CCNL Alimentari - Artigianato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane, nonché, secondo il testo consolidato, alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare, alle imprese non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione e alle aziende del settore panificazione.
Inquadramento generale
Il contratto riguarda il comparto Alimentazione - Artigianato, con disciplina che, nel testo consolidato, copre:
- imprese artigiane alimentari;
- imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti;
- imprese che producono e somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione;
- settore della panificazione.
Secondo la sintesi economica di riferimento, per il perimetro Alimentari Artigianato la validità è:
- decorrenza: 01/01/2023
- scadenza: 31/12/2026
Per il settore alimentare artigiano il contratto si applica alle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Il testo contrattuale elenca un ambito molto ampio di attività, comprendente, tra le altre, dolciaria, gelateria, pasta, prodotti da forno, carni, lattiero-caseario, conserve, bevande, vini, frantoi, gastronomia, rosticceria, piadina, pizza, yogurterie e produzione pasti.
Parti firmatarie
Associazioni datoriali
- CNA Agroalimentare
- CONFARTIGIANATO Alimentazione
- CASARTIGIANI
- CLAAI
Organizzazioni sindacali
- FLAI-CGIL
- FAI-CISL
- UILA-UIL
Trattamento economico
Minimi mensili settore alimentare artigianato
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/04/2024 | 01/01/2025 | 01/11/2025 | 01/04/2026 | Scatto biennale | E.A.R. bilateralità | E.A.R. fondo sanitario | Indennità di funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 2.315,94 | 2.368,16 | 2.439,97 | 2.506,56 | 33,57 | 30,00 | 25,00 | 36,15 |
| 1 | 2.079,34 | 2.126,23 | 2.190,70 | 2.250,48 | 28,92 | 30,00 | 25,00 | - |
| 2 | 1.903,55 | 1.946,47 | 2.005,49 | 2.060,22 | 24,79 | 30,00 | 25,00 | - |
| 3A | 1.773,85 | 1.813,85 | 1.868,85 | 1.919,85 | 21,69 | 30,00 | 25,00 | - |
| 3 | 1.677,81 | 1.715,64 | 1.767,66 | 1.815,90 | 19,11 | 30,00 | 25,00 | - |
| 4 | 1.609,38 | 1.645,67 | 1.695,57 | 1.741,84 | 17,56 | 30,00 | 25,00 | - |
| 5 | 1.535,06 | 1.569,68 | 1.617,28 | 1.661,41 | 16,01 | 30,00 | 25,00 | - |
| 6 | 1.436,20 | 1.468,59 | 1.513,12 | 1.554,41 | 14,46 | 30,00 | 25,00 | - |
Note:
- E.A.R. bilateralità: importo erogato per 13 mensilità dalle aziende non aderenti alla bilateralità; incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
- E.A.R. fondo sanitario: importo erogato per 13 mensilità in caso di mancata iscrizione al fondo sanitario.
- Indennità di funzione quadri (1S): con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo.
Aumenti retributivi del rinnovo 06/06/2024 - settore alimentare artigianato
L'aumento complessivo sul livello 3A è pari a 206,00 euro, riparametrato sugli altri livelli e distribuito in 4 tranche.
Incrementi a regime
| Livello | Minimi fino al 31/03/2024 | Incrementi a regime | Minimi a regime dal 01/04/2026 |
|---|---|---|---|
| 1S | 2.237,60 | 268,96 | 2.506,56 |
| 1 | 2.009,01 | 241,47 | 2.250,48 |
| 2 | 1.839,16 | 221,06 | 2.060,22 |
| 3A | 1.713,85 | 206,00 | 1.919,85 |
| 3 | 1.621,06 | 194,84 | 1.815,90 |
| 4 | 1.554,94 | 186,90 | 1.741,84 |
| 5 | 1.483,14 | 178,27 | 1.661,41 |
| 6 | 1.387,62 | 166,79 | 1.554,41 |
Prima tranche dal 01/04/2024
| Livello | Minimi fino al 31/03/2024 | Tranche | Minimi dal 01/04/2024 |
|---|---|---|---|
| 1S | 2.237,60 | 78,34 | 2.315,94 |
| 1 | 2.009,01 | 70,33 | 2.079,34 |
| 2 | 1.839,16 | 64,39 | 1.903,55 |
| 3A | 1.713,85 | 60,00 | 1.773,85 |
| 3 | 1.621,06 | 56,75 | 1.677,81 |
| 4 | 1.554,94 | 54,44 | 1.609,38 |
| 5 | 1.483,14 | 51,92 | 1.535,06 |
| 6 | 1.387,62 | 48,58 | 1.436,20 |
Seconda tranche dal 01/01/2025
| Livello | Minimi fino al 31/12/2024 | Tranche | Minimi dal 01/01/2025 |
|---|---|---|---|
| 1S | 2.315,94 | 52,22 | 2.368,16 |
| 1 | 2.079,34 | 46,89 | 2.126,23 |
| 2 | 1.903,55 | 42,92 | 1.946,47 |
| 3A | 1.773,85 | 40,00 | 1.813,85 |
| 3 | 1.677,81 | 37,83 | 1.715,64 |
| 4 | 1.609,38 | 36,29 | 1.645,67 |
| 5 | 1.535,06 | 34,62 | 1.569,68 |
| 6 | 1.436,20 | 32,39 | 1.468,59 |
Terza tranche dal 01/11/2025
| Livello | Minimi fino al 31/10/2025 | Tranche | Minimi dal 01/11/2025 |
|---|---|---|---|
| 1S | 2.368,16 | 71,81 | 2.439,97 |
| 1 | 2.126,23 | 64,47 | 2.190,70 |
| 2 | 1.946,47 | 59,02 | 2.005,49 |
| 3A | 1.813,85 | 55,00 | 1.868,85 |
| 3 | 1.715,64 | 52,02 | 1.767,66 |
| 4 | 1.645,67 | 49,90 | 1.695,57 |
| 5 | 1.569,68 | 47,60 | 1.617,28 |
| 6 | 1.468,59 | 44,53 | 1.513,12 |
Quarta tranche dal 01/04/2026
| Livello | Minimi fino al 31/03/2026 | Tranche | Minimi dal 01/04/2026 |
|---|---|---|---|
| 1S | 2.439,97 | 66,59 | 2.506,56 |
| 1 | 2.190,70 | 59,78 | 2.250,48 |
| 2 | 2.005,49 | 54,73 | 2.060,22 |
| 3A | 1.868,85 | 51,00 | 1.919,85 |
| 3 | 1.767,66 | 48,24 | 1.815,90 |
| 4 | 1.695,57 | 46,27 | 1.741,84 |
| 5 | 1.617,28 | 44,13 | 1.661,41 |
| 6 | 1.513,12 | 41,29 | 1.554,41 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 06/06/2024 spetta un importo forfettario una tantum di 160,00 euro lordi, in due quote:
- 80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Per gli apprendisti l'importo spetta nella misura del 70%.
La somma:
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta;
- è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Altri elementi economici
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
- Indennità di cassa / maneggio denaro: 7% della retribuzione tabellare
- Indennità mancato riposo pasti: 6,50% sulla retribuzione
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali.
- In caso di lavoro su 5 giorni: 8 ore giornaliere.
- In caso di lavoro su 6 giorni: 6 ore e 40 minuti giornalieri.
- Turnisti: per il 3° turno l'orario è di 36 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Banca ore
Le ore di straordinario e le relative maggiorazioni possono essere accantonate nella banca ore. Il recupero può avvenire entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.
Per ogni ora accantonata spetta, oltre alla maggiorazione per straordinario, un'ulteriore quota oraria del 4%.
Flessibilità
È consentito il superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue.
A fronte del superamento, nei 6 mesi successivi viene fruita una pari entità di riposi compensativi. Nei periodi di superamento e di riduzione dell'orario la retribuzione resta quella normale.
Per le ore rese oltre l'orario contrattuale in regime di flessibilità spetta una maggiorazione del 10%, non cumulabile con la banca ore.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
È notturno il lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00.
- Maggiorazione lavoro notturno: 30%
Lavoro festivo e domenicale
- Lavoro festivo: 40%
- Lavoro domenicale con riposo compensativo: 10%
Lavoro straordinario
È straordinario il lavoro oltre le 8 ore giornaliere, oltre le 6 ore e 40 minuti nel regime su 6 giorni, oppure oltre le 40 ore settimanali.
- Straordinario diurno: 30%
- Straordinario notturno: 50%
- Straordinario festivo o domenicale: 60%
- Straordinario festivo notturno: 60%
Ferie, festività e permessi
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
Spettano 173 ore annue per ogni anno di lavoro.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 4 giornate di permessi retribuiti
- ROL: 16 ore annue
Assenze, congedi e tutele sociali
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Lutto
Spettano 3 giorni lavorativi per grave lutto dovuto alla perdita di familiare diretto:
- genitore
- figlio/figlia
- coniuge
- fratello/sorella
- convivente more uxorio
Assistenza a familiari e persone con disabilità
Si applica la normativa legale di riferimento:
- Legge 53/2000 per permessi e congedi per eventi e cause particolari;
- Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001 per assistenza a persone disabili;
- D.Lgs. 119/2011 per cure agli invalidi;
- D.Lgs. 80/2015, art. 24 per vittime di violenza.
Donne vittime di violenza / vittime di violenza di genere
Le vittime inserite in percorsi certificati dai servizi sociali, case rifugio o centri antiviolenza hanno diritto a:
- congedo retribuito fino a 3 mesi, fruibile anche a giorni o a ore, nell'arco di 3 anni;
- preavviso minimo di 5 giorni, salvo oggettiva impossibilità;
- ulteriori 3 mesi di aspettativa come miglior favore.
Dal testo completo emerge inoltre che, durante l'aspettativa aggiuntiva, per 2 mesi è prevista un'indennità aziendale pari al 30% della retribuzione tabellare, senza effetti sugli istituti indiretti e differiti, oltre al diritto alla trasformazione in part-time e, ove possibile, al trasferimento ad altra sede.
Permesso per inserimento asilo nido/scuola infanzia
Il rinnovo 2024 ha introdotto un permesso retribuito fino a 8 ore annue, frazionabili, per agevolare l'inserimento del figlio/a all'asilo nido o alla scuola d'infanzia, fruibile dalla madre o, in alternativa, dal padre.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Conservazione del posto
- periodo di comporto: 12 mesi;
- in caso di più assenze, il comporto si riferisce a un arco temporale di 24 mesi;
- per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge 68/1999, il comporto è elevato di ulteriori 90 giorni.
Trattamento economico
Per gli operai l'azienda integra il trattamento INPS fino al raggiungimento delle seguenti aliquote della normale retribuzione di fatto netta:
- malattia di durata fino a 6 giorni: 100% dal 4° giorno;
- malattia di durata superiore a 6 giorni: 100% dal 1° al 180° giorno.
Per gli impiegati il trattamento economico è equivalente, ma integralmente a carico dell'azienda.
Infortunio sul lavoro
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica
- Trattamento economico: integrazione fino al 100% della retribuzione
Maternità
Si applica la normativa di legge, con miglior favore contrattuale:
- integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione di fatto netta mensile;
- per il periodo di astensione obbligatoria.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| 1S | 6 mesi |
| 1 | 6 mesi |
| 2 | 5 mesi |
| 3A | 4 mesi |
| 3 | 3 mesi |
| 4 | 2 mesi |
| 5 | 1 mese e mezzo |
| 6 | 1 mese |
Part-time
Lavoro supplementare
- fino all'85% dell'orario a tempo pieno: maggiorazione 10%;
- oltre l'85% dell'orario a tempo pieno settimanale: maggiorazione 20%.
Lavoro straordinario
Si applicano le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori full-time.
Clausole flessibili ed elastiche
- 10% della retribuzione oraria con almeno 5 giorni di preavviso;
- 15% della retribuzione oraria con meno di 5 giorni di preavviso, comunque non inferiore a 2 giorni.
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato sulla base della durata della prestazione.
Contratto a tempo determinato e stagionalità
Limiti quantitativi
- imprese fino a 5 dipendenti: massimo 3 lavoratori a termine;
- imprese con più di 5 dipendenti: 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza.
Sono esclusi dal computo i lavoratori assunti per sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.
Durata
- durata massima complessiva: 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
- possibile un ulteriore contratto tra gli stessi soggetti, una sola volta, per massimo 12 mesi, presso la Direzione territoriale del lavoro competente.
Affiancamento in sostituzione
È consentito fino a 90 giorni di calendario prima dell'assenza o dopo il rientro del sostituito. Per malattia, l'affiancamento è ammesso per malattie di lunga durata, cioè superiori a 2 mesi.
Intervalli tra contratti
Non si applica l'obbligo di rispettare intervalli temporali tra un contratto a termine e il successivo nei casi previsti dal CCNL.
Esenzioni dai limiti quantitativi
Sono esenti da limitazioni i contratti conclusi nei primi 18 mesi dall'avvio di:
- nuova attività d'impresa;
- nuovo reparto;
- nuovo appalto;
- nuova linea di produzione;
- ulteriori aree o esigenze individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già svolte. Il periodo di congedo di maternità è utile al raggiungimento del semestre.
Stagionalità
Il CCNL riconosce la stagionalità anche oltre le ipotesi di legge, per attività concentrate in particolari periodi dell'anno, legate a domanda ciclica, ricorrenze, clima, turismo o iniziative promozionali.
Apprendistato professionalizzante
Durata - settore alimentare
- 1° Gruppo (livelli 1, 1S): 5 anni
- 2° Gruppo (livelli 2, 3A, 3, 4): 5 anni
- 3° Gruppo (livello 5): 3 anni e 6 mesi
- Impiegati amministrativi settore alimentare: durata massima 36 mesi
Retribuzione apprendisti - settore alimentare
Percentuali sulla retribuzione tabellare del livello di destinazione finale.
| Gruppo | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 70% | 70% | 75% | 75% | 84% | 84% | 84% | 91% | 91% | 100% |
| 2° | 70% | 70% | 75% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 3° | 70% | 70% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% | - | - | - |
Apprendisti impiegati amministrativi settore alimentare
Dal 01/07/2024, per gli apprendisti impiegati amministrativi del settore alimentare, durata massima 36 mesi e progressioni percentuali dedicate:
| Gruppo impiegati amministrativi | 1° sem. | 2° sem. | 3° sem. | 4° sem. | 5° sem. | 6° sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° gruppo | 70% | 70% | 75% | 75% | 84% | 84% |
| 2° gruppo | 70% | 70% | 75% | 75% | 90% | 95% |
| 3° gruppo | 70% | 70% | 75% | 95% | 95% | 95% |
Scatti di anzianità apprendisti
Dal 01/01/2025 gli apprendisti, anche se assunti prima di tale data, maturano scatti di anzianità con le stesse modalità dei non apprendisti.
- importo dello scatto maturato in apprendistato: 10,00 euro;
- non riparametrato alla progressione percentuale;
- al termine del periodo formativo gli importi già maturati vengono rivalutati ai valori del livello finale.
Anzianità di servizio - scatti
Per il settore alimentare spettano 5 scatti biennali massimi.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| 1S | 33,57 |
| 1 | 28,92 |
| 2 | 24,79 |
| 3A | 21,69 |
| 3 | 19,11 |
| 4 | 17,56 |
| 5 | 16,01 |
| 6 | 14,46 |
Preavviso
Settore alimentazione
| Livello | Operai | Impiegati |
|---|---|---|
| 1S | - | 120 giorni |
| 1 | - | 90 giorni |
| 2 | - | 45 giorni |
| 3A | 45 giorni | 45 giorni |
| 3 | 45 giorni | 45 giorni |
| 4 | 30 giorni | 30 giorni |
| 5 | 15 giorni | 30 giorni |
| 6 | 15 giorni | - |
Per gli impiegati, i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
TFR
Il trattamento di fine rapporto è calcolato ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.
Bilateralità, sanità integrativa e previdenza complementare
Bilateralità
Dal sistema contrattuale emerge che:
- la bilateralità costituisce parte integrante del trattamento contrattuale;
- le imprese non aderenti devono erogare un E.A.R. di 30,00 euro lordi mensili per 13 mensilità;
- per i part-time l'importo è proporzionato all'orario;
- per gli apprendisti è riproporzionato alla percentuale retributiva applicata.
Sanità integrativa - SAN.ARTI.
Il contributo ordinario previsto dal contratto è di 10,42 euro mensili per 12 mensilità. In caso di mancata iscrizione al fondo sanitario, il datore deve corrispondere un E.A.R. di 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità.
Previdenza complementare
Il CCNL richiama il sistema della previdenza complementare dell'artigianato, con riferimento a Fon.Te. per il comparto interessato, secondo le regole contrattuali e interconfederali richiamate nel testo consolidato.
Ulteriori previsioni organizzative e normative
- Assemblea: 10 ore annue retribuite per ciascun lavoratore.
- Formazione continua: monte ore retribuito fino a 40 ore annue, fruibile anche frazionatamente, con possibilità di utilizzo una volta ogni 3 anni per corsi di formazione continua.
- Lavoro intermittente: confermato per specifiche figure; dal rinnovo 2024 l'indennità di disponibilità è pari al 30% della retribuzione di riferimento.
- Indumenti di lavoro: forniti gratuitamente secondo esigenze aziendali.
- Molestie sessuali e mobbing: espressa previsione di tutela della dignità e del rispetto della persona nei luoghi di lavoro.
- Lavoro agile: disciplinato nel testo consolidato per gli ambiti in cui risulti compatibile con l'organizzazione del lavoro.
Accordi e rinnovi
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