Cassazione Penale, Sentenza n. 18580/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Nuoro che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati relativi a due sentenze di condanna per sequestri di persona (fatti del 14 e 18 maggio 1995). La difesa ha dedotto errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che dalle sentenze prodotte emergono indicatori di un medesimo disegno criminoso: stessa compagine di coimputati, vicinanza temporale e territoriale, identità del bene giuridico leso, analogie nel modus operandi (incluso il furto di un veicolo usato per il sequestro), e una preventiva programmazione unitaria delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva dato una motivazione generica e non aveva esaminato specificamente gli elementi fattuali indicati dalla difesa (prossimità temporale e territoriale, identità del bene giuridico, analogie nel modus operandi, unificazione di reati satellite nei procedimenti). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Nuoro per un nuovo esame, lasciando al giudice del rinvio la piena autonomia di valutazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte ricorda che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso preventivamente programmato; non è sufficiente la mera reiterazione o l'identità del titolo di reato. Sul ricorrente incombe l'onere di allegare elementi specifici e concreti (contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico leso, modus operandi, complicità comune, ecc.) che indichino la riconducibilità dei reati a un progetto unitario.
art. 671 cod. proc. pen.
Citato come norma processuale riferibile al giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea che, in sede esecutiva, il giudice deve motivare puntualmente l'esame degli elementi posti a fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione e non limitarsi a enunciazioni generiche sugli oneri probatori.
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione deve allegare e documentare elementi concreti e specifici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati; non basta la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato.
- Indicatori utili a provare la continuazione: prossimità spazio-temporale, identità del bene giuridico leso, analogie nel modus operandi, partecipazione degli stessi coimputati con ruoli complementari, atti preparatori comuni (es. furto del mezzo usato per il reato).
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a un esame motivato e puntuale degli elementi allegati; una motivazione generica che non valuta i singoli indicatori può essere cassata e rinviata.
- La presenza di alcuni indici non è automaticamente decisiva: la continuità richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali, e l'insieme degli indici deve far propendere per un progetto unitario piuttosto che per mera abitualità criminale.
- Se nei procedimenti originari alcuni reati ‘satellite’ sono già stati unificati ex art. 81 c.p., ciò costituisce un elemento favorevole alla tesi della continuazione, ma non esclude la necessità di un vaglio complessivo e motivato da parte del giudice dell'esecuzione.
- In caso di valutazione insufficiente o generica, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare per nuovo esame, lasciando al giudice del rinvio la piena autonomia valutativa sulla base dei fatti e delle prove concretamente dedotte.
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