straordinario festivo notturno | 60% |
Le maggiorazioni non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Classificazione del personale
Il personale è inquadrato in 7 livelli.
| Livello | Profili indicativi |
|---|---|
| 1 | Quadro, Responsabile tecnico, Responsabile amministrativo |
| 2 | Capo servizio tecnico, Capo servizio amministrativo |
| 3 | Capo reparto tecnico, Capo ufficio amministrativo |
| 4 | Capo turno, Capo barca, Impiegato di concetto |
| 5 | Capo squadra |
| 6 | Guardia ai fuochi, Guardia ai fuochi imbarcato, Impiegato d'ordine |
| 7 | Lavoratori di prima assunzione privi di precedente esperienza specifica di guardia ai fuochi |
Per il 7° livello, il periodo di permanenza è pari a 12 mesi.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 22 giorni lavorativi annui
- non comprendono le 4 festività religiose abolite dalla legge 54/1977.
- Le ferie devono essere godute entro il 31/03 dell’anno successivo.
Festività
Sono considerati festivi:
- tutte le domeniche o i giorni di riposo settimanale;
- le festività civili e religiose previste dalla legge;
- il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Permessi
- ROL: 40 ore annue.
- Diritto di assemblea: 10 ore annue retribuite per lavoratore.
- Permessi studio: fino a 150 ore in un triennio, secondo i requisiti contrattuali.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi retribuiti.
- Spetta anche in caso di unione civile.
Lutto
Si applica la disciplina della Legge 53/2000. Se il lutto si verifica durante il servizio, il lavoratore può assentarsi immediatamente con diritto all’intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dalla legge.
Assistenza disabili, invalidi, donne vittime di violenza
Si applica la normativa legale vigente, in particolare:
- Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001 per assistenza a persone disabili;
- D.Lgs. 119/2011 per gli invalidi;
- D.Lgs. 80/2015, art. 24 per le donne vittime di violenza.
Maternità e paternità
Si applica il D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche. Il contratto richiama inoltre i permessi spettanti al padre in occasione della nascita del figlio secondo la normativa vigente.
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 12 mesi consecutivi oppure 12 mesi nell’arco di 24 mesi in caso di più eventi/ricadute.
- Possibilità di richiedere, alla scadenza del comporto continuativo, 6 mesi di aspettativa non retribuita.
Trattamento economico malattia
- 100% della retribuzione per un massimo di 9 mesi continuativi o complessivi;
- ulteriori 3 mesi al 50%.
Primo giorno di malattia
Il trattamento economico del primo giorno spetta solo in caso di:
- ricovero ospedaliero;
- certificato medico di prima prognosi di almeno 10 giorni;
- certificato ospedaliero di almeno 5 giorni.
Malattie gravi
Per gli eventi morbosi richiamati dal D.M. 278/2000, debitamente certificati da struttura pubblica:
- 100% della retribuzione per 12 mesi consecutivi.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica / fine inabilità temporanea, nei limiti previsti.
Trattamento economico infortunio
- integrazione al 100% per massimo 12 mesi;
- integrazione al 75% per ulteriori 6 mesi.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
- massimo 45 giorni.
Contratto a termine
- consentito anche per sostituzione di lavoratori in ferie;
- limite numerico: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa;
- per esigenze eccezionali il limite può essere superato con accordo sindacale;
- diritto di precedenza nelle future assunzioni a tempo indeterminato per mansioni identiche o equivalenti;
- preavviso di dimissioni come per il tempo indeterminato.
Apprendistato
- durata massima 36 mesi;
- retribuzione al 100% della paga del livello di inquadramento;
- stesso trattamento normativo del tempo indeterminato;
- non ammesso per lavoratori già in possesso di certificato di abilitazione/qualificazione professionale antincendio privato eli-portuale o avio-portuale rilasciato dagli enti competenti.
Part-time
- ammesso esclusivamente per figure professionali tecniche e amministrative;
- limite numerico: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Preavviso e cessazione del rapporto
Preavviso
I giorni sono di calendario.
Anzianità fino a 5 anni
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| 1° e 2° | 45 giorni |
| 3° e 4° | 30 giorni |
| 5°, 6° e 7° | 15 giorni |
Anzianità superiore a 5 anni
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| 1° e 2° | 60 giorni |
| 3° e 4° | 45 giorni |
| 5°, 6° e 7° | 30 giorni |
Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore non in prova possono avere luogo in qualsiasi giorno della settimana.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297 e dall’art. 2120 c.c.
Welfare, bilateralità e previdenza
Ente bilaterale
Le parti confermano l’Ente Bilaterale di settore, composto da 3 rappresentanti ANGAF e 3 rappresentanti delle OO.SS. stipulanti.
Contribuzione Ente Bilaterale
- Azienda: € 3,00 per 14 mensilità per lavoratore
- Lavoratore: € 0,50 per 14 mensilità
Previdenza complementare
Il fondo di previdenza complementare di settore è Priamo.
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti aderiscono a Cassagest. Il contributo aziendale per ciascun lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno un anno è pari a:
- € 194,00 annui
- oltre al 10% di contributo di solidarietà.
Sicurezza e rappresentanza
RLS
Oltre a quanto previsto dalla normativa, per l’esercizio delle funzioni di RLS sono riconosciute almeno 32 ore annue retribuite di permesso.
| Dimensione azienda / unità produttiva | Numero RLS |
|---|---|
| Fino a 100 dipendenti | 1 |
| Da 101 dipendenti in poi | 3 |
RSA/RSU
Numero massimo componenti:
- 3 componenti nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti oltre 100 dipendenti.
Monte ore permessi retribuiti per RSA/RSU:
- 2 ore annue per ogni dipendente.
Ulteriori previsioni rilevanti
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): per i conducenti mezzi di soccorso che operano nelle avio-superfici; costi a carico dell’azienda.
- Reperibilità: modalità e relativa indennità demandate alla contrattazione locale.
- Condizioni di miglior favore: restano salve quelle territoriali e aziendali già in essere.
- Strumento di garanzia salariale 2027-2029: in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla scadenza del contratto è prevista una copertura economica pari al 40% dell’inflazione registrata nell’anno precedente, da calcolarsi sul minimo del 6° livello e riproporzionare; dopo 6 mesi la percentuale sale al 60%.
Accordi e rinnovi
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