Sentenza n. 1353/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato dopo una querela sporta nei suoi confronti per minaccia, e il successivo decreto ministeriale che aveva respinto il ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su una mera insinuazione e su una presunzione di colpevolezza relativa a una minaccia non commessa con l'uso di armi, nonché che egli non avesse precedenti o condotte tali da mettere in dubbio la propria affidabilità. Ha inoltre dedotto che la querela era stata rimessa e accettata, con conseguente insussistenza di fatti penalmente rilevanti. In secondo luogo, ha censurato il difetto di motivazione, ritenuta illogica, carente, incongrua e insufficiente, fino a reputarla sostanzialmente inesistente. Con i motivi aggiunti ha riproposto i vizi di eccesso di potere e difetto di istruttoria contro il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e li ha rigettati. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, l'autorità di pubblica sicurezza debba formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del detentore e sul possibile abuso delle armi. Poiché la detenzione e il porto d'armi costituiscono eccezioni al generale divieto di detenzione, l'interesse alla sicurezza e all'incolumità pubblica prevale sull'interesse privato e giustifica un giudizio ampiamente discrezionale, anche preventivo e cautelare. Il pericolo di abuso non deve essere accertato con il grado di certezza richiesto in sede penale, ma mediante una prognosi probabilistica sorretta da elementi concreti e da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, la querela riguardava una frase minacciosa riferita all'uso di una pistola, pronunciata nell'ambito di una situazione di conflittualità condominiale. Il TAR ha ritenuto congrua la valutazione prefettizia secondo cui la querela e la conflittualità interpersonale costituivano indici sufficienti di possibile reazione impulsiva e di inaffidabilità. La remissione della querela, intervenuta dopo l'adozione del decreto prefettizio, non ha eliminato la rilevanza storica del fatto né ha impedito all'amministrazione di valutarlo in chiave preventiva; analogamente, l'eventuale archiviazione o l'assenza di una condanna penale non precludono il giudizio amministrativo di inaffidabilità. Il decreto ministeriale è stato ritenuto adeguatamente motivato perché aveva esaminato i rilievi del ricorrente e le controdeduzioni prefettizie, confermando l'assenza della necessaria affidabilità. Nessun difetto di istruttoria o di motivazione è stato ravvisato. Ricorso e motivi aggiunti rigettati; spese compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare l'affidabilità del soggetto e il rischio di abuso delle armi, anche in funzione preventiva.
art. 699 c.p.
Richiamato quale espressione del generale divieto di portare armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
Richiamato quale fondamento del generale divieto di detenzione o porto di armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia soltanto in presenza di specifiche ragioni e di assenza di rischi anche potenziali.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Richiamato dal ricorrente con riferimento al termine di novanta giorni per la decisione del ricorso gerarchico.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa senza discussione orale nelle forme previste dal processo amministrativo.
Massime di principio
- La detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione e porto; l'autorizzazione può essere riconosciuta solo quando sussista una completa affidabilità del soggetto e non emergano rischi, anche soltanto potenziali, per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
- Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità fondato su elementi concreti, anche privi di autonoma rilevanza penale e non necessariamente sfociati in una condanna.
- Il pericolo di abuso delle armi deve essere valutato mediante un ragionamento induttivo e probabilistico: non è necessario raggiungere la certezza propria dell'accertamento penale, ma occorre un attendibile grado di verosimiglianza, tale da rendere il pericolo più probabile che non.
- Una querela per minaccia e gli elementi indicativi di una situazione di conflittualità personale possono costituire, se adeguatamente valutati e motivati, indici sufficienti di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione delle armi, anche quando la minaccia non sia stata realizzata mediante l'uso di armi.
- La remissione della querela o l'archiviazione del procedimento penale non cancellano la rilevanza storica e fattuale dell'episodio e non impediscono all'autorità di pubblica sicurezza di valutarlo, in chiave prognostica e preventiva, ai fini dell'affidabilità nella detenzione delle armi.
- Nel controllo giurisdizionale sul giudizio prefettizio di affidabilità in materia di armi, il provvedimento è legittimo quando espone in modo congruo il collegamento tra i fatti accertati, la situazione di conflittualità e il rischio di reazioni impulsive; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa se questa non è illogica o irrazionale.
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