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CCNL

CCNL Dirigenti - Cooperative

CCNLV032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2026

Parti stipulanti

SindacatiCGILCISLUILCoordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative
Datori di lavoroLEGACOOPA.G.C.I.

Sfera di applicazione

Si applica ai dirigenti dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi; può inoltre essere applicato anche da aziende e strutture partecipate da cooperative e consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi. Rientrano nella categoria i lavoratori con elevato grado di professionalità, autonomia decisionale e responsabilità, chiamati a concorrere alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'impresa.

Validità contrattuale:

  • Decorrenza: 01/01/2024
  • Scadenza: 31/12/2026

Il testo vigente deriva dal CCNL del 22/07/2008, come successivamente modificato dai rinnovi e dagli accordi in materia di assistenza sanitaria integrativa e altre disposizioni richiamate nei documenti di riferimento.

Parti firmatarie

Organizzazioni dei datori di lavoro

  • LEGACOOP
  • A.G.C.I.

Organizzazioni sindacali

  • CGIL
  • CISL
  • UIL
  • Coordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative

Trattamento economico

Struttura della retribuzione

La retribuzione globale del dirigente è composta da:

  • retribuzione base conglobata lorda mensile;
  • indennità dirigenziale mensile minima;
  • aumenti periodici di anzianità (solo per i dirigenti assunti o nominati alla qualifica alla data del 22/07/2008);
  • eventuali scatti consolidati maturati dai dirigenti in forza al 30/06/1987.

Minimi mensili

La sintesi economica del rinnovo 2024 prevede i seguenti valori.

LivelloDal 01/08/2024Dal 01/01/2025Dal 01/01/2026Scatto biennaleIndennità dirigenziale mensile minima
Dirigente€ 4.490,00€ 4.790,00€ 4.990,00€ 103,29€ 309,87

Nota: la retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Scatti di anzianità

Gli aumenti periodici di anzianità spettano solo ai dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22/07/2008.

IstitutoMisura
Numero massimo scatti5 biennali
Importo unitario per biennio€ 103,29 mensili

Ulteriori precisazioni:

  • il valore degli scatti maturati al 30/06/1987 è conservato ad personam;
  • l'importo degli scatti maturati precedentemente al 30/06/1989 è pari a € 77,47 mensili;
  • l'importo unitario dello scatto maturato nel periodo 01/07/1987 - 30/06/1989 è rivalutato, dal 01/07/2000, a € 103,29 mensili.

Elemento distinto / ad personam

Per i dirigenti assunti o nominati in determinati periodi storici resta previsto il trattamento economico lordo mensile ad personam:

Anzianità di assunzione o nominaImporto mensile
Precedentemente al 01/07/1997€ 330,00
Dal 01/07/1997 al 31/12/1999€ 225,00
Dal 01/01/2000 al 31/12/2001€ 120,00

Nel testo contrattuale è precisato che l'originario "Elemento distinto dalla retribuzione" è stato soppresso dal 01/10/2004 e sostituito, dalla stessa data, da un trattamento retributivo lordo mensile ad personam, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Una tantum rinnovo 2024

Ai dirigenti in forza al 31/12/2023 e ancora in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo spetta un importo forfetario lordo complessivo di € 2.000,00.

TrancheImportoErogazione
1ª tranche€ 1.000,00mensilità di settembre 2024
2ª tranche€ 1.000,00mensilità di luglio 2025
Totale€ 2.000,00

L'una tantum:

  • copre il periodo pregresso dal 01/01/2015 al 31/12/2023;
  • non è utile ai fini del TFR né degli altri istituti contrattuali o di legge.

Retribuzione variabile

Nell'ambito degli obiettivi assegnati dagli organi sociali della cooperativa possono essere concordate quote di retribuzione variabile, collegate ai risultati raggiunti e a programmi di produttività, qualità e competitività.

Tali quote:

  • non si computano ai fini del TFR;
  • non incidono sugli altri istituti contrattuali e di legge.

Mensilità e divisori

IstitutoValore
Numero mensilità14
Divisore giornaliero26
Divisore orario173

Orario di lavoro, ferie e festività

Orario di lavoro

La prestazione del dirigente non è temporalmente determinabile. In caso di rapporto part-time, il contratto ammette la possibilità di sperimentare prestazioni a tempo parziale, purché il rapporto presenti tutti gli elementi tipici del part-time e un orario effettivamente ridotto.

Festività

Sono considerati festivi:

  • i giorni riconosciuti tali dalla legge;
  • tutte le domeniche;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

IstitutoMisura
Ferie annue34 giorni lavorativi compreso il sabato

Le ferie comprendono anche le festività soppresse. Restano escluse dal computo le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

IstitutoMisura
Congedo matrimoniale15 giorni consecutivi di calendario

Malattia

IstitutoDisciplina
Periodo di comporto12 mesi nell'arco di 36 mesi
Trattamento economico100% della retribuzione per 12 mesi

Dopo il comporto, il rapporto può essere risolto; su richiesta del dirigente può essere concessa un'aspettativa non retribuita fino a 12 mesi.

Infortunio e malattia professionale

IstitutoDisciplina
Conservazione del postofino a guarigione o fino all'accertamento di invalidità permanente totale o parziale
Trattamento economico100% fino alla scadenza del comporto e comunque massimo 30 mesi

Maternità

IstitutoTrattamento
Astensione obbligatoria100% della retribuzione
Astensione facoltativa post-maternità30% della retribuzione fino a massimo 6 mesi

I trattamenti sono a carico dell'azienda e sostituiscono quelli previsti dalla legge.

Costituzione e gestione del rapporto

Assunzione o nomina

L'assunzione o la nomina a dirigente deve risultare da delibera del consiglio di amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e del relativo trattamento.

Periodo di prova

IstitutoMisura massima
Periodo di prova6 mesi

Trasferimento e mobilità

Il dirigente può essere trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con preavviso scritto di:

  • 2 mesi, oppure
  • 3 mesi se ha familiari conviventi a carico.

Se il trasferimento comporta il cambio di residenza, sono previsti:

  • rimborso delle spese sostenute per il dirigente e la famiglia;
  • eventuale maggior spesa per alloggio di tipo equivalente, per un periodo da concordare e comunque non inferiore a 18 mesi;
  • indennità una tantum pari a:
    • 3 mensilità per il dirigente con carichi di famiglia;
    • 1 mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

La durata del preavviso è stata modificata dal rinnovo 2024 con efficacia dal 01/09/2024.

Regime dal 01/09/2024

Anzianità di servizioPreavviso
Fino a 4 anni compiuti7 mesi
Oltre 4 anni7 mesi + 15 giorni di calendario per ogni anno compiuto successivo
Maggiorazione massima ulteriorefino a 5 mesi

La durata del preavviso è dimezzata in caso di dimissioni.

Indennità supplementare in caso di licenziamento non giustificato

Dal 12/07/2024, in caso di licenziamento non giustificato, al dirigente spetta un'indennità supplementare omnicomprensiva, determinata in base all'anzianità di servizio nella cooperativa, con esclusione delle quote di retribuzione variabile dal computo.

Anzianità nella cooperativaIndennità supplementare
Fino a 3 annida 3 a 6 mensilità
Oltre 3 anni e fino a 7 annida 6 a 11 mensilità
Oltre 7 anni e fino a 11 annida 11 a 14 mensilità
Oltre 11 anni e fino a 15 annida 14 a 20 mensilità
Oltre 15 annida 20 a 24 mensilità

L'indennità:

  • non si computa ai fini del TFR;
  • non si applica nei casi di licenziamento collettivo;
  • non si applica, salvo l'obbligo della forma scritta, ai dirigenti che abbiano i requisiti per pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione di anzianità secondo la normativa vigente.

Outplacement

In caso di licenziamento, su richiesta del dirigente che non intenda impugnare il provvedimento, l'azienda attiva una procedura di outplacement con spesa a proprio carico fino a un massimo di 4 mensilità della retribuzione contrattuale.

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge. La base di calcolo comprende:

  • retribuzione base conglobata lorda mensile;
  • indennità dirigenziale mensile minima;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • eventuali scatti consolidati.

Previdenza complementare

Il contratto prevede forme di previdenza complementare tramite i fondi pensione di riferimento dei dirigenti.

Contribuzione ordinaria

Dal 01/01/2009 la contribuzione complessiva è pari al 7% della retribuzione annua utile al TFR entro il massimale di € 100.000,00 annui, così ripartita:

SoggettoAliquota
Datore di lavoro6%
Dirigente1%
Totale7%

Sono poi disciplinate le quote di TFR da conferire al fondo, in funzione della data di prima iscrizione a forme pensionistiche complementari e della situazione individuale del dirigente.

Assistenza sanitaria integrativa

Il contratto garantisce ai dirigenti forme integrative di assistenza tramite iscrizione alle relative casse di assistenza di settore o intersettoriali.

Nel testo consolidato emergono soprattutto:

  • coperture per infortuni professionali ed extraprofessionali;
  • coperture per morte da qualsiasi causa;
  • coperture per invalidità permanente da malattia;
  • assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio, pensionati e superstiti, secondo gli accordi specifici intervenuti nel tempo.

Principali valori assicurativi storici richiamati nel testo base

GaranziaMisura
Infortuni professionali - capitale per morte5 volte la retribuzione lorda annua, fino ai massimali previsti
Infortuni professionali - capitale per invalidità permanente6 volte la retribuzione lorda annua, fino ai massimali previsti
Massimali dal 01/01/2009€ 600.000,00 per morte e € 700.000,00 per invalidità permanente
Morte per qualsiasi causa fino a 40 anni€ 250.000,00
Morte per qualsiasi causa oltre 60 anni€ 150.000,00
Invalidità permanente da malattia€ 350.000,00

Per la sola assistenza sanitaria integrativa, gli accordi successivi hanno aggiornato costi, franchigie, massimali e condizioni per dirigenti in servizio e pensionati. Nella documentazione contrattuale sono presenti tabelle molto dettagliate, soprattutto per il periodo 2016-2024.

Diritti sindacali e contributi

Le organizzazioni sindacali comunicano alle organizzazioni cooperative e alle imprese i nominativi dei dirigenti componenti del coordinamento sindacale. I dirigenti eletti negli organismi sindacali hanno diritto a permessi retribuiti, salvo improrogabili esigenze aziendali.

È inoltre prevista la trattenuta del contributo associativo sindacale su richiesta del dirigente.

Conciliazione e arbitrato

Per le controversie individuali è previsto:

  • tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale;
  • eventuale ricorso ad arbitrato irrituale.

La commissione di conciliazione regionale è composta da un rappresentante dell'associazione cooperativa e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale del dirigente.

Altre previsioni rilevanti

Responsabilità civile e penale connessa alla prestazione

Il contratto riconosce al dirigente specifiche tutele in caso di responsabilità civili o penali collegate all'esercizio delle funzioni, con copertura delle spese legali da parte dell'impresa. L'interpretazione autentica del 30/09/2013 chiarisce che il riferimento alla "colpa" va inteso come colpa grave.

Formazione professionale

La formazione e l'aggiornamento costituiscono un obiettivo comune delle parti. Le spese sono a carico dell'azienda e durante i periodi formativi al dirigente spetta la normale retribuzione.

Aspettativa

È prevista aspettativa per:

  • cariche pubbliche elettive;
  • cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali;
  • giustificati motivi, se autorizzati dall'impresa.

Durante l'aspettativa non decorre la retribuzione; il dirigente può tuttavia continuare a mantenere l'iscrizione a fondo pensione e cassa assistenza, sostenendone integralmente l'onere contributivo.

Quota contratto e servizi contrattuali

L'Allegato C, aggiornato dal rinnovo 2024, prevede una trattenuta una tantum per contratto e servizi contrattuali:

VoceImportoMensilità di trattenuta
Quota una tantum contratto e servizi contrattuali€ 150,00settembre 2024

La trattenuta opera salvo manifesta volontà contraria del dirigente.

Accordi e rinnovi

CCNL 22/07/2008Accordo di rinnovo 30/09/2013Accordo assistenza integrativa 29/10/2015Accordo assistenza integrativa 22/10/2018Accordo assistenza integrativa 24/09/2019Accordo assistenza integrativa 07/11/2022Accordo di rinnovo 12/07/2024

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