Cassazione Penale, Ordinanza n. 06495/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per calunnia e truffa. In fatto, gli era contestato di avere presentato una denuncia accusando falsamente due persone di estorsione, al fine di procurarsi l'impunità per una truffa relativa alla simulata attività di intermediazione per l'acquisto di un terreno destinato ad antenne Telecom; gli erano inoltre contestati altri due episodi di truffa, uno ai danni di una donna prospettandole falsamente un impiego presso Telecom e poi presso ASP Palermo con richiesta di denaro per una polizza, e uno ai danni di un disoccupato, indotto con artifici e documentazione falsa a versare somme per una fittizia assunzione. Con il ricorso ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43-bis R.D. n. 12/1941, sostenendo che il giudice onorario non poteva trattare procedimenti diversi da quelli per cui è consentita la citazione diretta e che, essendo stato il processo definito da un giudice onorario in un procedimento cumulativo comprendente anche la calunnia, la sentenza era affetta da nullità assoluta per incapacità funzionale del giudice; 2) violazione di legge processuale per avere esercitato l'azione penale con decreto di citazione diretta anziché con richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare, essendo presente il reato di calunnia; 3) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla prova della truffa, contestando l'attendibilità delle persone offese e la mancanza di riscontri, oltre all'assenza di prova del versamento del denaro; 4) prescrizione del reato di calunnia maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito ma ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ritenendo la questione sollevata con il primo motivo assorbente e di particolare importanza sistematica. Ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sulla capacità del giudice onorario e sulle violazioni dei criteri di assegnazione, evidenziando il contrasto tra l'orientamento tradizionale, che esclude la nullità per violazione delle regole di assegnazione interna all'ufficio, e un indirizzo più recente che, in talune ipotesi vietate dalla disciplina sulla magistratura onoraria, ritiene configurabile una nullità assoluta. Ha quindi chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, in un processo oggettivamente cumulativo in cui solo uno dei reati non poteva essere assegnato al giudice onorario, comporti nullità dell'intero procedimento e della sentenza anche per i reati residui. La questione è stata rimessa per la decisione definitiva; non vi è stato annullamento né conferma nel merito.
Norme richiamate
art. 43-bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
"i giudici onorari di tribunale non possono ... la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"
norma organizzativa sulla destinazione dei giudici onorari; nella ricostruzione della Corte, il tema è se la sua violazione incida sulla capacità del giudice e determini nullità assoluta oppure resti una irregolarità ordinamentale
art. 550 c.p.p.
"procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"
individua i casi di citazione diretta; la calunnia non vi rientra, secondo il testo, ed è il reato che pone il problema di assegnazione al giudice onorario
art. 416 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in presenza della calunnia, l'azione penale avrebbe richiesto richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare
artt. 178, lett. a), 179 c.p.p.
richiamati per sostenere che la violazione delle regole sulla capacità del giudice determinerebbe nullità assoluta e rilevabile d'ufficio
art. 33 c.p.p.
la Corte ne valorizza la distinzione tra capacità del giudice e criteri di assegnazione interna: il comma 1 riguarda la capacità del giudice, il comma 2 esclude che destinazione agli uffici, sezioni e assegnazione dei processi attengano alla capacità
art. 102 Cost.
richiamato per legare la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario
art. 25 Cost.
richiamato come fondamento del giudice naturale precostituito per legge e del divieto di designazioni arbitrarie
art. 7-bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per il principio secondo cui la violazione dei criteri tabellari di assegnazione non determina nullità dei provvedimenti, salvo rilievo disciplinare
art. 7-ter R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato come disciplina dell'assegnazione degli affari e dei criteri obiettivi e predeterminati per le sostituzioni e la distribuzione interna
art. 11 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
norma chiave sulla destinazione dei giudici onorari di pace ai procedimenti civili e penali nei tribunali, consentita solo in casi residuali e con severi presupposti
art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
"in ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato ... a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale"
è la norma su cui la Corte valorizza l'orientamento più recente: il divieto assoluto di composizione del collegio in determinate materie incide sulla capacità del giudice e, se violato, può determinare nullità assoluta
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
richiamato dall'art. 12 d.lgs. 116/2017 come catalogo di reati per i quali è vietata la composizione del collegio da parte del giudice onorario
art. 185 c.p.p.
richiamato per il principio dell'invalidità derivata, che si comunica agli atti successivi quando l'atto nullo è loro premessa logico-giuridica
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato in dottrina per una lettura letterale e teleologica delle norme sull'assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari
Massime di principio
- La violazione delle regole di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario, in sé, non integra automaticamente una nullità assoluta: occorre distinguere tra capacità del giudice in senso proprio e mere irregolarità di assegnazione o destinazione.
- Le disposizioni che vietano in modo espresso al giudice onorario di trattare o decidere determinate categorie di procedimenti possono essere lette come limiti alla capacità del giudice; la loro violazione può quindi riflettersi sulla validità della sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. a), e 179 c.p.p.
- Nei processi oggettivamente cumulativi, quando solo uno dei reati rientri nel divieto di assegnazione al giudice onorario, occorre verificare se la nullità derivante dall'illegittima partecipazione del giudice si estenda anche agli altri reati decisi nella stessa sentenza in base al rapporto di derivazione logico-giuridica ex art. 185 c.p.p.
- L'invalidità derivata non si fonda sulla mera successione temporale degli atti, ma richiede che l'atto nullo costituisca il presupposto logico e giuridico necessario degli atti successivi.
- La questione della capacità del giudice va valutata al momento della trattazione e della decisione, non soltanto al momento dell'assegnazione originaria del fascicolo.
- Le violazioni dei criteri tabellari o delle regole di distribuzione interne, se restano nel perimetro di un atto di assegnazione comunque adottato dal soggetto competente, non incidono di regola sulla capacità del giudice e non determinano nullità dei provvedimenti.
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