CCNL Dirigenti - Cooperative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dirigenti dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi; può inoltre essere applicato anche da aziende e strutture partecipate da cooperative e consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi. Rientrano nella categoria i lavoratori con elevato grado di professionalità, autonomia decisionale e responsabilità, chiamati a concorrere alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'impresa.
Validità contrattuale:
- Decorrenza: 01/01/2024
- Scadenza: 31/12/2026
Il testo vigente deriva dal CCNL del 22/07/2008, come successivamente modificato dai rinnovi e dagli accordi in materia di assistenza sanitaria integrativa e altre disposizioni richiamate nei documenti di riferimento.
Parti firmatarie
Organizzazioni dei datori di lavoro
- LEGACOOP
- A.G.C.I.
Organizzazioni sindacali
- CGIL
- CISL
- UIL
- Coordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione globale del dirigente è composta da:
- retribuzione base conglobata lorda mensile;
- indennità dirigenziale mensile minima;
- aumenti periodici di anzianità (solo per i dirigenti assunti o nominati alla qualifica alla data del 22/07/2008);
- eventuali scatti consolidati maturati dai dirigenti in forza al 30/06/1987.
Minimi mensili
La sintesi economica del rinnovo 2024 prevede i seguenti valori.
| Livello | Dal 01/08/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 | Scatto biennale | Indennità dirigenziale mensile minima |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente | € 4.490,00 | € 4.790,00 | € 4.990,00 | € 103,29 | € 309,87 |
Nota: la retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
Scatti di anzianità
Gli aumenti periodici di anzianità spettano solo ai dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22/07/2008.
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Numero massimo scatti | 5 biennali |
| Importo unitario per biennio | € 103,29 mensili |
Ulteriori precisazioni:
- il valore degli scatti maturati al 30/06/1987 è conservato ad personam;
- l'importo degli scatti maturati precedentemente al 30/06/1989 è pari a € 77,47 mensili;
- l'importo unitario dello scatto maturato nel periodo 01/07/1987 - 30/06/1989 è rivalutato, dal 01/07/2000, a € 103,29 mensili.
Elemento distinto / ad personam
Per i dirigenti assunti o nominati in determinati periodi storici resta previsto il trattamento economico lordo mensile ad personam:
| Anzianità di assunzione o nomina | Importo mensile |
|---|---|
| Precedentemente al 01/07/1997 | € 330,00 |
| Dal 01/07/1997 al 31/12/1999 | € 225,00 |
| Dal 01/01/2000 al 31/12/2001 | € 120,00 |
Nel testo contrattuale è precisato che l'originario "Elemento distinto dalla retribuzione" è stato soppresso dal 01/10/2004 e sostituito, dalla stessa data, da un trattamento retributivo lordo mensile ad personam, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Una tantum rinnovo 2024
Ai dirigenti in forza al 31/12/2023 e ancora in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo spetta un importo forfetario lordo complessivo di € 2.000,00.
| Tranche | Importo | Erogazione |
|---|---|---|
| 1ª tranche | € 1.000,00 | mensilità di settembre 2024 |
| 2ª tranche | € 1.000,00 | mensilità di luglio 2025 |
| Totale | € 2.000,00 |
L'una tantum:
- copre il periodo pregresso dal 01/01/2015 al 31/12/2023;
- non è utile ai fini del TFR né degli altri istituti contrattuali o di legge.
Retribuzione variabile
Nell'ambito degli obiettivi assegnati dagli organi sociali della cooperativa possono essere concordate quote di retribuzione variabile, collegate ai risultati raggiunti e a programmi di produttività, qualità e competitività.
Tali quote:
- non si computano ai fini del TFR;
- non incidono sugli altri istituti contrattuali e di legge.
Mensilità e divisori
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Numero mensilità | 14 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Divisore orario | 173 |
Orario di lavoro, ferie e festività
Orario di lavoro
La prestazione del dirigente non è temporalmente determinabile. In caso di rapporto part-time, il contratto ammette la possibilità di sperimentare prestazioni a tempo parziale, purché il rapporto presenti tutti gli elementi tipici del part-time e un orario effettivamente ridotto.
Festività
Sono considerati festivi:
- i giorni riconosciuti tali dalla legge;
- tutte le domeniche;
- il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Ferie annue | 34 giorni lavorativi compreso il sabato |
Le ferie comprendono anche le festività soppresse. Restano escluse dal computo le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi di calendario |
Malattia
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Periodo di comporto | 12 mesi nell'arco di 36 mesi |
| Trattamento economico | 100% della retribuzione per 12 mesi |
Dopo il comporto, il rapporto può essere risolto; su richiesta del dirigente può essere concessa un'aspettativa non retribuita fino a 12 mesi.
Infortunio e malattia professionale
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Conservazione del posto | fino a guarigione o fino all'accertamento di invalidità permanente totale o parziale |
| Trattamento economico | 100% fino alla scadenza del comporto e comunque massimo 30 mesi |
Maternità
| Istituto | Trattamento |
|---|---|
| Astensione obbligatoria | 100% della retribuzione |
| Astensione facoltativa post-maternità | 30% della retribuzione fino a massimo 6 mesi |
I trattamenti sono a carico dell'azienda e sostituiscono quelli previsti dalla legge.
Costituzione e gestione del rapporto
Assunzione o nomina
L'assunzione o la nomina a dirigente deve risultare da delibera del consiglio di amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e del relativo trattamento.
Periodo di prova
| Istituto | Misura massima |
|---|---|
| Periodo di prova | 6 mesi |
Trasferimento e mobilità
Il dirigente può essere trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con preavviso scritto di:
- 2 mesi, oppure
- 3 mesi se ha familiari conviventi a carico.
Se il trasferimento comporta il cambio di residenza, sono previsti:
- rimborso delle spese sostenute per il dirigente e la famiglia;
- eventuale maggior spesa per alloggio di tipo equivalente, per un periodo da concordare e comunque non inferiore a 18 mesi;
- indennità una tantum pari a:
- 3 mensilità per il dirigente con carichi di famiglia;
- 1 mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
La durata del preavviso è stata modificata dal rinnovo 2024 con efficacia dal 01/09/2024.
Regime dal 01/09/2024
| Anzianità di servizio | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 4 anni compiuti | 7 mesi |
| Oltre 4 anni | 7 mesi + 15 giorni di calendario per ogni anno compiuto successivo |
| Maggiorazione massima ulteriore | fino a 5 mesi |
La durata del preavviso è dimezzata in caso di dimissioni.
Indennità supplementare in caso di licenziamento non giustificato
Dal 12/07/2024, in caso di licenziamento non giustificato, al dirigente spetta un'indennità supplementare omnicomprensiva, determinata in base all'anzianità di servizio nella cooperativa, con esclusione delle quote di retribuzione variabile dal computo.
| Anzianità nella cooperativa | Indennità supplementare |
|---|---|
| Fino a 3 anni | da 3 a 6 mensilità |
| Oltre 3 anni e fino a 7 anni | da 6 a 11 mensilità |
| Oltre 7 anni e fino a 11 anni | da 11 a 14 mensilità |
| Oltre 11 anni e fino a 15 anni | da 14 a 20 mensilità |
| Oltre 15 anni | da 20 a 24 mensilità |
L'indennità:
- non si computa ai fini del TFR;
- non si applica nei casi di licenziamento collettivo;
- non si applica, salvo l'obbligo della forma scritta, ai dirigenti che abbiano i requisiti per pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione di anzianità secondo la normativa vigente.
Outplacement
In caso di licenziamento, su richiesta del dirigente che non intenda impugnare il provvedimento, l'azienda attiva una procedura di outplacement con spesa a proprio carico fino a un massimo di 4 mensilità della retribuzione contrattuale.
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge. La base di calcolo comprende:
- retribuzione base conglobata lorda mensile;
- indennità dirigenziale mensile minima;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuali scatti consolidati.
Previdenza complementare
Il contratto prevede forme di previdenza complementare tramite i fondi pensione di riferimento dei dirigenti.
Contribuzione ordinaria
Dal 01/01/2009 la contribuzione complessiva è pari al 7% della retribuzione annua utile al TFR entro il massimale di € 100.000,00 annui, così ripartita:
| Soggetto | Aliquota |
|---|---|
| Datore di lavoro | 6% |
| Dirigente | 1% |
| Totale | 7% |
Sono poi disciplinate le quote di TFR da conferire al fondo, in funzione della data di prima iscrizione a forme pensionistiche complementari e della situazione individuale del dirigente.
Assistenza sanitaria integrativa
Il contratto garantisce ai dirigenti forme integrative di assistenza tramite iscrizione alle relative casse di assistenza di settore o intersettoriali.
Nel testo consolidato emergono soprattutto:
- coperture per infortuni professionali ed extraprofessionali;
- coperture per morte da qualsiasi causa;
- coperture per invalidità permanente da malattia;
- assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio, pensionati e superstiti, secondo gli accordi specifici intervenuti nel tempo.
Principali valori assicurativi storici richiamati nel testo base
| Garanzia | Misura |
|---|---|
| Infortuni professionali - capitale per morte | 5 volte la retribuzione lorda annua, fino ai massimali previsti |
| Infortuni professionali - capitale per invalidità permanente | 6 volte la retribuzione lorda annua, fino ai massimali previsti |
| Massimali dal 01/01/2009 | € 600.000,00 per morte e € 700.000,00 per invalidità permanente |
| Morte per qualsiasi causa fino a 40 anni | € 250.000,00 |
| Morte per qualsiasi causa oltre 60 anni | € 150.000,00 |
| Invalidità permanente da malattia | € 350.000,00 |
Per la sola assistenza sanitaria integrativa, gli accordi successivi hanno aggiornato costi, franchigie, massimali e condizioni per dirigenti in servizio e pensionati. Nella documentazione contrattuale sono presenti tabelle molto dettagliate, soprattutto per il periodo 2016-2024.
Diritti sindacali e contributi
Le organizzazioni sindacali comunicano alle organizzazioni cooperative e alle imprese i nominativi dei dirigenti componenti del coordinamento sindacale. I dirigenti eletti negli organismi sindacali hanno diritto a permessi retribuiti, salvo improrogabili esigenze aziendali.
È inoltre prevista la trattenuta del contributo associativo sindacale su richiesta del dirigente.
Conciliazione e arbitrato
Per le controversie individuali è previsto:
- tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale;
- eventuale ricorso ad arbitrato irrituale.
La commissione di conciliazione regionale è composta da un rappresentante dell'associazione cooperativa e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale del dirigente.
Altre previsioni rilevanti
Responsabilità civile e penale connessa alla prestazione
Il contratto riconosce al dirigente specifiche tutele in caso di responsabilità civili o penali collegate all'esercizio delle funzioni, con copertura delle spese legali da parte dell'impresa. L'interpretazione autentica del 30/09/2013 chiarisce che il riferimento alla "colpa" va inteso come colpa grave.
Formazione professionale
La formazione e l'aggiornamento costituiscono un obiettivo comune delle parti. Le spese sono a carico dell'azienda e durante i periodi formativi al dirigente spetta la normale retribuzione.
Aspettativa
È prevista aspettativa per:
- cariche pubbliche elettive;
- cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali;
- giustificati motivi, se autorizzati dall'impresa.
Durante l'aspettativa non decorre la retribuzione; il dirigente può tuttavia continuare a mantenere l'iscrizione a fondo pensione e cassa assistenza, sostenendone integralmente l'onere contributivo.
Quota contratto e servizi contrattuali
L'Allegato C, aggiornato dal rinnovo 2024, prevede una trattenuta una tantum per contratto e servizi contrattuali:
| Voce | Importo | Mensilità di trattenuta |
|---|---|---|
| Quota una tantum contratto e servizi contrattuali | € 150,00 | settembre 2024 |
La trattenuta opera salvo manifesta volontà contraria del dirigente.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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