Sentenza del 31/01/2023 n. 354 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto la definizione agevolata ex art.6 D.L. 119/2018 per la controversia relativa all'opposizione all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni emesso dopo la registrazione di una sentenza civile. L'Ufficio aveva negato la definizione ritenendo che l'avviso fosse un atto di mera riscossione escluso dall'art.6; la ricorrente ha contestato che l'avviso costituisce un atto impositivo in quanto contiene valutazioni di merito e una riqualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza.
La decisione
Il giudice tributario ha accolto il ricorso, ritenendo che l'avviso di liquidazione non fosse un atto di mera riscossione ma un atto impositivo (contiene valutazioni di merito e riclassificazione giuridica che comportano una pretesa tributaria maggiore rispetto a quanto applicato in sede di registrazione). E' stato annullato il diniego dell'Agenzia, dichiarata ammissibile la domanda di definizione agevolata (domanda n. xxxx/2019) e, per effetto, è cessata la materia del contendere nel procedimento RGA n.3942/2018. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 6 Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito)
comma 1 e comma 12 (richiamati nel testo)
L'art.6 ammette la definizione agevolata per gli 'atti impositivi'; il giudice interpreta 'atti impositivi' in senso sostanziale includendo avvisi di liquidazione che esprimono una pretesa tributaria non meramente ricavata da dati dichiarati ma frutto di accertamento/riqualificazione.
Conversione D.L. 119/2018 - Legge 17 dicembre 2018, n. 136
citata come atto di conversione
Contesto normativo formale che ha dato effettività alla disciplina della definizione agevolata; richiamata per legittimare il ricorso ex comma 12.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2019
richiamata nel dispositivo
La circolare spiega che rileva la natura sostanziale dell'atto e fornisce esempi di atti impositivi da considerare ammissibili alla definizione; il giudice la utilizza per sostenere che la sostanza dell'avviso è impositiva.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/2019 (15.05.2019)
menzionata dall'Ufficio come base del diniego
L'Ufficio l'ha invocata per escludere dalla definizione gli atti di mera riscossione; il giudice ritiene quella circolare sintetica e non adeguata a coprire situazioni in cui l'avviso presenta natura impositiva sostanziale.
Cass. civ., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 20731
giurisprudenza citata in motivazione
La Corte di cassazione ha già affermato che un avviso di liquidazione che per la prima volta esprime una pretesa fiscale maggiore rispetto a quanto applicato al momento della registrazione ha natura di atto impositivo; principio richiamato dal giudice per qualificare l'avviso impugnato.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione è definibile ai sensi dell'art.6 D.L.119/2018 quando, nella sostanza, comporta una riqualificazione dei fatti o un'accertamento che determina una pretesa tributaria maggiore rispetto a quanto risultava in sede di registrazione o dichiarazione iniziale.
- La qualificazione formale (nomen iuris) dell'atto non è decisiva: conta la sua natura sostanziale. Se l'atto implica attività di controllo, accertamento o valutazioni di merito, va considerato atto impositivo e può essere oggetto di definizione agevolata.
- Gli atti realmente limitati a una mera liquidazione su dati non contestati (calcolo automatico su dati dichiarati) rientrano nell'esclusione per 'atti di mera riscossione' e non sono definibili.
- La giurisprudenza favorevole alla finalità deflattiva della norma tende a interpretare estensivamente l'ammissibilità quando sussiste una controversia sostanziale sull'an e/quanti debeatur.
- In caso di diniego dell'Ufficio, il contribuente può proporre ricorso ex comma 12 art.6; è utile dimostrare che l'atto contiene valutazioni di merito o una nuova pretesa fiscale e che la domanda e il versamento della prima rata sono stati effettuati nei termini.
- Le circolari amministrative (es. circ. 10/2019) non vincolano il giudice quando dalla valutazione del caso emerge la natura impositiva sostanziale dell'atto; pertanto, un diniego basato esclusivamente su circolari sintetiche può essere annullato.
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